Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Un soggetto non residente che effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, senza avervi una stabile organizzazione, deve assolvere gli obblighi tramite un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3) oppure con l’identificazione diretta (art. 35-ter): sono due strade alternative, non cumulabili.
- L’identificazione diretta è riservata ai soggetti UE e a quelli di Paesi extra-UE con cui esistono accordi di reciproca assistenza in materia di imposte indirette; per tutti gli altri extra-UE resta obbligatorio il rappresentante fiscale.
- Il rappresentante fiscale, persona fisica o giuridica residente in Italia, risponde in solido con l’operatore estero per gli obblighi IVA; l’identificazione diretta, invece, è gestita dal soggetto estero in prima persona con una propria partita IVA italiana.
- Chi possiede già una stabile organizzazione in Italia non può usare né il rappresentante fiscale né l’identificazione diretta: deve operare attraverso quella.
- Dal 1° luglio 2021 il regime OSS (ex MOSS) può evitare la necessità di identificarsi in ogni singolo Stato membro per le vendite a distanza e i servizi digitali B2C.
Quando serve un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta
La regola generale dell’art. 17 è che l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua l’operazione imponibile. Quando l’operazione rilevante ai fini IVA in Italia è effettuata da un soggetto non residente, la legge distingue tre situazioni: se il cliente italiano è un soggetto passivo IVA, di regola tocca a lui assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge o dell’autofattura; se invece il non residente opera nei confronti di privati consumatori, o comunque intende gestire in proprio la propria posizione IVA italiana, deve dotarsi di una posizione fiscale in Italia — tramite una stabile organizzazione, se ne sussistono i presupposti, oppure, in mancanza, tramite un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
La nomina di un rappresentante fiscale (o l’identificazione diretta) è obbligatoria, tra l’altro, per: l’introduzione in Italia di beni per esigenze della propria impresa (trasferimenti a depositi o magazzini che non configurano stabile organizzazione); la cessione a privati di beni introdotti in Italia e qui installati o montati; le prestazioni di trasporto intracomunitario o accessorie rese a privati che si considerano effettuate in Italia; l’estrazione di beni da un deposito IVA destinati al consumo in Italia; le cessioni o prestazioni rilevanti in Italia verso committenti non soggetti passivi. Dal 1° luglio 2021, però, chi effettua vendite a distanza o servizi digitali B2C può evitare di identificarsi in ciascuno Stato membro aderendo al regime speciale OSS (One Stop Shop), che centralizza la dichiarazione e il versamento in un solo Stato membro di identificazione.
Identificazione diretta: il non residente agisce in proprio
L’identificazione diretta, prevista dall’art. 35-ter, consente al soggetto non residente di richiedere direttamente una partita IVA italiana, senza passare da un intermediario. Possono avvalersene i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, e quelli di Paesi terzi con cui esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposte indirette (è il caso, ad esempio, del Regno Unito anche dopo la Brexit, e della Norvegia). Per tutti gli altri Paesi extra-UE privi di questi accordi, l’identificazione diretta non è disponibile e resta obbligatoria la via del rappresentante fiscale.
La richiesta si presenta, prima di effettuare qualunque operazione, al Centro Operativo di Pescara con il modello ANR/3, indicando i dati identificativi, l’ufficio estero competente sui controlli, il numero di identificazione IVA (o fiscale) nello Stato di stabilimento e l’impegno a esibire la contabilità su richiesta. L’Agenzia attribuisce una partita IVA che reca l’evidenza della natura di soggetto non residente identificato, da riportare in tutte le dichiarazioni e i documenti. È il soggetto estero stesso, tramite questa posizione, a fatturare, registrare, liquidare e dichiarare: non c’è alcun soggetto italiano che risponde al posto suo.
Rappresentante fiscale: un soggetto italiano risponde in solido
Il rappresentante fiscale è una persona fisica o giuridica residente in Italia che, in nome e per conto dell’operatore non residente, attiva una partita IVA italiana e ne gestisce tutti gli obblighi: fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. La nomina va formalizzata prima della prima operazione, per atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, oppure con lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del rappresentante; va inoltre comunicata preventivamente alla controparte contrattuale. Una nomina che non rispetti queste formalità è priva di effetti.
