Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Il regime forfettario oggi non sta in un articolo: sta in trentasei commi. Vive nell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, dove per trovare la regola sulla cessazione bisogna contare i commi. Dal 1° gennaio 2027 diventa un capo del testo unico delle imposte sui redditi, con dodici articoli numerati e rubricati, dall’art. 232 all’art. 243 del D.Lgs. 117/2026.

In sintesi

La mappa del nuovo capo

Ecco come la materia è distribuita. La tabella serve soprattutto per il dopo: quando si dovrà citare una regola del forfettario in un atto datato 2027, è qui che si trova il numero.

Articolo Che cosa disciplina
232 Requisiti per l’accesso al regime forfetario
233 Soggetti esclusi dal regime forfetario
234 Previsioni di rinvio in materia di imposta sul valore aggiunto
235 Determinazione del reddito imponibile e dell’imposta
236 Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d’imposta
237 Opzione per il regime ordinario ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
238 Cessazione dal regime forfetario
239 Obblighi informativi
240 Norme di coordinamento
241 Previsioni di rinvio in materia previdenziale
242 Norme che restano abrogate
243 Disciplina di attuazione e applicativa

Che cosa migliora, concretamente

La differenza non è cosmetica. Oggi, per rispondere alla domanda «un contribuente che supera 100.000 euro in corso d’anno, da quando esce dal regime?», si deve scorrere l’art. 1 della legge 190/2014 fino al comma 71 e leggerlo insieme al comma 54. Dal 2027 la risposta sta in un articolo intitolato «Cessazione dal regime forfetario».

Lo stesso vale per i rinvii. Il forfettario è un regime che interseca l’IVA, gli adempimenti contabili e la previdenza, e oggi quei collegamenti sono sparsi nei commi. Nel nuovo testo unico ciascuno ha una sede dichiarata: l’art. 234 per i rinvii IVA, l’art. 236 per gli adempimenti, l’art. 241 per la previdenza.

L’articolo 242: «Norme che restano abrogate»

Vale una nota a parte, perché è il tipo di disposizione che si dimentica. L’art. 242 conserva l’effetto abrogativo che la legge 190/2014 aveva prodotto sui regimi agevolati precedenti — i vecchi regimi dei minimi e delle nuove iniziative produttive. Trasfondere il forfettario nel testo unico senza questa norma avrebbe fatto riemergere regimi che si volevano estinti: un effetto collaterale classico delle operazioni di riordino, qui evitato per iscritto.

Il capo è già stato corretto

Un dettaglio che dice molto sullo stato di questi testi: gli artt. 236 e 240 sono già stati modificati, e non da una sola fonte. Sull’art. 240 Normattiva segnala un periodo soppresso dal D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; l’art. 236 porta una sostituzione testuale della stessa stagione, e sul capo intervengono anche le disposizioni del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. Due decreti di agosto 2026 su un testo pubblicato a giugno che entrerà in vigore nel 2027. Chi si costruisce una copia di lavoro del nuovo testo unico deve prevedere di aggiornarla più volte prima che diventi applicabile.

Il collegamento con il testo unico dell’IVA

C’è un ultimo elemento che vale la pena conoscere, perché è il punto in cui i due nuovi codici si tengono per mano. Il testo unico dell’IVA apre il proprio titolo sul regime di franchigia con l’art. 157, «Regime nazionale di franchigia», e quell’articolo non contiene una disciplina: contiene un rinvio. Stabilisce che le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni applicano, ai fini IVA, il regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI del testo unico delle imposte sui redditi, cioè esattamente questo capo, artt. 232-243.

Detto in modo diretto: dal 2027 la franchigia nazionale IVA è il forfettario, e chi deve motivare l’esonero IVA di un forfettario citerà l’art. 157 del testo unico IVA, che rimanda qui.

Errori frequenti

Pubblicita
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Dove sarà disciplinato il forfettario dal 2027?

Negli artt. 232-243 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), che costituiscono un capo dedicato. Oggi la disciplina è nell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

Cambiano le soglie di accesso?

No. L'art. 232 riporta le soglie vigenti: 85.000 euro di ricavi o compensi ragguagliati ad anno e 20.000 euro lordi di spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e collaboratori. Il riordino non è la sede in cui si modificano i limiti.

Dove si trova la regola sulla fuoriuscita dal regime?

Nell'art. 238, rubricato «Cessazione dal regime forfetario», che deriva dai commi 71 e 72 della legge 190/2014. Conferma la cessazione dall'anno stesso in cui ricavi o compensi superano 100.000 euro, con IVA dovuta dalle operazioni che comportano il superamento.

Il forfettario sta nel testo unico dei redditi o in quello dell'IVA?

Nel testo unico delle imposte sui redditi, perché è un regime di determinazione del reddito. Il testo unico dell'IVA lo richiama: l'art. 157 stabilisce che il regime nazionale di franchigia è quello del capo XXI della parte II, titolo I, del D.Lgs. 117/2026.

Per la dichiarazione del 2026 quale norma si applica?

La legge 190/2014. La dichiarazione presentata nel 2027 per il periodo d'imposta 2026 si fonda sulla disciplina vigente in quel periodo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.