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In sintesi
- Il visto di conformità è l’attestazione con cui un professionista abilitato o un CAF certifica la corrispondenza dei dati della dichiarazione alla documentazione (D.M. 164/1999).
- Serve per la compensazione orizzontale di crediti sopra 5.000 euro annui: IVA (dal D.L. 50/2017, anche per il modello TR) e imposte dirette, sostitutive e IRAP.
- Regola dei 10 giorni: l’F24 con la compensazione sopra soglia si può trasmettere solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (per le dirette dal D.L. 124/2019).
- Esonero premiale ISA: i contribuenti più affidabili sono esonerati dal visto per crediti IVA fino a 70.000 euro, beneficio esteso a chi ha aderito al concordato preventivo biennale.
- Il professionista che appone un visto infedele risponde con una sanzione del 30% — una delle poche non ridotte dalla riforma delle sanzioni del D.Lgs. 87/2024.
Cos’è il visto di conformità
È un controllo formale “delegato”: chi lo appone verifica che i dati esposti in dichiarazione corrispondano alla documentazione e alle scritture contabili, secondo i controlli codificati dal D.M. 31.5.1999, n. 164. Possono rilasciarlo i professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e gli altri soggetti dell’art. 3, co. 3, D.P.R. 322/1998) e i responsabili dei CAF, previa comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate e sottoscrizione di una polizza assicurativa con massimale minimo di 3 milioni di euro a favore dell’Agenzia (art. 6 D.Lgs. 175/2014).
Per le società sottoposte a controllo contabile c’è un’alternativa: la dichiarazione può essere sottoscritta dall’organo di controllo (collegio sindacale o revisore), che attesta l’esecuzione degli stessi controlli.
Quando è obbligatorio
| Situazione | Serve il visto? |
|---|---|
| Compensazione orizzontale credito IVA fino a 5.000 €/anno | No |
| Compensazione orizzontale credito IVA oltre 5.000 € (anche trimestrale, mod. TR) | Sì + F24 dal 10° giorno dopo la dichiarazione |
| Compensazione crediti IRPEF/IRES, sostitutive, IRAP oltre 5.000 € | Sì + F24 dal 10° giorno dopo la dichiarazione (D.L. 124/2019) |
| Compensazione verticale (imposta su imposta, es. IVA da IVA) | No, mai: non entra nei limiti (C.M. 1/E/2010 e 28/E/2014) |
| Rimborso IVA annuale oltre 30.000 € | Visto (o sottoscrizione organo di controllo) in alternativa alla garanzia, salvo situazioni di rischio |
| 730 presentato tramite CAF o professionista | Il visto è connaturato al modello: lo appone chi lo trasmette |
Il limite generale annuo delle compensazioni nel modello F24 è di 2 milioni di euro (dal 2022), cumulabile con il tetto di 250.000 euro dei crediti agevolativi da quadro RU (R.M. 9/DPF/2008).
La regola dei 10 giorni e le compensazioni “interne”
Sopra i 5.000 euro la compensazione non può precedere la dichiarazione: il credito deve prima “emergere” da una dichiarazione presentata (con il visto) e l’F24 va trasmesso almeno 10 giorni dopo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. La regola nata per l’IVA è stata estesa dai crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 anche a imposte sui redditi, addizionali, sostitutive e IRAP (art. 3 D.L. 124/2019).
Non tutto però è “compensazione orizzontale”: usare il credito IRES per pagare l’acconto IRES successivo nello stesso F24 è una compensazione interna, che non richiede né visto né dichiarazione preventiva (R.M. 110/E/2019).
L’esonero premiale ISA e concordato
Chi ottiene punteggi ISA elevati accede al regime premiale dell’art. 9-bis, co. 11, D.L. 50/2017: l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 70.000 euro (valore valido per il credito annuale 2024 e i primi tre trimestri 2025, provv. 22.4.2024 n. 205127), con soglie maggiorate anche per i crediti da imposte dirette. Lo stesso beneficio è riconosciuto a chi ha aderito al concordato preventivo biennale (art. 4 D.Lgs. 108/2024, circ. 18/E/2024). Per le imprese in regola, il visto è quindi sempre più un tema da “fuori premialità”.
Quando serve per i rimborsi IVA
Il rimborso del credito IVA si può chiedere solo se superiore a 2.582,28 euro e solo al ricorrere di condizioni specifiche previste dall’art. 30 del DPR 633/1972 (cessazione dell’attività, aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite, prevalenza di operazioni non imponibili, acquisto di beni ammortizzabili, e altre situazioni tipizzate). Fatta questa premessa, il ruolo del visto dipende dall’importo:
- fino a 30.000 euro: è sufficiente la sola presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale), senza visto né garanzia;
- oltre 30.000 euro, senza garanzia: serve il visto di conformità sulla dichiarazione, più una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la solidità patrimoniale del richiedente (patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%, immobili non ridotti di oltre il 40% per cessioni estranee alla gestione ordinaria, attività non cessata né ridotta per cessioni d’azienda);
- oltre 30.000 euro, con garanzia obbligatoria comunque: quando l’attività d’impresa è avviata da meno di due anni, quando nei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica con scostamenti superiori alle soglie di legge, quando manca il visto (o la sottoscrizione alternativa) oppure quando il rimborso è chiesto in sede di cessazione dell’attività.
