Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: cosa serve davvero per la startup innovativa nel 2026

La startup innovativa e la PMI innovativa sono due qualifiche introdotte dall’ordinamento italiano per agevolare le imprese ad alto contenuto tecnologico. La disciplina della startup innovativa nasce con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (il cosiddetto “Startup Act”), ma e stata profondamente rivista dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, L. 16 dicembre 2024, n. 193, in vigore dal 18 dicembre 2024. Le regole su durata dell’iscrizione, permanenza oltre il terzo anno e oggetto sociale che leggi qui sono quelle vigenti nel 2026, integrate dalla circolare esplicativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 luglio 2025.

In breve: per essere startup innovativa occorre essere una società di capitali (anche cooperativa) che rientri nella definizione europea di micro, piccola o media impresa, residente in Italia, costituita da non più di 60 mesi, con valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, che non distribuisce utili, ha come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e possiede almeno uno di tre requisiti alternativi (R&S, personale qualificato, privativa industriale o software). La permanenza nel Registro e ora articolata su più fasi e non e più automaticamente quinquennale. Vediamo ogni punto con i numeri verificati.

I requisiti per qualificarsi come startup innovativa

Tutti i requisiti che seguono derivano dall’art. 25 del d.l. 179/2012, come modificato dalla L. 193/2024. Sono cumulativi: devono sussistere tutti contemporaneamente.

Risorsa gratuita
Scadenzario fiscale 2026 (PDF)
  • Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Forma societaria, sede e dimensione

Anzianita: non oltre 60 mesi

La società deve essere costituita da non più di 60 mesi. E un requisito tipico della startup: una volta superato questo limite (o la diversa durata massima di iscrizione, vedi oltre), l’impresa perde la qualifica, salvo poter eventualmente transitare nella categoria della PMI innovativa.

Soglia di fatturato e divieto di distribuzione utili

Oggetto sociale innovativo e il nuovo limite su consulenza e agenzia

L’oggetto sociale deve avere ad oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La L. 193/2024 ha introdotto un’esclusione esplicita: la startup non può svolgere in via prevalente attività di agenzia o di consulenza. E uno dei filtri più rilevanti delle nuove regole, pensato per evitare l’abuso della qualifica da parte di società di mera intermediazione.

Almeno uno dei tre requisiti alternativi di innovativita

Oltre ai requisiti sopra, occorre possedere almeno uno dei seguenti tre criteri (art. 25, comma 2, lett. h):

  1. Spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, risultante dal bilancio (o, nel primo anno, da dichiarazione del legale rappresentante).
  2. Personale altamente qualificato: impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale composto per almeno un terzo (1/3) da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi (2/3) da soggetti in possesso di laurea magistrale.
  3. Privativa industriale o software: essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varieta vegetale) oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato, purche direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Attenzione: la durata dell’iscrizione e cambiata con la L. 193/2024

E qui che si concentra la novità più importante per chi pianifica la propria impresa nel 2026. Prima della riforma, la startup poteva restare iscritta nella sezione speciale fino a 5 anni in modo sostanzialmente automatico. Oggi il percorso e a fasi e la permanenza oltre il terzo anno e condizionata.

Fase iniziale: 3 anni

La durata ordinaria dell’iscrizione nella sezione speciale e di 3 anni dalla costituzione.

Prima proroga: fino a 5 anni

La permanenza può essere estesa di ulteriori 2 anni (fino a 5 complessivi) solo se la società dimostra di possedere almeno uno dei requisiti rafforzati previsti dall’art. 2-bis del d.l. 179/2012 (ad esempio una certa intensita di spese in R&S o l’ottenimento di privative industriali). Non e più un automatismo: serve un’azione dimostrativa.

