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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1867 c.c. Riscatto forzoso

In vigore

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

In sintesi

  • Riscatto coattivo: il creditore può imporre al debitore il riscatto in tre casi tassativi previsti dalla legge.
  • Mora nel pagamento: basta il ritardo in due annualità di rendita per far scattare il diritto del creditore al riscatto forzoso.
  • Mancanza o deterioramento delle garanzie: se il debitore non fornisce le garanzie promesse o quelle esistenti vengono meno senza sostituzione, il creditore può pretendere il riscatto.
  • Eccessiva frazionatura del fondo: se il fondo su cui è garantita la rendita è diviso tra più di tre persone per alienazione o divisione, il creditore può esigere il riscatto.
  • Tutela del creditore: la norma bilancia la redimibilità volontaria con strumenti di protezione per il beneficiario della rendita.

Il riscatto forzoso: tutela del creditore nei casi di inadempimento e deterioramento della garanzia

L'articolo 1867 del Codice Civile introduce il riscatto forzoso della rendita perpetua, ovvero la facolta' del creditore di esigere dal debitore il pagamento del capitale di riscatto indipendentemente dalla volonta' di quest'ultimo. Si tratta di uno strumento a tutela del beneficiario della rendita che si trova in una situazione di rischio economico o di inadempimento da parte del debitore.

Primo caso: mora nel pagamento di due annualita'

Il primo presupposto del riscatto forzoso e' la mora del debitore nel pagamento di due annualita' di rendita. La mora e' un ritardo qualificato: non e' sufficiente un semplice ritardo occasionale, ma occorre che il debitore non abbia corrisposto due rate annuali nei termini dovuti. Si pensi a Tizio che deve a Caio 1.200 euro annui di rendita e non paga ne' la rata del primo anno ne' quella del secondo: Caio puo' a quel punto chiedere il riscatto forzoso, ottenendo il capitale equivalente e liberandosi dal rischio di ulteriori inadempimenti.

Secondo caso: mancanza o venir meno delle garanzie

Il secondo presupposto riguarda le garanzie offerte a tutela della rendita. Se il debitore aveva promesso garanzie specifiche (ipoteca, pegno, fideiussione) e non le ha fornite, o se quelle gia' costituite vengono meno senza essere sostituite con garanzie di pari efficacia, il creditore puo' chiedere il riscatto forzoso. La ratio e' chiara: il creditore che ha accettato la rendita contando su determinate garanzie non deve restare esposto al rischio di insolvenza senza tutele.

Il debitore che vede deteriorarsi le garanzie offerte (ad esempio, un immobile ipotecato perde significativamente di valore) ha l'obbligo di sostituirle con altre di uguale sicurezza. Se non lo fa, il creditore puo' agire per il riscatto coattivo.

Terzo caso: frazionatura eccessiva del fondo

Il terzo presupposto e' peculiare della rendita fondiaria: se il fondo su cui e' garantita la rendita viene diviso tra piu' di tre persone, per effetto di alienazioni parziali o di divisioni ereditarie, il creditore puo' pretendere il riscatto. La norma tutela l'integrita' della garanzia fondiaria: un fondo frazionato tra molti contitolari diventa una garanzia debole e frammentata, rendendo difficile l'escussione e aumentando il rischio per il creditore.

Il limite numerico dei tre soggetti

La soglia di tre persone e' un criterio legale preciso. Finche' il fondo e' diviso tra non piu' di tre soggetti, il creditore deve tollerare il frazionamento. Quando i titolari diventano quattro o piu', scatta il diritto al riscatto forzoso. Questo limite bilancia l'interesse del debitore a disporre liberamente del proprio fondo con quello del creditore alla conservazione di una garanzia efficace.

Il riscatto forzoso come rimedio straordinario

E' importante sottolineare che il riscatto forzoso e' un rimedio straordinario a disposizione del creditore nei casi tassativamente elencati. Al di fuori di questi tre casi, il debitore non puo' essere obbligato al riscatto contro la propria volonta'. Questo equilibrio riflette la struttura del contratto di rendita perpetua, che per definizione ha vocazione a durare nel tempo.

Domande frequenti

In quali casi il creditore puo' esigere il riscatto forzoso della rendita?

La legge prevede tre casi: mora nel pagamento di due annualita', mancanza o deterioramento delle garanzie promesse, frazionamento del fondo garantito tra piu' di tre persone.

Quante annualita' non pagate fanno scattare il riscatto forzoso?

Bastano due annualita' di mora. Non e' necessario un inadempimento prolungato: gia' con il ritardo su due rate annuali il creditore puo' pretendere il riscatto.

Cosa succede se le garanzie offerte dal debitore si deteriorano?

Il debitore deve sostituirle con garanzie di uguale sicurezza. Se non lo fa, il creditore ha diritto al riscatto forzoso, potendo cosi' recuperare il capitale e uscire dal rapporto.

Quante persone possono ricevere il fondo prima che scatti il riscatto forzoso?

Il fondo puo' essere diviso tra un massimo di tre persone. Dal quarto soggetto in poi il creditore puo' pretendere il riscatto per tutelare l'integrita' della garanzia fondiaria.

Il riscatto forzoso si applica anche alla rendita semplice?

I casi 1 e 2 (mora e garanzie) si applicano a tutte le rendite perpetue. Il caso 3 (frazionatura del fondo) riguarda specificamente le rendite garantite da un immobile, tipiche della rendita fondiaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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