Art. 2861 c.c. Termine ed esecuzione del rilascio
In vigore dal 19/04/1942
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore.
In sintesi
Funzione dell'articolo 2861 c.c. nel sistema della responsabilità del terzo acquirente
L'articolo 2861 del Codice civile completa la disciplina della facoltà di rilascio del terzo acquirente di beni ipotecati, individuando le modalità formali, i termini e gli effetti procedurali dell'opzione. Il rilascio rappresenta la rinuncia del terzo a partecipare attivamente al processo esecutivo come soggetto passivo: con questo atto, egli si sottrae al rapporto processuale, lasciando che l'espropriazione prosegua nei confronti di un amministratore giudiziario nominato dal tribunale. La norma assolve quindi a una funzione di chiarezza e di garanzia per tutte le parti coinvolte: terzo acquirente, creditore procedente, debitore originario e altri creditori iscritti.
Forma, termini e contenuto della dichiarazione
Il primo comma stabilisce che il rilascio si esegua mediante dichiarazione resa alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione, di carattere formale e recettizio, deve essere fatta entro il termine di dieci giorni dalla data del pignoramento. Si tratta di un termine perentorio: la sua scadenza priva il terzo della facoltà di rilascio e lascia ferma soltanto la possibilità di pagare i creditori o di attivare la procedura di purgazione delle ipoteche, ferma restando l'espropriazione contro di lui se non sceglie alcuna via. Se Tizio acquista un immobile ipotecato da Caio e Sempronio inizia l'espropriazione con pignoramento il primo marzo, Tizio ha tempo fino al dieci marzo per dichiarare il rilascio.
Pubblicità e notifica
Il secondo comma disciplina due adempimenti pubblicitari distinti ma collegati. In primo luogo il certificato della cancelleria, che attesta la dichiarazione di rilascio, deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento, a cura del terzo: l'annotazione rende conoscibile ai terzi e ai creditori intervenuti la cessazione del rapporto tra il terzo e il bene. In secondo luogo il certificato deve essere notificato al creditore procedente entro cinque giorni dalla sua data, così da garantire al creditore l'immediata conoscenza dell'evento e consentirgli di attivarsi per la nomina dell'amministratore. La mancata osservanza degli adempimenti pubblicitari può comportare l'inopponibilità del rilascio o la responsabilità del terzo per i pregiudizi causati ai creditori.
Nomina dell'amministratore e custodia del bene
Il terzo comma chiarisce gli effetti processuali del rilascio. Su istanza del creditore procedente o di qualunque altro interessato, il tribunale nomina un amministratore: il processo di espropriazione prosegue in confronto di tale figura, che subentra al terzo come parte passiva nel rapporto processuale. L'amministratore è quindi un ausiliario del giudice, incaricato della gestione dell'immobile nelle more della vendita forzata. Tuttavia, il rilascio non determina l'immediato spossessamento materiale del bene: l'ultimo comma stabilisce che il terzo resta responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore. Tale soluzione tutela i creditori dal rischio di abbandono o deterioramento del bene nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di rilascio e l'effettiva presa di possesso da parte dell'amministratore, configurando in capo al terzo una responsabilità custodiale tipica.
Coordinamento con la procedura esecutiva e profili pratici
Il rilascio di cui all'articolo 2861 c.c. si inserisce nel più ampio sistema dell'espropriazione immobiliare disciplinato dagli articoli 555 ss. c.p.c. e va coordinato con le norme sulla custodia, sulla nomina del custode e sulla vendita forzata. Quando l'amministratore subentra al terzo, opera in qualità di ausiliario del giudice dell'esecuzione e svolge funzioni in parte analoghe a quelle del custode giudiziario: amministra il bene, percepisce i frutti, redige i rendiconti e collabora alla buona riuscita della vendita. Il terzo, dal canto suo, deve consegnare al più presto la disponibilità materiale dell'immobile, perché ogni ritardo o omissione custodiale può fondare una responsabilità per i danni eventualmente subiti dai creditori. Sul piano strategico, il rilascio è opzione conveniente per il terzo quando il valore del bene è prossimo o inferiore al debito iscritto, sicché non vi è interesse a tentare la purgazione o il pagamento; viceversa, quando vi è un margine di valore positivo, il terzo trova maggiore convenienza nella procedura di liberazione dalle ipoteche o nel pagamento dei creditori con surrogazione nei loro diritti verso il debitore originario, ai sensi dell'articolo 1203 c.c.
Domande frequenti
Come si esegue formalmente il rilascio del bene ipotecato?
Il rilascio si esegue con dichiarazione resa alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data del pignoramento del bene.
Cosa accade se il terzo lascia decorrere il termine di dieci giorni?
Il terzo perde la facoltà di rilascio, ma può ancora pagare i creditori o attivare la procedura di purgazione delle ipoteche; in mancanza, l'espropriazione prosegue contro di lui come soggetto passivo del processo esecutivo.
Quali adempimenti pubblicitari sono richiesti dopo la dichiarazione di rilascio?
Il certificato della cancelleria deve essere annotato in margine alla trascrizione del pignoramento e notificato al creditore procedente entro cinque giorni dalla data del certificato, a cura del terzo acquirente.
Chi gestisce il bene dopo il rilascio?
Il tribunale, su istanza del creditore procedente o di altro interessato, nomina un amministratore nei cui confronti prosegue l'espropriazione; il terzo conserva la custodia dell'immobile soltanto fino alla consegna materiale all'amministratore.
Il terzo acquirente è ancora responsabile dell'immobile dopo il rilascio?
Sì, il terzo resta responsabile della custodia del bene fino alla consegna effettiva all'amministratore nominato dal tribunale, con l'obbligo di conservarne lo stato e prevenirne il deterioramento.