Fase scale-up: fino a 9 anni complessivi

Oltre il quinto anno, l’impresa può accedere alla cosiddetta fase di scale-up, con proroghe biennali rinnovabili fino a un massimo di ulteriori 4 anni (quindi 9 anni complessivi), a condizione di soddisfare almeno uno di questi requisiti, per ciascun periodo di estensione:

Il regime transitorio per chi era già iscritto

Le startup già iscritte alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2024) possono permanere oltre il terzo anno a condizione di raggiungere i requisiti entro termini differenziati: entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno se iscritte da oltre 18 mesi, entro 6 mesi se iscritte da meno di 18 mesi. Per le società che svolgevano consulenza o agenzia non e prevista la cancellazione immediata: potranno dimostrare il possesso del requisito con la successiva dichiarazione annuale.

Iscrizione e autocertificazione periodica

La qualifica si acquisisce con l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, tramite domanda telematica alla Camera di Commercio corredata dall’autocertificazione del possesso dei requisiti. Per mantenere lo status, il legale rappresentante deve presentare una dichiarazione di mantenimento dei requisiti con cadenza annuale (e aggiornare le informazioni entro i termini previsti per il deposito del bilancio). Il modello di dichiarazione e stato aggiornato dalle Camere di Commercio per recepire la L. 193/2024. Il mancato rispetto degli adempimenti comporta la cancellazione dalla sezione speciale e la perdita delle agevolazioni.

Le agevolazioni della startup innovativa

Il pacchetto di benefici e ampio e tocca fisco, diritto societario e accesso al credito. Su un punto, pero, occorre la massima trasparenza: gli incentivi fiscali agli investitori nel 2026 attraversano una fase di forte incertezza.

Incentivi fiscali agli investitori (verifica obbligatoria nel 2026)

Storicamente, chi investe nel capitale di una startup innovativa beneficia di una detrazione IRPEF (persone fisiche) o di una deduzione IRES (società). Il quadro 2026, tuttavia, va verificato caso per caso con un professionista perché e in evoluzione:

Esoneri da diritti camerali e imposte di bollo

Per tutta la durata della qualifica, la startup innovativa beneficia dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese, nonche dal versamento del diritto annuale camerale.

Deroghe al diritto societario

Accesso al credito, crowdfunding e lavoro flessibile

La PMI innovativa: quando conviene

La PMI innovativa (introdotta dal d.l. 3/2015) e una qualifica pensata per le imprese che hanno superato la fase di startup ma restano fortemente orientate all’innovazione. Le differenze chiave rispetto alla startup innovativa sono:

In termini pratici: la startup innovativa conviene nella fase nascente, quando si punta a massimizzare gli incentivi all’investimento e a sfruttare le deroghe sulle perdite. La PMI innovativa conviene quando l’impresa e più matura, ha bilanci consolidati e vuole conservare alcuni vantaggi (Fondo di Garanzia, crowdfunding, stock option agevolate) senza il vincolo dei 60 mesi. Il passaggio dall’una all’altra qualifica e una scelta strategica che incide su fisco e governance.

Errori da evitare e perché serve assistenza

I punti più critici nel 2026, dove e facile sbagliare, sono tre. Primo: la nuova durata a fasi impone di pianificare per tempo come si raggiungeranno i requisiti rafforzati per restare iscritti oltre il terzo anno; chi non se ne occupa rischia la cancellazione automatica. Secondo: il divieto di attività prevalente di consulenza e agenzia richiede una redazione attenta dell’oggetto sociale e una verifica dell’attività effettivamente svolta. Terzo: il regime degli incentivi all’investimento e in evoluzione e va verificato all’atto dell’operazione, perché cio che era fruibile fino al 2025 potrebbe non esserlo oggi senza il rinnovo dell’autorizzazione europea.

La qualificazione, l’iscrizione nella sezione speciale e soprattutto il mantenimento dei requisiti anno dopo anno richiedono valutazioni tecniche su statuto, bilancio, contabilizzazione delle spese in R&S e tempistiche delle dichiarazioni. Per impostare correttamente la propria società come startup o PMI innovativa, accedere alle agevolazioni davvero spettanti ed evitare la perdita della qualifica, e fortemente consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato che valuti il caso concreto alla luce della normativa vigente al momento.

Hai un caso concreto?
Questa guida spiega la regola.
Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

Richiedi una consulenza →

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.