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Art. 313 c.p.p. – Procedimento
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art. 206 comma 2 c.p. , il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall’art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione (314, 315).
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In sintesi
Il giudice applica misure di sicurezza con ordinanza, accertando la pericolosità sociale. Se non interrogato prima, l'imputato ha diritti speciali.
Ratio
La norma disciplina il procedimento per applicare misure di sicurezza in fase cautelare, enfatizzando la necessità dell'accertamento preliminare della pericolosità sociale. Differisce dalla custodia ordinaria poiché richiede valutazione clinica/psichiatrica (non solo di diritto) e garanzie procedurali rafforzate (es. interrogatorio). Il richiamo all'art. 294 protegge chi non possa subito essere interrogato.
Analisi
Il comma 1 prevede ordinanza ex art. 292 con accertamento sulla pericolosità sociale (art. 203 CP). Se interrogatorio preliminare è impossibile, si applica art. 294 (differimento, assistenza legale garantita). Il comma 2 autorizza il giudice a nuovi accertamenti sulla pericolosità nei termini dell'art. 72 (es. perizie psichiatriche sopravvenute). Il comma 3 equipara la misura di sicurezza provvisoria alla custodia al fine dell'impugnazione (riesame, appello, cassazione valgono gli stessi termini e procedure) e applica le norme sulla riparazione per detenzione ingiusta (artt. 314-315).
Quando si applica
In ogni procedimento dove il PM chiede applicazione provvisoria di misura di sicurezza e il giudice deve valutare pericolosità dell'imputato. Rilevante quando il soggetto ha disturbo psichico certificato, intossicazione grave, o altra fattispecie dell'art. 206 CP, e gli indizi sono gravi. Esempio: giudice riceve richiesta PM di ricovero ospedaliero, ma l'imputato è in custodia e non può essere interrogato subito; applica i diritti speciali dell'art. 294 (notifica differita, avvocato presente).
Connessioni
Rimandi a artt. 292 (forma ordinanza), 203-206 CP (pericolosità e misure di sicurezza), 294 (diritti in interrogatorio differito), 72 (nuovi accertamenti), 314-315 (riparazione detenzione ingiusta), 309-311 (impugnazioni).
Domande frequenti
Come il giudice decide di applicare una misura di sicurezza in fase cautelare?
Su richiesta del PM, il giudice accerta la pericolosità sociale dell'imputato e dispone l'ordinanza. Se non puoi essere interrogato subito, valgono diritti speciali (art. 294): differimento, assistenza avvocato garantita.
Se sono interrogato dopo il ricovero provvisorio, la misura è revocata?
Non automaticamente. L'interrogatorio serve per ascoltare la tua versione e valutare nuovamente la pericolosità. Se il giudice la conferma, il ricovero prosegue.
Il giudice può cambiare la valutazione della pericolosità durante il processo?
Sì. Può ordinare nuovi accertamenti (perizie psichiatriche) e, se la pericolosità diminuisce, può revocare o attenuare la misura di sicurezza.
Una misura di sicurezza provvisoria è equiparata alla custodia per le impugnazioni?
Sì. Puoi impugnarla come una custodia cautelare: riesame entro 10 giorni, poi appello e cassazione. Hai gli stessi diritti.
Se mi assolvo dal reato, la misura di sicurezza cessa?
No necessariamente. Se il reato è provato ma sei giudicato non imputabile per infermità mentale, il giudice può comunque disporre misura di sicurezza definitiva post-sentenza (art. 206 CP).
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