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Art. 2860 c.c. Capacità per il rilascio
In vigore dal 19/04/1942
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il rilascio dell'immobile ipotecato: nozione e funzione
L'articolo 2860 del Codice Civile regolamenta uno degli strumenti a disposizione del terzo acquirente di un immobile gravato da ipoteca: il rilascio. Il terzo acquirente è colui che ha acquistato un immobile già assoggettato a ipoteca per un debito altrui. In presenza di tale ipoteca, egli può scegliere tra il pagamento del debito garantito, la purgazione dell'immobile (procedura di offerta ai creditori) o, appunto, il rilascio dell'immobile ai creditori ipotecari.
Il rilascio consiste nell'atto con cui il terzo acquirente abbandona formalmente l'immobile nelle mani dei creditori ipotecari, rinunciando alla sua proprietà per evitare di essere soggetto all'espropriazione diretta. È una scelta che il terzo compie quando ritiene che il valore dell'immobile non valga i debiti ipotecari che vi gravano sopra, o comunque quando vuole liberarsi del bene senza dover gestire personalmente l'esecuzione forzata.
La capacità richiesta per il rilascio
L'art. 2860 c.c. stabilisce che può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare. Questa formulazione è significativa: il legislatore equipara il rilascio a un atto dispositivo del patrimonio, e ne richiede quindi la stessa capacità necessaria per le alienazioni. Non è sufficiente la capacità di agire ordinaria: occorre quella qualificata per i negozi dispositivi.
Ne consegue che i soggetti con capacità di agire limitata — minori di età, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno con limitazione dei poteri di disposizione — non possono procedere autonomamente al rilascio. Per loro, il rappresentante legale o l'amministratore di sostegno dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare (o del tribunale, secondo i casi), trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.
Interazione con la disciplina della purgazione
Il rilascio si distingue dalla purgazione (artt. 2889 ss. c.c.), che è invece la procedura con cui il terzo acquirente si libera dalle ipoteche offrendo ai creditori l'importo del prezzo di acquisto o il valore dell'immobile (se inferiore ai debiti garantiti). Nella purgazione, l'acquirente mantiene la proprietà; nel rilascio, la abbandona. Entrambe le alternative richiedono la capacità di agire qualificata per atti dispositivi, data la rilevanza patrimoniale della scelta.
Effetti del rilascio
A seguito del rilascio, i creditori ipotecari nominano un curatore che procede alla liquidazione del bene in favore dei creditori stessi, nell'ordine dei rispettivi gradi di ipoteca. Il terzo acquirente perde la proprietà dell'immobile ma si libera da qualsiasi ulteriore responsabilità nei confronti dei creditori ipotecari. Se il ricavato della vendita supera i debiti garantiti, l'eccedenza spetta al terzo acquirente.
Il rilascio deve essere comunicato ai creditori ipotecari e trascritto nei registri immobiliari. Le formalità richieste sono disciplinate dagli artt. 2861 ss. c.c., che regolano la procedura nel dettaglio.
Domande frequenti
Cos'è il rilascio dell'immobile ipotecato?
È l'atto con cui il terzo acquirente di un immobile gravato da ipoteca altrui lo abbandona formalmente ai creditori ipotecari per evitare l'espropriazione. Il terzo perde la proprietà ma si libera dalla garanzia.
Un minore che ha ereditato un immobile ipotecato può fare il rilascio?
No autonomamente. Il rappresentante legale del minore deve richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione con effetti dispositivi sul patrimonio del minore.
Qual è la differenza tra rilascio e purgazione dell'immobile ipotecato?
Nella purgazione il terzo offre ai creditori il prezzo pagato e mantiene la proprietà se nessuno fa offerta superiore. Nel rilascio il terzo abbandona definitivamente l'immobile ai creditori senza offrire nulla, perdendo la proprietà ma liberandosi da ogni ulteriore obbligo.
Cosa ottiene il terzo acquirente che rilascia l'immobile?
Si libera dall'esposizione all'esecuzione ipotecaria. Se il ricavato della vendita supera i debiti garantiti, la differenza gli viene restituita. Non deve più gestire il rapporto con i creditori ipotecari.
Il rilascio deve essere trascritto nei registri immobiliari?
Sì, il rilascio deve essere comunicato ai creditori e trascritto nei registri immobiliari. Le formalità specifiche sono regolate dagli artt. 2861 ss. c.c.