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Art. 719 c.p.p. – Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di Appello o dalla Corte di Appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di Appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
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In sintesi
L'impugnazione dei provvedimenti sulle misure cautelari permette ricorso in Cassazione per violazione di legge, con comunicazione al procuratore generale.
Ratio
L'articolo 719 c.p.p. sancisce il diritto di impugnazione dei provvedimenti cautelari in Cassazione quale strumento di controllo sulla legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. La norma riflette il principio fondamentale di tutela della libertà personale e del diritto di difesa, garantendo un ulteriore grado di revisione quando il provvedimento contenga violazioni di legge.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge rappresenta uno strumento procedurale volto a garantire l'applicazione uniforme della normativa, prevenendo distorsioni nell'esercizio del potere cautelare.
Analisi
La norma prevede che copia dei provvedimenti del presidente della Corte d'Appello o della Corte d'Appello sia comunicata e notificata, dopo l'esecuzione, a tre soggetti: il procuratore generale presso la Corte d'Appello, la persona interessata e il suo difensore. Questa comunicazione è presupposto necessario perché i destinatari possano esercitare il diritto di ricorso.
Il ricorso è circoscritto specificamente alla violazione di legge, escludendo quindi i motivi di merito non riconducibili a illegittimità normativa. La comunicazione deve avvenire dopo l'esecuzione del provvedimento, garantendo che il soggetto ricevente sia consapevole del contenuto definitivo dell'atto.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i provvedimenti emessi dal presidente della Corte d'Appello o dalla Corte d'Appello in materia di misure cautelari personali (carcerazione preventiva, arresti domiciliari, divieti di dimora e simili). Ogni provvedimento restrittivo della libertà, una volta notificato secondo le forme indicate, genera diritto di ricorso in Cassazione.
Il ricorso è proponibile dalla persona sottoposta al provvedimento, dal suo difensore e dal procuratore generale, garantendo pluralità di soggetti legittimati a impugnare. Esso deve articolarsi esclusivamente su violazioni di legge, non su censure di merito o apprezzamento discrezionale.
Connessioni
L'articolo 719 c.p.p. si collega direttamente agli artt. 314-316 c.p.p. (misure cautelari personali), agli artt. 690-700 c.p.p. (ricorsi in Cassazione), e agli artt. 309-312 c.p.p. (riesame cautelare in Appello). Correlato anche all'art. 161 c.p.p. (comunicazioni processuali) per le forme di notificazione e comunicazione dei provvedimenti.
Rinvia inoltre ai principi costituzionali di tutela della libertà personale (art. 13 Cost.) e al diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La norma integra il quadro complessivo dei rimedi cautelari e dei loro controlli.
Domande frequenti
Posso impugnare in Cassazione un provvedimento sulle misure cautelari?
Sì, hai il diritto di impugnare in Cassazione qualsiasi provvedimento relativo alle misure cautelari. Devi però dimostrare che il provvedimento contiene una violazione di legge, non potendo criticare il solo apprezzamento discrezionale del giudice.
Chi riceve la notificazione del provvedimento?
La copia del provvedimento è comunicata e notificata a tre soggetti: il procuratore generale presso la Corte d'Appello, la persona interessata (imputato/a) e il suo difensore.
Entro quanto tempo devo impugnare il provvedimento?
Il codice di procedura penale prevede termini specifici per i ricorsi in Cassazione (generalmente 30 giorni). Consiglia con il tuo avvocato per rispettare i termini esatti e la procedura corretta.
Qual è la differenza tra ricorso per cassazione e riesame?
Il riesame (davanti alla Corte d'Appello) consente di criticare il merito e la proporzionalità del provvedimento cautelare. La Cassazione esamina solo violazioni di legge, non il merito.
Se non ricevo notificazione corretta del provvedimento, come procedo?
Una notificazione errata o mancante costituisce vizio procedurale che puoi denunciare in Cassazione. Rivolgersi tempestivamente al difensore per controllare la regolarità della comunicazione è fondamentale.
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