Testo dell'articoloVigente
In sintesi: il marchio collettivo (art. 11 CPI) appartiene a un’associazione di categoria o a un ente pubblico che lo concede in uso ai propri membri per garantire origine, natura o qualità dei prodotti; il marchio di certificazione (art. 11-bis CPI, introdotto dal d.lgs. 15/2019) appartiene a un soggetto terzo e indipendente che certifica caratteristiche dei prodotti altrui senza poter svolgere attività su quei prodotti. Entrambi richiedono obbligatoriamente un regolamento d’uso allegato alla domanda, durano 10 anni rinnovabili e in Italia hanno una tassa di deposito unica di 337,00 euro, diversa dai 101,00 euro del marchio individuale. Il marchio storico di interesse nazionale (art. 11-ter) e invece un istituto separato, riservato ai marchi registrati o usati da almeno 50 anni.
Marchio collettivo (art. 11 CPI): il marchio dell’associazione
Il marchio collettivo non identifica i prodotti di una singola impresa, ma garantisce che chi lo usa appartiene a un gruppo e rispetta uno standard comune. La sua funzione tipica e quella di certificare l’origine geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi dei diversi soggetti autorizzati a impiegarlo.
Chi può registrarlo
L’art. 11 CPI riserva la registrazione a due categorie di soggetti:
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
- le persone giuridiche di diritto pubblico (per esempio enti pubblici territoriali o camere di commercio);
- le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti (consorzi, associazioni di settore).
Il titolare non usa direttamente il marchio sui propri prodotti: lo concede in uso ai produttori o commercianti che soddisfano le condizioni del regolamento. Chiunque rispetti tali requisiti ha diritto sia di usare il marchio sia di aderire all’associazione titolare.
Il regolamento d’uso e la deroga geografica
Alla domanda va allegato un regolamento d’uso che disciplina chi può usare il marchio, i controlli e le sanzioni. Ogni modifica successiva deve essere comunicata all’UIBM. Una caratteristica peculiare del marchio collettivo e che può designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in deroga al divieto generale di registrare segni descrittivi: e il caso, tipicamente, dei consorzi territoriali. Il titolare, tuttavia, non può vietare a un terzo l’uso del nome geografico in funzione descrittiva conforme alla correttezza professionale.
Marchio di certificazione (art. 11-bis CPI): il marchio del controllore terzo
Il marchio di certificazione e stato introdotto nel CPI dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 (in vigore dal 23 marzo 2019), che ha recepito la direttiva UE 2015/2436 e riordinato la materia separando nettamente le due figure. La sua funzione e certificare e garantire determinate caratteristiche dei prodotti o servizi – origine, natura, qualità, materiali, modalita di fabbricazione – di soggetti diversi dal titolare.
Il requisito di indipendenza
La differenza chiave rispetto al collettivo e il vincolo di terzieta. Possono registrare un marchio di certificazione le persone fisiche o giuridiche, comprese istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della normativa sulla certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. In altre parole, chi certifica non può essere anche produttore o venditore di cio che certifica: deve essere un controllore neutrale.
Il regolamento d’uso del marchio di certificazione
Anche qui il regolamento d’uso e obbligatorio e deve essere allegato alla domanda. Deve contenere in particolare:
- la dichiarazione del richiedente di non svolgere attività che comportino la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- le caratteristiche dei prodotti o servizi che il marchio intende certificare;
- le condizioni d’uso del marchio e le modalita di controllo e di sanzione.
Le modifiche al regolamento vanno comunicate tempestivamente all’UIBM, a pena di decadenza del marchio.
Collettivo, certificazione e individuale: le differenze pratiche
Le tre figure rispondono a logiche diverse. Capire quale scegliere dipende da chi e il titolare e da cosa il segno deve comunicare al mercato.
- Marchio individuale: identifica i prodotti di una specifica impresa e la distingue dai concorrenti. Il titolare lo usa per i propri prodotti.
- Marchio collettivo: appartiene a un’associazione o ente pubblico che lo concede ai propri membri. Il titolare può essere esso stesso parte della filiera; il segno comunica appartenenza a un gruppo e rispetto di uno standard condiviso. Può indicare la provenienza geografica.
- Marchio di certificazione: appartiene a un ente terzo e indipendente che non opera sul mercato dei prodotti certificati. Il segno comunica una garanzia oggettiva data da un controllore esterno, aperta a chiunque rispetti il disciplinare.
In pratica: se un gruppo di produttori vuole un segno comune e fa parte della filiera, la strada e il collettivo; se un ente vuole certificare prodotti altrui restando estraneo alla loro produzione e vendita, serve il certificazione.
