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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Conferimento d’azienda: cos’è e a cosa serve (in breve)

Il conferimento d’azienda è l’operazione con cui un imprenditore (persona fisica o società) apporta la propria azienda, o un suo ramo, in una società in cambio non di denaro ma di partecipazioni (azioni o quote). La società che riceve l’azienda (la conferitaria) può essere di nuova costituzione oppure già esistente: in quest’ultimo caso il conferimento avviene tramite un aumento di capitale riservato al conferente, che viene liberato proprio con l’apporto dell’azienda anziché con un versamento in denaro.

In pratica, chi conferisce non incassa un prezzo ma diventa socio della società conferitaria. È questa la differenza di fondo rispetto alla vendita: il valore dell’azienda non esce dal perimetro dell’imprenditore, ma si trasforma in una partecipazione. Per questo il conferimento è lo strumento tipico delle riorganizzazioni: creare una holding, scorporare un ramo, separare l’immobile dall’attività operativa, preparare l’ingresso di nuovi soci o predisporre una futura cessione.

Sul piano fiscale, l’operazione gode di un regime di neutralità (art. 176 TUIR): in presenza dei requisiti, il conferimento non fa emergere plusvalenze tassabili. È un’operazione tecnica, che richiede una perizia di stima e un controllo attento dei profili civilistici e fiscali. Di seguito la spieghiamo passo per passo.

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La perizia di stima del valore conferito

Quando si conferisce un’azienda, l’apporto non è in denaro ma in natura. Per evitare che alla partecipazione venga attribuito un valore superiore a quello reale dei beni apportati (a tutela dei creditori e degli altri soci), la legge impone una relazione giurata di stima redatta da un esperto indipendente.

Nelle S.p.A.: art. 2343 c.c.

Per le società per azioni, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. La relazione deve contenere la descrizione dei beni conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale (e dell’eventuale sovrapprezzo) e i criteri di valutazione seguiti. La designazione affidata al giudice garantisce la terzietà del perito.

Nelle S.r.l.: art. 2465 c.c.

Per le società a responsabilità limitata la disciplina è più flessibile: chi conferisce deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. Qui l’esperto non è nominato dal tribunale, ma può essere scelto dallo stesso conferente, purché in possesso dei requisiti. Resta ferma la funzione della perizia: attestare che il valore dei beni è almeno pari a quello imputato a capitale.

La perizia, in entrambi i casi, non ha solo una funzione di garanzia formale: è il documento che determina quanti capitale e partecipazioni spettano al conferente ed è il presupposto della corretta iscrizione contabile dell’azienda nella società conferitaria.

La neutralità fiscale dell’art. 176 TUIR

Il cuore fiscale dell’operazione è l’art. 176 del TUIR, che disciplina il regime di neutralità del conferimento d’azienda tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali.

Nessun realizzo di plusvalenze

Il principio è che il conferimento non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. In altre parole, anche se il valore di mercato dell’azienda è superiore al suo valore contabile e fiscale, il conferente non subisce alcuna tassazione immediata su quel maggior valore latente. L’operazione di riorganizzazione può così avvenire, sostanzialmente, senza ulteriori carichi fiscali.

Continuità dei valori fiscali e “doppia sospensione”

La neutralità si regge sul principio di continuità dei valori fiscali. Significa che:

Si parla per questo di regime di “doppia sospensione”: la plusvalenza latente non scompare, ma resta “sospesa” su due fronti. Da un lato sui beni d’azienda, che la conferitaria continua a portare ai vecchi valori fiscali (e ammortizza, ad esempio, sul medesimo costo storico del conferente); dall’altro sulle partecipazioni in mano al conferente, che ne ereditano il valore fiscale. La tassazione del plusvalore non è cancellata, ma rinviata al momento in cui, eventualmente, i beni o le partecipazioni saranno realizzati.

Il subentro dell’avente causa e la continuità del possesso

Un effetto rilevante riguarda l’anzianità di possesso. Le aziende acquisite per effetto di conferimenti effettuati con il regime dell’art. 176 si considerano possedute dalla conferitaria anche per il periodo di possesso del conferente. Questa continuità del possesso è importante, ad esempio, ai fini del regime di participation exemption (PEX, art. 87 TUIR) sulle partecipazioni.

In alternativa al regime di neutralità, la conferitaria può optare per un’imposta sostitutiva per affrancare in tutto o in parte i maggiori valori iscritti, allineando i valori contabili a quelli fiscali ed eliminando il differimento. È una scelta che va valutata caso per caso in base alla convenienza.

