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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca

Per affittare a uno studente universitario fuori sede il contratto corretto è il contratto di locazione per studenti universitari previsto dall’art. 5, commi 2 e 3, della L. 431/1998, stipulato sulla base degli accordi territoriali della città sede dell’ateneo: durata da 6 a 36 mesi, rinnovabile. Sul piano fiscale, se opti per la cedolare secca, l’aliquota agevolata è del 10% quando il canone è concordato e l’immobile si trova in un comune ad alta tensione abitativa; negli altri casi l’aliquota è quella ordinaria del 21%. Per i contratti non assistiti la cedolare al 10% richiede l’attestazione di conformità agli accordi territoriali rilasciata da un’organizzazione firmataria.

I tre contratti a confronto: non confonderli

Il punto in cui la maggior parte dei proprietari sbaglia è scambiare il contratto per studenti con un generico contratto transitorio. Sono istituti diversi, con norme e durate diverse. Ecco il quadro.

Tipo di contratto Norma Durata A chi serve Cedolare
Studenti universitari Art. 5, c. 2-3, L. 431/1998 Da 6 a 36 mesi, rinnovabile Studente iscritto a un ateneo in un comune diverso da quello di residenza 10% se canone concordato in comune ad alta tensione abitativa; altrimenti 21%
Transitorio (generico) Art. 5, c. 1, L. 431/1998 Da 1 a 18 mesi Chi ha un’esigenza di transitorietà documentata (es. mobilità lavorativa) 10% se a canone concordato in comune ad alta tensione; altrimenti 21%
Ordinario 4+4 / concordato 3+2 Art. 2, c. 1 e c. 3, L. 431/1998 4+4 anni (libero) o 3+2 anni (concordato) Abitazione stabile e principale dell’inquilino 21% (4+4) o 10% (3+2 concordato in comune ad alta tensione)

La distinzione è netta: il contratto per studenti è tarato sul calendario accademico e su uno specifico requisito soggettivo (lo studente fuori sede), mentre il transitorio dell’art. 5, c. 1 copre un’esigenza temporanea documentata di proprietario o inquilino (tipicamente lavorativa) e dura al massimo 18 mesi. Se il tuo conduttore è uno studente fuori sede, il contratto da usare è quello dei commi 2-3, non il transitorio generico.

I requisiti del contratto per studenti universitari

Perché il contratto sia validamente qualificato come locazione per studenti universitari devono ricorrere alcune condizioni precise.

Sulla durata, gli accordi e l’art. 5 fissano una forbice fra 6 e 36 mesi. Le parti non possono pattuire una durata inferiore a sei mesi: la clausola sarebbe nulla e scatterebbe la durata minima di legge. Allo stesso modo, una durata superiore a 36 mesi è nulla nella parte eccedente, con applicazione del tetto massimo. Alla scadenza, in assenza di disdetta, il contratto si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata.

Un’utilità pratica per chi affitta a più studenti: se lo stesso appartamento è dato in locazione per porzioni a più studenti con singoli contratti stipulati contestualmente e identici nel contenuto economico e normativo, è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per tutti.

Il regime fiscale: cedolare 10%, 21% o tassazione ordinaria

Sui canoni del contratto per studenti puoi scegliere fra l’IRPEF ordinaria e la cedolare secca, un’imposta sostitutiva a aliquota fissa. La cedolare sostituisce IRPEF e relative addizionali regionali e comunali sul reddito da locazione, e per la durata dell’opzione non è possibile aggiornare il canone agli indici ISTAT.

Quando spetta il 10% e quando il 21%

L’aliquota ridotta del 10% si applica ai contratti a canone concordato stipulati sulla base degli accordi territoriali nei comuni ad alta tensione abitativa, e a questa categoria rientrano espressamente i contratti per studenti universitari. Sono comuni ad alta tensione abitativa, tra gli altri, i grandi centri come Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e i comuni confinanti, oltre agli altri capoluoghi di provincia individuati dalla delibera CIPE.

Se invece l’immobile non si trova in un comune ad alta tensione abitativa, oppure il canone non è qualificabile come concordato secondo gli accordi territoriali, l’aliquota della cedolare è quella ordinaria del 21%. In città universitarie come quelle elencate la condizione di alta tensione abitativa è di norma soddisfatta, ma è l’elemento da verificare per primo prima di promettere a se stessi il 10%.

L’attestazione di conformità per i contratti non assistiti

Dal D.M. 16 gennaio 2017 il contratto a canone concordato (e assimilati, come quello per studenti) può essere stipulato anche senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria. In questo caso, però, per accedere alla cedolare al 10% è necessaria un’attestazione di conformità del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. Senza questa attestazione, il contratto non assistito non può beneficiare dell’aliquota ridotta. Se invece il contratto è stipulato con l’assistenza dell’organizzazione, l’attestazione non è richiesta come adempimento successivo.

Registrazione, imposta di registro e bollo

Il contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate. Qui sta una differenza economica significativa fra i due regimi.

L’opzione per la cedolare può essere esercitata in sede di registrazione del contratto oppure nelle annualità successive, con effetto per il periodo d’imposta. Conserva l’eventuale attestazione di conformità insieme al contratto: è il documento che giustifica l’aliquota al 10% in caso di controllo.

Errori comuni da evitare

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio è proprietario di un bilocale a Bologna, comune sede di università e ad alta tensione abitativa. Caio è uno studente residente a Lecce, iscritto all’ateneo bolognese: è quindi uno studente fuori sede. Tizio usa il contratto di locazione per studenti universitari ex art. 5, c. 2-3, L. 431/1998, fissando una durata di 12 mesi rinnovabile e un canone determinato sulla base dell’accordo territoriale di Bologna. Non avvalendosi dell’assistenza di un’organizzazione, fa rilasciare l’attestazione di conformità del canone agli accordi territoriali. In sede di registrazione opta per la cedolare secca: poiché il canone è concordato e Bologna è ad alta tensione abitativa, applica l’aliquota del 10% e non versa imposta di registro né di bollo.

Sempronio, amico di Tizio, possiede una casa in un piccolo comune non ad alta tensione abitativa e la affitta a una studentessa fuori sede. Usa correttamente il contratto per studenti, ma poiché il comune non è ad alta tensione abitativa non può applicare la cedolare al 10%: se opta per la cedolare, l’aliquota è quella ordinaria del 21%. La scelta del contratto è identica; cambia solo il regime fiscale, perché manca il requisito territoriale.

FAQ

Posso usare un contratto 4+4 per uno studente fuori sede?

Tecnicamente nulla lo vieta, ma il 4+4 è pensato per l’abitazione stabile e ti vincola a una durata lunga poco adatta al calendario accademico. Per lo studente fuori sede il contratto naturale è quello dei commi 2-3 dell’art. 5, da 6 a 36 mesi.

Quanto dura il contratto per studenti e si rinnova?

Da un minimo di 6 a un massimo di 36 mesi. In assenza di disdetta alla scadenza, si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata.

L’attestazione di conformità serve sempre?

Serve per i contratti non assistiti che vogliono accedere alla cedolare al 10%: in tal caso è necessaria un’attestazione rilasciata da una organizzazione firmataria dell’accordo. Se invece il contratto è stipulato con l’assistenza dell’organizzazione, non è richiesta come adempimento separato.

Con la cedolare pago comunque l’imposta di registro e di bollo?

No. L’opzione per la cedolare sostituisce, oltre a IRPEF e addizionali, anche l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto. Nel regime ordinario, invece, restano dovute secondo le regole comuni.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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