La soglia dei 30.000 euro è stata innalzata dai precedenti 15.000 euro dal 1° gennaio 2017. I soggetti che rientrano nel regime ISA godono di un esonero rafforzato: niente visto e niente garanzia per i rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui. Chi invece deve prestare garanzia (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o deposito di titoli di Stato, con durata di regola triennale) ha diritto a un ristoro forfetario dello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa, a copertura dei costi sostenuti.
| Importo rimborso IVA | Cosa serve |
|---|---|
| Fino a 30.000 € | Solo dichiarazione annuale |
| Oltre 30.000 €, situazione regolare | Visto di conformità + dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
| Oltre 30.000 €, attività < 2 anni / accertamenti recenti / niente visto | Garanzia obbligatoria (fideiussione, polizza o titoli di Stato) |
| Soggetti ISA, fino a 70.000 € | Esonero da visto e garanzia |
Chi può rilasciare il visto di conformità
La platea dei soggetti abilitati è chiusa per legge. Possono apporre il visto: i Responsabili dell’Assistenza Fiscale (RAF) dei CAF; gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro; un gruppo residuale di periti ed esperti iscritti ai ruoli delle Camere di Commercio prima del 30 settembre 1993, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia o titoli equipollenti oppure del diploma di ragioneria. Restano fuori, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni: gli iscritti al solo registro dei revisori contabili che non esercitano il controllo contabile, gli avvocati e i dottori agronomi, forestali, agrotecnici e periti agrari. Il TAR Lazio (sent. 33676/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sent. 6028/2012) ha inoltre escluso in modo netto i cosiddetti “tributaristi” privi di iscrizione a uno degli Albi abilitati.
Chi rientra tra i soggetti abilitati deve prima comunicare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il proprio domicilio l’intenzione di rilasciare visti di conformità, e deve avere una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 3.000.000 di euro (soglia elevata dal precedente 1.032.913,80 euro dal D.Lgs. 175/2014). Un dettaglio spesso frainteso: il visto non può essere rilasciato dall’associazione professionale in quanto tale, né da una società di servizi composta in maggioranza da professionisti (C.M. 57/E/2009). È sempre il singolo professionista a essere abilitato: se lavora in un’associazione professionale in cui almeno la metà degli associati ha i requisiti richiesti, e l’associazione possiede partita IVA e abilitazione telematica, il professionista può comunque essere abilitato individualmente (C.M. 7/E/2015); la stessa logica è stata estesa alle Società tra Professionisti (R.M. 23/E/2016), ma non al modello 730, per il quale non è ammesso l’uso di una società di servizi.
Esempio pratico
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Alfa Srl matura un credito IVA annuale di 8.000 euro e vuole compensarlo interamente con i contributi INPS dei dipendenti: superando i 5.000 euro deve far apporre il visto di conformità dal proprio commercialista prima di presentare l’F24 con la compensazione, esclusivamente via Entratel.
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Tizio, libero professionista, ha un credito IVA di 3.500 euro: resta sotto soglia, compensa senza visto e senza dover nemmeno anticipare la presentazione della dichiarazione IVA.
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Beta Spa chiede un rimborso IVA di 45.000 euro, con attività avviata da 6 anni e nessun accertamento recente: se allega il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ottiene il rimborso senza garanzia; se il visto manca, l’Agenzia richiede comunque una fideiussione bancaria triennale prima di erogare la somma.
Visto infedele: chi paga
Se il visto è rilasciato senza i controlli dovuti e la dichiarazione risulta infedele, il professionista o il CAF rispondono in proprio: la sanzione è pari al 30% della maggiore imposta riscontrata — misura rimasta al 30% anche dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto al 25% la generalità delle sanzioni da omesso versamento. Per il 730, in caso di visto infedele il CAF/professionista è tenuto al pagamento dell’importo corrispondente all’imposta, salvo che l’errore sia imputabile al contribuente.
Esempio pratico
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La Alfa S.r.l. chiude il 2026 con un credito IVA annuale di 48.000 euro, che vuole usare per pagare contributi e ritenute del 2027.
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Essendo sopra i 5.000 euro, serve la dichiarazione IVA con visto di conformità: la presenta il 10 febbraio 2027; il primo F24 con compensazione può partire dal 20 febbraio, solo via Entratel/Fisconline.
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Se Alfa avesse un punteggio ISA premiale (o avesse aderito al concordato biennale), fino a 70.000 euro il visto non servirebbe: risparmio del costo dell’asseverazione, fermo restando il vincolo dei 10 giorni.
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Usare invece il credito IVA per pagare l’IVA a debito delle liquidazioni successive è compensazione verticale: nessun visto, nessuna attesa.
Domande frequenti
Quanto costa il visto di conformità?
Non c’è una tariffa di legge: è il corrispettivo professionale per i controlli documentali, tipicamente qualche centinaio di euro in funzione della mole di documentazione. Va messo a confronto con il beneficio finanziario di compensare subito il credito invece di chiederlo a rimborso.
Cosa succede se compenso sopra soglia senza visto?
La compensazione è indebita: l’Agenzia recupera il credito utilizzato con atto di recupero, applicando sanzioni e interessi. Il credito in sé non si perde — resta spendibile una volta regolarizzata la dichiarazione con il visto, anche tramite dichiarazione integrativa.
Il visto serve anche per i crediti d’imposta agevolativi (quadro RU)?
No: i crediti agevolativi (bonus investimenti, R&S, ecc.) seguono le regole delle rispettive norme istitutive e il tetto dei 250.000 euro, ma non l’obbligo di visto previsto per i crediti da dichiarazione.