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IRAP 2026 in breve: chi la paga e su cosa
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. 446/1997. Dal 1 gennaio 2022 l’imposta non si applica più alle persone fisiche che esercitano in forma individuale: imprenditori individuali e professionisti autonomi sono esclusi, a prescindere dall’autonoma organizzazione. Restano invece soggetti passivi le società (di persone e di capitali), gli studi associati e le associazioni tra professionisti, gli enti commerciali e non commerciali. L’aliquota ordinaria è del 3,90%, ma le Regioni possono variarla fino a 0,92 punti percentuali in aumento o in diminuzione.
Cos’è l’IRAP e su cosa si calcola
L’IRAP è un tributo a carattere regionale introdotto dal D.Lgs. 446/1997. Il suo presupposto è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. In altre parole, non colpisce direttamente il reddito o il profitto, ma il valore che l’attività produce nel suo complesso.
La base di calcolo è infatti il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. Questo è un punto che spesso genera confusione: l’IRAP può essere dovuta anche in presenza di un reddito modesto, perché la base imponibile si costruisce a partire dal valore della produzione e non dall’utile netto. La distribuzione territoriale del valore della produzione, inoltre, spiega perché l’imposta sia regionale: il gettito è collegato alla regione in cui l’attività viene materialmente esercitata.
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Chi paga l’IRAP e chi no: la grande esclusione del 2022
La svolta più importante degli ultimi anni riguarda le persone fisiche. Dal 1 gennaio 2022, per effetto dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l’IRAP non si applica più:
- alle persone fisiche esercenti attività commerciali, cioè gli imprenditori individuali (ditte individuali);
- alle persone fisiche esercenti arti e professioni in forma individuale, cioè i professionisti che lavorano da soli con partita IVA individuale.
Questa esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno di un’autonoma organizzazione. È un cambiamento netto: prima del 2022 un imprenditore individuale o un professionista poteva essere chiamato a pagare l’IRAP se la sua attività risultava autonomamente organizzata. Oggi, se opera come persona fisica in forma individuale, è semplicemente fuori dal campo di applicazione del tributo.
Chi resta soggetto passivo IRAP
L’esclusione del 2022 riguarda esclusivamente le persone fisiche in forma individuale. Restano soggetti passivi dell’IRAP (art. 3 D.Lgs. 446/1997):
- le società di persone: società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas);
- gli studi associati e le associazioni tra professionisti;
- le società di capitali: società a responsabilità limitata (srl), per azioni (spa), in accomandita per azioni (sapa);
- gli enti commerciali e non commerciali.
Tradotto in pratica: due professionisti che si organizzano in un studio associato tornano soggetti a IRAP, anche se ciascuno di loro, lavorando da solo, ne sarebbe escluso. Allo stesso modo, una srl o una snc paga l’IRAP a prescindere dalle dimensioni. La forma giuridica scelta, quindi, è decisiva per capire se l’imposta è dovuta.
Perché il dibattito sull’autonoma organizzazione è ormai superato
Per anni la questione centrale per imprenditori individuali e professionisti è stata l’autonoma organizzazione: chi lavorava senza una struttura significativa (dipendenti, collaboratori stabili, beni strumentali rilevanti oltre il minimo indispensabile) poteva sostenere di non dover pagare l’IRAP. Ne è nato un lungo contenzioso, con numerose pronunce su quando una struttura potesse dirsi davvero organizzata.
Per le persone fisiche in forma individuale quel dibattito ha perso rilievo pratico. Dal 2022 sono escluse comunque, organizzate o meno: non è più necessario valutare la presenza di dipendenti o di beni strumentali per stabilire se l’imposta sia dovuta, perché la legge le ha messe fuori dal perimetro del tributo. Il concetto di autonoma organizzazione resta nel presupposto generale dell’IRAP, ma per il singolo imprenditore individuale o per il professionista individuale non determina più alcun obbligo, dato che l’esclusione è a monte.
L’aliquota: ordinaria, variabilità regionale e settori maggiorati
L’aliquota ordinaria IRAP è pari al 3,90%. Non è però un valore rigido su tutto il territorio nazionale: l’art. 16 del D.Lgs. 446/1997 consente alle Regioni di variarla fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, sia in aumento sia in diminuzione. Significa che, a seconda della regione in cui si esercita l’attività, l’aliquota effettiva può risultare più alta o più bassa di quella ordinaria.
Per conoscere l’aliquota concretamente applicabile occorre quindi verificare la normativa della specifica Regione: le aliquote regionali puntuali possono cambiare e vanno controllate caso per caso sulle leggi regionali vigenti.
Esistono inoltre aliquote di settore maggiorate rispetto a quella ordinaria, previste per categorie particolari di soggetti, tra cui:
- banche e altri enti e società finanziarie;
- imprese di assicurazione;
- Amministrazioni pubbliche.
I valori esatti di queste aliquote maggiorate vanno verificati direttamente sull’art. 16 del D.Lgs. 446/1997 e sulle eventuali leggi regionali, perché possono variare nel tempo e tra territori. In questa guida non vengono indicate cifre precise per i settori maggiorati e per le singole Regioni proprio per evitare riferimenti non aggiornati.
Cenni alla base imponibile e alle differenze tra soggetti
Come anticipato, l’imposta si calcola sul valore della produzione netta prodotto nel territorio della regione. Le modalità concrete di determinazione di questa base imponibile variano in base al tipo di soggetto: società di capitali, società di persone, enti commerciali ed enti non commerciali seguono criteri distinti, coerenti con la natura dell’attività svolta e con il loro regime contabile.
In termini generali, la base parte dalle componenti che esprimono il valore prodotto dall’attività, al netto di determinate voci. Poiché le regole di dettaglio e gli importi dipendono dalla categoria del soggetto e dalla normativa vigente, in questa sede ci si limita a evidenziare il principio: si tassa il valore della produzione netta, non l’utile in sé, e il calcolo specifico va impostato in base alla forma giuridica e ai criteri di legge applicabili a ciascun soggetto.
Domande frequenti
Una srl unipersonale paga l’IRAP?
Sì. L’esclusione del 2022 riguarda solo le persone fisiche che esercitano in forma individuale. Una srl è una società di capitali e resta soggetto passivo IRAP anche se ha un unico socio: la presenza di un solo socio non la trasforma in persona fisica individuale.
Un professionista individuale con partita IVA paga l’IRAP?
No. Dal 1 gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma individuale sono escluse dall’IRAP, a prescindere dall’autonoma organizzazione. Il professionista che lavora da solo, anche con qualche bene strumentale, non è più soggetto al tributo.
Due professionisti in studio associato pagano l’IRAP?
Sì. Lo studio associato (e le associazioni tra professionisti) resta soggetto passivo IRAP. Lavorando in forma associata si esce dall’ambito della persona fisica individuale, quindi l’esclusione del 2022 non si applica.
L’aliquota IRAP è uguale in tutta Italia?
No. L’aliquota ordinaria è del 3,90%, ma le Regioni possono variarla fino a 0,92 punti percentuali in più o in meno (art. 16 D.Lgs. 446/1997). Esistono inoltre aliquote di settore maggiorate per banche, assicurazioni e Amministrazioni pubbliche. Il valore effettivo va quindi verificato sulla normativa regionale e di settore applicabile.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.