Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se è annullata un’ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (173 att.);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (175 att.);
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
In sintesi
La Cassazione annulla la sentenza con rinvio a nuovo giudizio quando il vizio non è puramente giuridico ma richiede riacquisizione di prove.
Ratio
L'articolo 623 disciplina il caso più frequente di annullamento in cassazione: quando il vizio rilevato richiede non solo revisione di diritto, ma riacquisizione di fatti o rivalutazione probatoria. Anziché determinare direttamente la sentenza (come in art. 620), la Cassazione annulla e rinvia il procedimento a un giudice diverso da quello che ha sbagliato, affinché riesamini la fattispecie. Il rinvio varia a seconda che sia stata impugnata un'ordinanza o una sentenza, e del grado e composizione del giudice che l'ha pronunciata.
Analisi
Il comma 1 lista le ipotesi (lett. a-d, talvolta lett. e se derivata da art. 620): (a) ordinanza impugnata: rimesso al giudice che l'ha pronunciata, che provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; (b) sentenza di condanna di primo grado: atti a giudice di primo grado (ma a sezione o composizione diversa, se collegiale); (c) sentenza di Corte Assise di appello o Corte di Appello, oppure sentenza collegiale: rinvio a altra sezione della stessa Corte/tribunale, oppure, se impossibile, a Corte/tribunale territorialmente più vicino; (d) tribunale monocratico o giudice preliminare: atti rimessi al medesimo tribunale ma con giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Quando si applica
Lett. b): sentenza del tribunale che condanna Tizio per accuse di violenza; la Cassazione ritiene insufficiente la motivazione sulla prova testimoniale e non può pronunciare direttamente. Annulla con rinvio: gli atti tornano a primo grado, ma giudice diverso riesamina prove e testimonianze. Lett. c): Corte di Appello che conferma una condanna; la Cassazione scopre vizio nella valutazione delle prove; rinvia a altra sezione della Corte di Appello. Lett. d): tribunale monocratico che condanna; la Cassazione nota inosservanza di regole procedurali; rinvia lo stesso tribunale, ma con diverso giudice.
Connessioni
Rimandi: art. 620 (annullamento senza rinvio), art. 621 (effetti annullamento), art. 604 (motivi ricorso), art. 175 att. (designazione giudice rinvio). Differenza cruciale da art. 620: qui c'è nuovo giudizio, lì no. Art. 623 è lo strumento principale di cassazione con rinvio nei diritti comuni.
Domande frequenti
Differenza fra annullamento senza rinvio (art. 620) e annullamento con rinvio (art. 623)?
Art. 620: Cassazione annulla definitivamente, nessun nuovo processo. Art. 623: Cassazione annulla e rinvia a giudice diverso per nuovo giudizio. Scegliere tra i due dipende dal tipo di vizio: se puramente giuridico (art. 620), se fattuale o probatorio (art. 623).
Se il tribunale di primo grado ha sbagliato, dove torna il processo?
Torna al medesimo tribunale (lett. d, b art. 623) ma con un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Questo garantisce imparzialità nella rivalutazione.
Se la Corte di Appello ha sbagliato, rinviene a primo grado o rimane in appello?
Rimane in appello (lett. c art. 623). Se è stata sentenza di Corte di Appello o Corte Assise di appello, il rinvio è a altra sezione della stessa Corte, oppure a Corte territorialmente più vicina se impossibile.
Nel nuovo giudizio dopo rinvio, la parte può proporre nuove prove?
Sì. Il giudice del rinvio procede come in primo grado (se lett. b) o appello (se lett. c), quindi con possibilità di acquisizione di nuove prove secondo regole processuali ordinarie.
Quanto tempo ha il giudice del rinvio per decidere?
I termini ordinari del rito processuale (penale o civile). Non esistono termini speciali post-cassazione; il giudice del rinvio procede secondo le regole comuni della competenza giurisdizionale.
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