Procedura di registrazione e costi
La procedura ricalca quella del marchio ordinario – deposito della domanda, esame, eventuale opposizione, registrazione – con due specificità: l’allegazione obbligatoria del regolamento d’uso e, per il certificazione, la dichiarazione di non svolgere attività sui prodotti certificati. La domanda nazionale si presenta all’UIBM (telematicamente o tramite Camera di Commercio); per la protezione a livello europeo si deposita all’EUIPO il marchio collettivo UE o il marchio di certificazione UE.
Durata
La registrazione dura 10 anni dalla data di deposito ed e rinnovabile indefinitamente per periodi decennali, come il marchio ordinario.
Costi (tariffe UIBM)
Qui c’e una differenza concreta rispetto al marchio individuale. Secondo le tariffe UIBM:
- Marchio individuale nazionale: 101,00 euro di tassa di registrazione (comprensiva di 1 classe), più 34,00 euro per ogni classe aggiuntiva.
- Marchio collettivo e marchio di certificazione: 337,00 euro per il deposito (per una o più classi).
- Tassa di concessione governativa: 34,00 euro per la lettera d’incarico, dovuta quando si nomina un rappresentante (consulente in proprietà industriale o avvocato).
A questi importi pubblici vanno aggiunti gli eventuali onorari del professionista che cura il deposito e la redazione del regolamento d’uso.
Marchio storico di interesse nazionale (art. 11-ter CPI)
Da non confondere con i precedenti: il marchio storico di interesse nazionale e un istituto introdotto dal d.l. 34/2019 (decreto Crescita) a tutela del Made in Italy, e non e ne collettivo ne di certificazione. Riguarda l’iscrizione in un registro speciale di marchi di lunga tradizione legati a imprese produttive nazionali di eccellenza connesse al territorio.
Requisito dei 50 anni
Possono ottenere l’iscrizione i titolari o licenziatari esclusivi di marchi registrati da almeno 50 anni oppure di marchi per i quali sia possibile dimostrare un uso continuativo da almeno 50 anni, impiegati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio. Si distinguono quindi tre situazioni: marchio storico registrato (registrato da almeno 50 anni), marchio storico di fatto (non registrato ma in uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni) e marchio storico ibrido (registrato da meno di 50 anni ma usato da almeno 50).
Registro speciale e tutela
Il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e istituito presso l’UIBM. L’iscrizione ha durata illimitata e non e soggetta a rinnovo, e attribuisce il diritto di usare a fini commerciali e promozionali il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, da affiancare al marchio. La tutela non e solo simbolica: l’impresa titolare di un marchio storico che intenda chiudere il sito produttivo o delocalizzare, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificarlo al Ministero, attivando misure a salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuita produttiva sul territorio nazionale.
Casi pratici
Caso 1 – il consorzio (collettivo). Il “Consorzio Olio Colline del Sole” riunisce venti frantoi di una stessa zona. Vuole un marchio comune che attesti che l’olio proviene da quel territorio e rispetta un metodo di lavorazione condiviso. La figura corretta e il marchio collettivo: il consorzio lo registra, redige il regolamento d’uso con i requisiti di provenienza e qualità, e lo concede agli associati che li rispettano. Il consorzio può essere esso stesso espressione dei produttori.
Caso 2 – l’ente certificatore (certificazione). L'”Istituto Qualità Tessile” e un organismo accreditato che verifica l’assenza di sostanze nocive nei tessuti. Non produce ne vende tessuti. Vuole un marchio che le aziende conformi possano apporre sui propri capi. La figura corretta e il marchio di certificazione: l’Istituto, essendo terzo e non operante nel mercato tessile, lo registra dichiarando di non svolgere attività su quei prodotti e definisce nel regolamento le caratteristiche certificate e i controlli.
Caso 3 – lo storico (interesse nazionale). La “Manifattura Bianchi”, azienda dolciaria che usa lo stesso marchio dal 1955, può chiedere l’iscrizione nel registro dei marchi storici dimostrando l’uso ultracinquantennale, ottenendo il logo dedicato e la protezione prevista in caso di chiusura o delocalizzazione.
Domande frequenti
Posso usare io stesso il marchio collettivo sui miei prodotti?
Nel marchio collettivo il titolare e un’associazione o un ente che concede l’uso ai membri; la logica e quella della concessione a più soggetti che rispettano il regolamento. Nel marchio di certificazione, invece, il titolare non può svolgere attività sui prodotti certificati: e un requisito di legge.
Il regolamento d’uso e davvero obbligatorio?
Si. Per entrambe le figure il regolamento d’uso e parte integrante della domanda. Le sue modifiche vanno comunicate all’UIBM e l’inosservanza può portare alla decadenza del marchio.
Costa di più di un marchio normale?
Si, la tassa di deposito UIBM e di 337,00 euro contro i 101,00 euro del marchio individuale per la prima classe.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.