In sintesi
- Norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 256.
- Le autorità richiamate dal comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa.
- I risparmi devono essere ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
- Divieto di incremento dell'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti vigilati (ove previste).
- Norma di natura tecnico-finanziaria con applicabilità immediata dal 1° gennaio 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 257 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l’ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il significato della norma: clausola di neutralità finanziaria
Il comma 257 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituisce la clausola di copertura finanziaria collegata al comma 256, di cui dispone le modalità di sostenimento degli oneri. Si tratta di norma tecnica di natura strumentale, priva di contenuto sostanziale autonomo: i suoi effetti dipendono interamente da quanto previsto dal comma 256 e dalla concreta possibilità delle autorità ivi richiamate di reperire le risorse necessarie attraverso risparmi di spesa.
Il meccanismo: risparmi di spesa «ulteriori» rispetto al vigente
Il comma 257 dispone che «le autorità di cui al comma 256 provvedono [agli oneri] attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente». La formula «ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente» è cruciale: significa che non sono utilizzabili risparmi già programmati o già destinati ad altre finalità, ma occorre individuare razionalizzazioni di spesa aggiuntive da operare specificamente per finanziare l'attuazione del comma 256. La tecnica è usuale nelle leggi di bilancio per imporre alle amministrazioni vigilanti di assorbire i nuovi oneri attraverso efficientamenti interni (riduzione di costi di funzionamento, razionalizzazione di processi, riallocazione di risorse umane) anziché ricorrere a nuove entrate.
Il divieto di incremento delle contribuzioni
La seconda clausola del comma 257 stabilisce il limite: «senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti». La norma proibisce dunque alle autorità vigilanti di scaricare gli oneri attuativi del comma 256 sui propri soggetti vigilati attraverso un aumento delle contribuzioni che essi già versano (tipicamente intese come oneri di vigilanza, contributi di funzionamento, fee annuali). L'espressione «ove previsti» indica che la clausola si applica solo alle autorità che effettivamente ricevono contribuzioni dai vigilati. Per quelle che invece sono finanziate integralmente con risorse statali, la clausola opera in modo implicito attraverso il vincolo dei risparmi di spesa.
Quali autorità e quali soggetti vigilati
Il comma 257 fa esplicito rinvio al comma 256, che - in coerenza con la posizione nella legge - presumibilmente individua autorità indipendenti (ad esempio Banca d'Italia, IVASS, COVIP, CONSOB, AGCM, AGCOM, ANAC, ART, ARERA) o autorità di vigilanza specifiche del settore della previdenza complementare o delle politiche del lavoro. Senza il testo coordinato del comma 256, non è possibile identificare con certezza le autorità coinvolte. Tuttavia, il riferimento ai «soggetti sottoposti alla vigilanza» suggerisce uno o più settori regolamentati - finanziario, assicurativo, della previdenza complementare - in cui i soggetti vigilati versano contribuzioni di funzionamento all'autorità vigilante.
Effetti pratici
Per le autorità di vigilanza richiamate dal comma 256, l'effetto operativo del comma 257 è un vincolo gestionale: gli oneri derivanti dalla nuova attività (presumibilmente nuovi controlli, attività ispettive, formazione del personale, sviluppo di sistemi informativi) devono essere assorbiti attraverso razionalizzazioni interne, senza poter aumentare i carichi sui soggetti vigilati. Ciò comporta che le autorità dovranno ridefinire le proprie priorità di spesa, valutare riduzioni di costi di funzionamento, eventuali revisioni dell'organizzazione, sospensione o riduzione di altre attività non prioritarie. Per i soggetti vigilati (banche, assicurazioni, fondi pensione, ecc., a seconda dell'autorità coinvolta), l'effetto pratico positivo è la garanzia che le nuove norme del comma 256 non comporteranno aumenti dei costi di vigilanza a loro carico.