La sorte di debiti, contratti e rapporti di lavoro

Il conferimento d’azienda è una forma di trasferimento d’azienda: si applicano quindi le regole civilistiche sul passaggio dei rapporti collegati all’azienda. Sono profili da presidiare perché incidono sulle responsabilità del conferente e della conferitaria.

I debiti: art. 2560 c.c.

Per i debiti relativi all’azienda trasferita, l’alienante (qui il conferente) non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, se non risulta il consenso dei creditori. La società che riceve l’azienda risponde dei debiti anteriori se risultano dai libri contabili obbligatori. Ne deriva una possibile responsabilità cumulativa, condizionata, in generale, all’iscrizione del debito nelle scritture contabili.

I contratti: art. 2558 c.c.

Per i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda e non aventi carattere personale, chi acquista (la conferitaria) subentra automaticamente, salvo patto contrario. Si tratta dei rapporti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento. Il terzo contraente può tuttavia recedere entro tre mesi, se sussiste una giusta causa.

I rapporti di lavoro: art. 2112 c.c.

Per i rapporti di lavoro, l’art. 2112 c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento. È una tutela forte: i crediti di lavoro seguono il dipendente anche se non risultano dalle scritture contabili.

Gli usi tipici: holding, scorpori, conferimento più cessione

Il conferimento è uno strumento duttile. Tra gli impieghi più frequenti:

Conferimento d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni

Uno schema molto discusso è il conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute, usato come alternativa alla cessione diretta dell’azienda. Anziché vendere direttamente l’azienda (operazione che può generare una plusvalenza tassabile in capo al cedente), l’imprenditore prima conferisce l’azienda in una società in regime di neutralità, poi cede a un terzo le partecipazioni della conferitaria.

La domanda ricorrente è se questo percorso integri un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). La risposta, alla luce della norma e della posizione dell’Agenzia delle Entrate, è negativa: lo schema non è di per sé elusivo.

È lo stesso art. 176 del TUIR, al comma 3, a chiarirlo: non rileva, ai fini dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali o di imposizione sostitutiva previsti dall’articolo, e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. In altre parole, scegliere il percorso fiscalmente meno oneroso tra due alternative entrambe previste dall’ordinamento non costituisce, da solo, un vantaggio fiscale indebito.

Attenzione, però: la non abusività “di per sé” non è un lasciapassare incondizionato. L’Amministrazione finanziaria valuta comunque la sostanza economica complessiva dell’operazione e la presenza di valide ragioni extrafiscali. Eventuali passaggi ulteriori, artificiosi o privi di razionalità economica, possono spostare il giudizio. Per questo, quando si imposta uno schema del genere, è prudente documentarne con cura le finalità organizzative e, nei casi dubbi, ricorrere all’interpello.

Conferimento o cessione d’azienda: le differenze pratiche e fiscali

Conferimento e cessione d’azienda producono entrambi il trasferimento dell’azienda, ma con logiche diverse:

La scelta tra le due strade non è solo fiscale: dipende dall’obiettivo (incassare subito o riorganizzare), dalla presenza di futuri acquirenti, dalla volontà di mantenere o meno il controllo e dalla struttura del gruppo. Lo schema conferimento più cessione delle partecipazioni rappresenta spesso una via di mezzo: consente di costruire un veicolo societario pulito da vendere, beneficiando della neutralità in fase di conferimento.

In sintesi e quando rivolgersi a un professionista

Il conferimento d’azienda è un’operazione potente per chi vuole riorganizzare: trasforma l’azienda in partecipazioni, gode della neutralità fiscale dell’art. 176 TUIR con continuità dei valori e differimento della tassazione, e richiede una perizia di stima (art. 2343 c.c. per le S.p.A., art. 2465 c.c. per le S.r.l.). Va però gestito con attenzione su tre fronti civilistici delicati: debiti, contratti e rapporti di lavoro. E quando si pensa allo schema conferimento più cessione delle partecipazioni, occorre presidiare il profilo dell’abuso del diritto, ricordando che la norma stessa lo qualifica come non elusivo “di per sé”, purché l’operazione abbia sostanza economica.

Si tratta di valutazioni tecniche, fortemente legate al caso concreto: dalla redazione e congruità della perizia, alla scelta tra neutralità e imposta sostitutiva, fino alla costruzione di un percorso difendibile in caso di controllo. Prima di avviare un conferimento – soprattutto se finalizzato a creare una holding, scorporare un ramo o predisporre l’ingresso di soci o una cessione – è opportuno farsi assistere da un professionista di fiducia (commercialista, notaio o consulente esperto in operazioni straordinarie), che possa analizzare la specifica situazione, quantificare gli effetti fiscali e impostare correttamente gli atti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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