Art. 307 c.p.p. – Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell’art. 275, è tuttavia ripristinata:
a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274.
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 comma 1 lett. b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall’art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell’imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lett. a).
In sintesi
Se scarcerato per decorrenza dei termini, l'imputato può ricevere altre misure cautelari se sussistono le stesse ragioni della custodia precedente.
Ratio
La norma risponde al principio di proporzionalità: l'imputato scarcerato per decorso dei termini non automaticamente reintegrato in libertà totale, bensì assoggettato a misure meno invasive se la fattispecie lo giustifichi. Garantisce contemperamento tra diritto alla libertà e necessità cautelari (prevenzione fuga, inquinamento prove).
Analisi
Il comma 1 stabilisce che solo se le esigenze che giustificavano custodia persistono, il giudice dispone altre misure (divieto dimora, obbligo firma ecc.). Il comma 1-bis aggiunge che per reati gravi il giudice può cumulare più misure (es. obbligo dimora + divieto espatrio + monitoraggio). I commi 2-5 prevedono il ripristino della custodia se l'imputato viola le prescrizioni o è condannato in primo/secondo grado, con procedura di fermo giudiziario entro 24 ore e convalida entro 20 giorni.
Quando si applica
Si applica al termine della custodia cautelare sia per decorso naturale sia per inidoneità ai presupposti. Rilevante quando imputato rimane pericoloso ma non giustifica più il carcere preventivo. Esempio: latitanza provata o rischio inquinamento prove rimanente giustifica divieto dimora; se imputato viola il divieto, custodia ripristinata. Per reati particolari (mafia, droga, terrorismo) il cumulo di misure è obbligatorio.
Connessioni
Si coordina con artt. 273-275 (presupposti custodia), 281-283 (altre misure), 303 (termini massimi), 407 (reati gravi), 274 (esigenze cautelari). Rimandi anche a art. 104 (colloquio carcerario differito) e alle disposizioni su fermo e convalida.
Domande frequenti
Se scarcerato per decorrenza dei termini, sono automaticamente libero?
No. Il giudice deve valutare se le ragioni della custodia persistono. Se sì, applica altre misure cautelari (divieto dimora, obbligo firma, braccialetto) più leggere del carcere.
Cosa succede se violo le prescrizioni della misura cautelare dopo la scarcerazione?
La polizia giudiziaria può fermarti. Il provvedimento è notificato al procuratore entro 24 ore. Il giudice allora può ripristinare la custodia cautelare se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Se sono condannato in primo grado, posso restare in libertà con misure?
Solo se non sussiste l'esigenza cautelare prevista dalla legge (rischio fuga, inquinamento). Se il giudice ritiene necessario, ripristina la custodia in attesa di appello.
I mesi di custodia prima della scarcerazione contano nel limite massimo?
Sì. Ai fini del computo totale del termine massimo di custodia, il giudice considera anche la detenzione subita prima della scarcerazione per decorrenza.
Per quali reati il cumulo di misure è obbligatorio?
Per reati gravissimi (mafia, droga, terrorismo, violenza sessuale, ecc.) il giudice può e deve applicare contemporaneamente più misure (divieto espatrio, obbligo firma, monitoraggio) se il fatto rientra nell'art. 407 comma 2 lett. a).
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