Considerazioni operative per il commercialista
Per il commercialista o il consulente che assiste soggetti vigilati da autorità indipendenti (intermediari finanziari, SGR, SIM, banche, compagnie assicurative, fondi pensione, ecc.), il comma 257 ha rilevanza solo indiretta: non implica obblighi diretti, ma garantisce la stabilità dei costi di vigilanza nel breve periodo, in continuità con la prassi consolidata degli ultimi anni. La concreta portata della disposizione - cioè quali siano le autorità coinvolte e quali siano gli oneri da assorbire - dipende dal contenuto del comma 256, che andrà letto unitariamente. Il commercialista che gestisce posizioni di vigilanza per i propri clienti può rassicurarli che, qualunque sia la materia disciplinata dal comma 256, non vi sarà un incremento dei contributi versati alle autorità nell'anno 2026 o negli anni successivi a causa di tale disciplina.
Domande frequenti
Cosa è concretamente il comma 257 della LB 2026?
È una norma di copertura finanziaria collegata al comma 256: dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione di quest'ultimo siano sostenuti dalle autorità ivi richiamate attraverso corrispondenti risparmi di spesa «ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente», e fissa il divieto di incrementare le contribuzioni che i soggetti vigilati versano annualmente alle autorità medesime. Non è una norma sostanziale: i suoi effetti dipendono dal contenuto del comma 256. La tecnica del «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e del «senza incrementare le contribuzioni» è ricorrente nelle leggi di bilancio per imporre alle amministrazioni vigilanti di assorbire nuovi compiti attraverso efficientamenti interni.
Quali autorità sono coinvolte dal comma 257?
Il comma 257 fa esplicito rinvio «alle autorità di cui al comma 256», senza identificarle in via autonoma. Per individuarle è necessario consultare il comma 256 della medesima legge nel testo coordinato. Tipicamente, in materia di vigilanza con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, le autorità coinvolte sono autorità indipendenti (Banca d'Italia, IVASS, COVIP, CONSOB, AGCOM, AGCM, ART, ARERA, ANAC) o autorità di vigilanza specifiche di settore. Le autorità interessate dipendono dalla materia disciplinata dal comma 256, da verificare nel testo della legge.
Il comma 257 ha effetti diretti per banche, assicurazioni, fondi pensione e altri soggetti vigilati?
Sì, ma in senso positivo e indiretto. Il comma 257 dispone il divieto di incrementare l'ammontare delle contribuzioni che i soggetti vigilati versano annualmente alle autorità di vigilanza (Banca d'Italia, IVASS, COVIP, CONSOB, ecc.) come conseguenza dell'attuazione del comma 256. I soggetti vigilati non subiranno dunque aumenti dei costi di vigilanza derivanti dalla nuova disciplina, almeno per quanto attiene a tale specifico ambito. Il commercialista o il responsabile compliance che gestisce i rapporti col regolatore può assicurare la propria clientela che, per quanto riguarda l'attuazione del comma 256, non vi saranno aumenti delle contribuzioni di funzionamento (es. fee annuale CONSOB, contributi di vigilanza Banca d'Italia o IVASS) nel 2026 o anni successivi per tale causa.
Come fanno le autorità vigilanti a coprire gli oneri senza nuove risorse?
Il comma 257 richiede che le autorità reperiscano corrispondenti «risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente» - cioè razionalizzazioni e efficientamenti aggiuntivi non già programmati. Operativamente, le autorità possono agire su più leve: riduzione dei costi di funzionamento ordinario (utenze, servizi, consulenze esterne), digitalizzazione di processi per ridurre il carico di lavoro manuale, riallocazione di personale tra funzioni con priorità diverse, contenimento delle spese di formazione e missioni, revisione di contratti di fornitura. La sostenibilità concreta dipende dall'entità degli oneri previsti dal comma 256 e dalla flessibilità gestionale delle autorità coinvolte.
Il comma 257 richiede decreti attuativi?
No. Il comma 257 è immediatamente applicabile dal 1° gennaio 2026 senza necessità di decreti attuativi. Le autorità di vigilanza richiamate dal comma 256 dovranno provvedere autonomamente, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, all'individuazione dei risparmi di spesa necessari. Eventuali atti regolamentari o circolari interne delle singole autorità potranno definire le procedure di reperimento delle risorse, ma non costituiscono condizione di efficacia della norma. Il rispetto del vincolo è soggetto al normale controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle autorità indipendenti e degli altri enti pubblici.