Art. 49 c.p.p. – Nuova richiesta di rimessione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
In sintesi
Dopo una rimessione accolta, il PM o l'imputato può chiedere revoca o designazione di altro giudice; richieste ripetute solo se fondate su elementi nuovi.
Ratio
L'articolo 49 previene l'abuso del diritto di rimessione, senza però impedire l'esercizio legittimo della difesa. Permette di proporre nuova rimessione solo se la situazione è radicalmente mutata (elementi nuovi). Garantisce inoltre che le richieste manifestamente infondate non possano essere riproposte all'infinito, mentre ammette sempre la correzione di vizi formali.
Analisi
Comma 1: anche dopo accoglimento della rimessione, il PM o l'imputato possono chiedere revoca o designazione di un altro giudice. Comma 2: una richiesta rigettata per manifesta infondatezza non preclude una nuova richiesta se fondata su elementi nuovi. Comma 3: è inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta non basata su elementi nuovi rispetto a ordinanza precedente che rigettò o dichiarò inammissibile richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento. Comma 4: richiesta inammissibile per altri motivi (non manifesta infondatezza) è sempre riproponibile. Comma 5: le disposizioni si applicano ai processi già in corso.
Quando si applica
Quando sorge una nuova causa di rimessione, ad esempio il nuovo giudice designato incorre in un conflitto di interesse non prevedibile alla prima rimessione. Oppure quando il PM o l'imputato scopre documenti inediti che provano l'illegittimità del giudice attuale. Richiesta manifestamente infondata: PM chiede rimessione asserendo che il giudice « non ama gli imputati » senza prove. Non può riproporre la stessa istanza con le stesse parole.
Connessioni
Art. 45, 46, 47, 48 c.p.p. (rimessione in generale), 610 c.p.p. (competenza Cassazione), 127 c.p.p. (camera di consiglio). Prassi: orientamenti su cosa si intenda per « elementi nuovi » (nuovo documento, nuovo fatto accertato, nuovo imputato, nuove circostanze).
Domande frequenti
Posso chiedere la rimessione due volte per lo stesso motivo?
No, se la richiesta precedente è stata rigettata per manifesta infondatezza. Puoi ripresentarla solo se hai elementi nuovi: documenti non conosciuti prima, fatti accertati dopo.
Cosa significa « elementi nuovi »?
Documenti, fatti, testimonianze che non c'erano nella richiesta precedente e che provano la causa di rimessione. Esempio: scopri mail inedite, messaggio WhatsApp, sentenza su conflitto di interessi.
Se la richiesta è inammissibile per motivi di forma o termini, posso ripresentarla?
Sì, sempre. L'inammissibilità formale non preclide la ripresentazione: puoi correggere gli errori e depositare di nuovo.
Anche dopo accoglimento rimessione, posso chiedere un altro giudice?
Sì, se sorge nuova causa di rimessione. Esempio: il nuovo giudice va in ferie lunghe, un evento inatteso lo invalida, scopri conflitto di interessi con il nuovo giudice.
Quando la richiesta è « manifestamente infondata »?
Quando non contiene alcun elemento concreto di illegittimità del giudice: affermazioni generiche, sospetti infondati, assenza di prove documentali.
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