← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 353 c.p.p. – Acquisizione di plichi o di corrispondenza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’Ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata.

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza (616 c.p.) per i quali è consentito il sequestro a norma dell’art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

In sintesi

  • La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero i plichi sigillati per il sequestro.
  • Il PM può autorizzare l'apertura immediata se vi è fondato motivo di ritenere che contengano prove utili che potrebbero disperdersi.
  • Per la corrispondenza, la polizia può ordinare al servizio postale la sospensione dell'inoltro; se il PM non dispone il sequestro entro 48 ore, viene inoltrata.

L'ufficiale di polizia giudiziaria trasmette i plichi chiusi al PM che può autorizzarne l'apertura in caso di urgenza.

Ratio

L'articolo disciplina il delicato equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei diritti di segretezza della corrispondenza. La norma riconosce che durante le prime fasi delle indagini, la polizia giudiziaria può trovarsi a dover acquisire elementi probatori contenuti in plichi o corrispondenza sigillati, situazione che richiede intervento del pubblico ministero per assicurare il controllo della legalità.

Analisi

Il primo comma pone una regola generale: i plichi sigillati devono essere trasmessi intatti al PM affinché valuti se procedere al sequestro. Rappresenta un vincolo procedimentale che protegge l'integrità della prova. Il secondo comma introduce l'eccezione urgenziale: quando il PM ritiene fondatamente che contenuti utili alle investigazioni possano disperdersi per il ritardo, può autorizzare l'apertura. Il terzo comma estende la disciplina alla corrispondenza postale, prevedendo la sospensione dell'inoltro per 48 ore, un meccanismo che bilancia l'interesse probatorio con il diritto di circolazione della corrispondenza.

Quando si applica

La norma si applica nel corso delle indagini preliminari, quando la polizia giudiziaria rinviene plichi sigillati o corrispondenza durante sopralluoghi, perquisizioni o acquisizioni. Esempi tipici includono: lettere sequestrate in abitazioni, pacchi acquisiti presso corrieri, telegrammi trovati durante perquisizioni. La necessità di acquisire il plico deve essere suffragata da un quadro indiziario che giustifichi l'intervento investigativo.

Connessioni

L'articolo si connette all'art. 254 c.p.p. (sequestro della corrispondenza), all'art. 353 c.p.p. (acquisizione di plichi), e al più ampio sistema delle garanzie procedimentali di cui all'art. 13 della Costituzione (inviolabilità del domicilio e della corrispondenza). Rimanda anche agli artt. 57 e 616 c.p. (segreto di corrispondenza) e alla disciplina del sequestro probatorio di cui agli artt. 253 e 254 c.p.p.

Domande frequenti

Cosa succede se la polizia apre un pacco sigillato senza autorizzazione del PM?

L'apertura illegittima del plico comporta una violazione del diritto di segretezza della corrispondenza e della corretta procedura acquisitiva. Le prove estratte dal plico aperto illegittimamente potrebbero essere inutilizzabili in giudizio, anche se il PM successivamente ne autorizzasse l'apertura. La violazione può essere denunciata dall'interessato durante il dibattimento e rilevata d'ufficio dal giudice.

Quanto tempo ha il PM per disporre il sequestro della corrispondenza?

Il termine è di 48 ore dall'ordine della polizia giudiziaria di sospensione dell'inoltro. Se entro questo periodo il PM non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza devono essere inoltrati normalmente al destinatario. Il termine è perentorio e la sua scadenza estingue il potere di sequestro del PM.

Chi può chiedere di assistere all'apertura del plico autorizzata dal PM?

A norma dell'art. 356 c.p.p., il difensore della persona sottoposta alle indagini ha facoltà di assistere (senza diritto di preventivo avviso) all'apertura immediata del plico autorizzata dal PM. Anche la persona offesa dal reato può richiedere l'assistenza se rappresentata da difensore.

La sospensione dell'inoltro della corrispondenza è una forma di sequestro?

No, è una misura precautelare che anticipa il sequestro. La sospensione dell'inoltro è ordinata dalla polizia giudiziaria per evitare la dispersione della prova, ma il sequestro vero e proprio è effettuato dal PM con decreto motivato entro le 48 ore successive.

L'apertura immediata del plico distrugge il privilegio avvocato-cliente?

L'apertura autorizzata dal PM non preleva automaticamente la corrispondenza privilegiata. Se il plico contiene comunicazioni tra avvocato e cliente, il PM deve astenersi dal leggerle direttamente e affidare l'esame a un giudice terzo che valuti se sussiste il privilegio, secondo il principio del 'blind test' riconosciuto dalla giurisprudenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.