Il rappresentante deve possedere requisiti di onorabilità equivalenti a quelli richiesti per amministratori e sindaci dei CAF; un decreto del 2024 (in vigore dal 3 gennaio 2025) ha introdotto criteri più stringenti per assumere questo ruolo, con la possibilità che l’Agenzia richieda una garanzia, specie a chi rappresenta un numero elevato di soggetti esteri. L’elemento più delicato è la responsabilità solidale: il rappresentante fiscale risponde insieme all’operatore estero rappresentato per gli obblighi IVA (non risponde invece per le obbligazioni sorte sotto un rappresentante fiscale precedente). Le fatture emesse e ricevute devono essere cointestate, con gli estremi sia del rappresentante sia del soggetto rappresentato.
Per le operazioni intracomunitarie esclusivamente non imponibili, esenti o comunque senza versamento d’imposta, esiste una figura semplificata di rappresentante fiscale «leggero» (art. 44, comma 3, D.L. 331/1993): si limita alla fatturazione e alla compilazione degli elenchi Intrastat, senza gli obblighi di registrazione e dichiarazione annuale — una semplificazione che decade non appena si verifica la prima operazione imponibile.
Il cenno alla stabile organizzazione
Rappresentante fiscale e identificazione diretta presuppongono l’assenza di una stabile organizzazione italiana del soggetto estero: se questa esiste — una struttura con mezzi umani e materiali sufficientemente stabili per svolgere l’attività, secondo la nozione elaborata dalla prassi OCSE e dal Regolamento UE 282/2011 — le operazioni vanno gestite attraverso di essa, con gli stessi obblighi previsti per i soggetti passivi residenti, e dal 2009 non è più consentito ricorrere in alternativa al rappresentante fiscale o all’identificazione diretta. La stabile organizzazione non ha una definizione specifica ai fini IVA nel diritto interno (a differenza delle imposte dirette, dove è definita dall’art. 162 TUIR): si guarda alla sostanza organizzativa, gestionale e contabile della struttura italiana rispetto alla casa madre estera.
| Rappresentante fiscale | Identificazione diretta | |
|---|---|---|
| Chi può usarla | Qualunque non residente, UE o extra-UE | Solo UE o extra-UE con accordi di reciproca assistenza |
| Chi gestisce gli obblighi | Un soggetto terzo residente in Italia | Il non residente in prima persona |
| Responsabilità | Solidale tra rappresentante e rappresentato | Solo del soggetto non residente |
| Modalità di attivazione | Atto pubblico, scrittura autenticata o lettera annotata | Modello ANR/3 al Centro Operativo di Pescara |
| Compatibile con stabile organizzazione | No | No |
Esempio pratico
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Alfa Srl, con sede in Germania, vuole introdurre in Italia un magazzino di ricambi da cui vendere a officine italiane non soggette a reverse charge: essendo un’impresa UE, opta per l’identificazione diretta, ottiene una partita IVA italiana con il modello ANR/3 e gestisce da sola fatturazione e dichiarazioni.
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Caio, imprenditore individuale con sede a Singapore (Paese privo di accordi di reciproca assistenza sulle imposte indirette con l’Italia), deve installare macchinari a un cliente italiano privato: non può identificarsi direttamente e deve nominare un rappresentante fiscale residente in Italia, che risponderà in solido con lui per l’IVA dovuta sull’operazione.
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Beta Spa, che ha già una filiale italiana qualificabile come stabile organizzazione, non può nominare un rappresentante fiscale per le operazioni che restano fuori dalla filiale: deve comunque incanalarle sulla posizione IVA della stabile organizzazione.
Domande frequenti
Posso passare dall’identificazione diretta al rappresentante fiscale?
Sì, ma bisogna prima chiudere la posizione esistente (con il modello di cessazione) e poi attivare la nuova: le due posizioni non possono coesistere per lo stesso soggetto.
Il rappresentante fiscale risponde con il proprio patrimonio dei debiti IVA del rappresentato?
Sì, la responsabilità è solidale: l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi indifferentemente al rappresentante o all’operatore estero per l’imposta, gli interessi e le sanzioni relative alle operazioni gestite.
Serve il rappresentante fiscale se vendo online a privati italiani da un altro Paese UE?
Dal 2021 no, se si aderisce al regime OSS: la dichiarazione e il versamento dell’IVA su tutte le vendite a distanza UE si centralizzano nello Stato membro di identificazione, senza bisogno di registrarsi in ciascuno Stato di destinazione.
Un ente extra-UE senza natura commerciale può nominare un rappresentante fiscale?
No: solo i soggetti che nel proprio Stato di residenza rivestono la qualifica di soggetti d’imposta, cioè agiscono come imprenditori o professionisti, possono avvalersi della rappresentanza fiscale italiana.