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Art. 2836 c.c. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
In vigore dal 19/04/1942
Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo..
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Atto pubblico e sentenza come titoli per l'iscrizione
L'art. 2836 c.c. completa il quadro delle modalità con cui può essere ottenuta l'iscrizione di ipoteca, occupandosi dei titoli di natura pubblicistica. Mentre l'art. 2835 c.c. detta requisiti rigorosi per la scrittura privata, qui la disciplina è più snella: il titolo è già di per sé qualificato dalla fonte da cui promana. Si tratta di atti pubblici ricevuti nello Stato e di sentenze o provvedimenti giudiziali parificati.
La differenza fondamentale rispetto alla scrittura privata è che non occorre alcuna autenticazione della sottoscrizione: la qualità del soggetto rogante (notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato) o l'origine giurisdizionale del titolo offrono già la massima garanzia di provenienza e di legalità. Per ottenere l'iscrizione è quindi sufficiente presentare al conservatore una copia del titolo, senza ulteriori formalità in ordine alla genuinità delle firme.
L'atto pubblico ricevuto nello Stato
Per atto pubblico si intende, ai sensi dell'art. 2699 c.c., il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a attribuirgli pubblica fede, con le formalità previste dalla legge. Si pensi al tipico atto di concessione di ipoteca volontaria stipulato davanti a un notaio: già nella sua stessa formazione esso assicura l'identità delle parti, la legittimazione a disporre e la conformità dell'atto alle norme di legge.
La norma specifica che l'atto deve essere ricevuto nello Stato. Gli atti formati all'estero, infatti, per essere utilizzati nel sistema di pubblicità immobiliare italiano richiedono adempimenti aggiuntivi (legalizzazione, apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961, deposito presso notaio italiano) che esulano dalla previsione di questo articolo. In altri termini, l'art. 2836 c.c. presuppone titoli formati secondo l'ordinamento italiano.
Le sentenze e i provvedimenti parificati
L'altro titolo idoneo è la sentenza, ossia il provvedimento con cui il giudice definisce in tutto o in parte il giudizio. L'esempio tipico è la sentenza che condanna un soggetto al pagamento di una somma e che, secondo le regole dell'ipoteca giudiziale (artt. 2818 e ss. c.c.), costituisce di per sé titolo per l'iscrizione su tutti i beni del debitore.
La norma estende l'idoneità anche ad altri provvedimenti giudiziali parificati alla sentenza. Sotto questa categoria rientrano, secondo i singoli casi previsti dalla legge, decreti ingiuntivi divenuti esecutivi, ordinanze di assegnazione, lodi arbitrali esecutivi e altri provvedimenti che la disciplina speciale equipara alla sentenza ai fini dell'esecuzione e della pubblicità.
Esempio pratico
Tizio ottiene contro Caio una sentenza di condanna al pagamento di 80.000 euro per inadempimento contrattuale. La sentenza, pur non avendo ad oggetto specificamente un immobile, gli consente di chiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale su un fabbricato di proprietà di Caio. Per ottenerla, Tizio non dovrà autenticare alcuna firma: gli basterà presentare al conservatore dei registri immobiliari una copia della sentenza, unitamente alla nota di iscrizione prevista dall'art. 2839 c.c.
Lo stesso vale per Tizio che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva: anche in questo caso il provvedimento, parificato alla sentenza, costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca, senza necessità di ulteriori autentiche.
Domande frequenti
Posso iscrivere ipoteca con qualunque atto pubblico?
Sì, purché si tratti di atto pubblico ricevuto nello Stato italiano e in cui sia validamente concessa o si fondi l'ipoteca. La forma pubblica assicura di per sé la genuinità e l'efficacia del titolo.
Una sentenza estera può fondare l'iscrizione?
La norma in commento si occupa di sentenze italiane. Le sentenze straniere richiedono, per essere utilizzate, il preventivo riconoscimento o, nei casi previsti, l'attestazione di esecutività secondo la disciplina europea o convenzionale applicabile.
Cosa significa provvedimento parificato a sentenza?
Sono provvedimenti che la legge equipara alla sentenza ai fini esecutivi e pubblicitari, come i decreti ingiuntivi esecutivi o le ordinanze di assegnazione, idonei a fondare l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Devo presentare l'originale dell'atto pubblico al conservatore?
No. La norma richiede la presentazione di una copia del titolo. L'originale resta presso il pubblico ufficiale rogante o nei suoi atti, secondo le ordinarie regole di conservazione.
L'atto pubblico richiede comunque la nota di iscrizione?
Sì. La copia del titolo va sempre accompagnata dalla nota di iscrizione in doppio originale prevista dall'art. 2839 c.c., contenente le indicazioni richieste per la pubblicità.