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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sei residente in Italia ma hai lavorato un periodo all’estero alle dipendenze di qualcuno: quel reddito lo tassa l’Italia, l’altro Stato, o entrambi? La risposta è nell’art. 15 del modello OCSE, la norma che ripartisce il potere impositivo sui redditi di lavoro dipendente. La regola di base: il reddito è imponibile anche nello Stato in cui il lavoro è materialmente svolto. Ma c’è un’eccezione che salva molte trasferte brevi: la tassazione resta al solo Stato di residenza quando ricorrono tre condizioni, tutte insieme. Basta che ne manchi una e si torna alla tassazione concorrente. Capire questo meccanismo — e la famosa soglia dei 183 giorni — evita sia di pagare due volte sia di dimenticare un’imposta dovuta. Questa guida lo spiega.

La regola generale

L’art. 15 stabilisce che le remunerazioni di un residente per un’attività di lavoro dipendente sono imponibili nello Stato di residenza, ma, se l’attività è svolta in un altro Stato, le remunerazioni relative sono imponibili anche in quell’altro Stato. In assenza di eccezioni, quindi, scatta la tassazione concorrente: entrambi gli Stati possono tassare, e la doppia imposizione si elimina con il credito d’imposta.

L’eccezione: le tre condizioni cumulative

La tassazione spetta al solo Stato di residenza quando ricorrono congiuntamente:

Condizione
1 il lavoratore soggiorna nell’altro Stato per non oltre 183 giorni in un periodo di 12 mesi
2 la retribuzione è pagata da (o per conto di) un datore non residente nell’altro Stato
3 l’onere della retribuzione non è sostenuto da una stabile organizzazione del datore nell’altro Stato

Sono cumulative: se anche una sola non è soddisfatta, si torna alla regola generale e l’altro Stato può tassare. È l’errore più comune: fermarsi ai 183 giorni dimenticando le altre due.

Come si contano i 183 giorni

La soglia si verifica in qualsiasi periodo di dodici mesi, anche a cavallo di due anni solari: non coincide necessariamente con l’anno fiscale. Il soggiorno non deve essere continuativo. Ai fini del conteggio rilevano, oltre ai giorni lavorativi, anche i giorni di presenza come ferie, festività, riposi settimanali e, in generale, i giorni trascorsi nello Stato di attività. Una contabilizzazione accurata delle presenze è spesso decisiva.

Attenzione al “datore economico”

La seconda condizione guarda alla sostanza: conta chi sopporta effettivamente il costo della retribuzione. Nelle situazioni di distacco infragruppo, se a sostenere l’onere è di fatto la società dello Stato di attività (datore “economico”), la condizione può non essere soddisfatta anche se il contratto formale è con il datore estero. È un aspetto tecnico che cambia l’esito.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio, trasferta breve. Residente in Italia, va in Francia 60 giorni per il suo datore italiano, che ne sostiene il costo e non ha stabile organizzazione in Francia. Tutte e tre le condizioni sono soddisfatte: il reddito è tassato solo in Italia.

Caso 2 – Caia, oltre i 183 giorni. Residente in Italia, lavora in Germania 200 giorni in 12 mesi. Salta la prima condizione: la Germania può tassare quei redditi, e Caia usa il credito d’imposta in Italia per evitare la doppia imposizione.

Gli errori che costano caro

Fermarsi ai 183 giorni. Le condizioni sono tre e cumulative.
Contare male i giorni. Rilevano anche ferie, festività e riposi nello Stato di attività.
Guardare solo al contratto. Conta chi sopporta davvero il costo (datore economico).
Ignorare la stabile organizzazione. Se sostiene l’onere, salta l’esonero.
Dimenticare il credito d’imposta. È lo strumento contro la doppia tassazione.

Domande frequenti

Il reddito di lavoro estero si tassa solo in Italia?

Solo se ricorrono tutte e tre le condizioni dell’art. 15: soggiorno entro 183 giorni in 12 mesi, datore non residente nello Stato di attività, onere non a carico di una stabile organizzazione lì. Altrimenti tassano entrambi gli Stati.

Come si contano i 183 giorni?

In qualsiasi periodo di 12 mesi, anche a cavallo di due anni. Il soggiorno non deve essere continuativo e contano anche ferie, festività e riposi trascorsi nello Stato di attività.

Cosa succede se supero i 183 giorni?

Salta la prima condizione: anche l’altro Stato può tassare il reddito. La doppia imposizione si elimina con il credito d’imposta in Italia.

Conta il datore formale o chi paga davvero?

Conta la sostanza: se l’onere è sostenuto di fatto da una società dello Stato di attività (datore economico), la seconda condizione può non essere soddisfatta nonostante il contratto con il datore estero.

Fonti normative

• Modello OCSE di Convenzione, art. 15 — redditi di lavoro dipendente e condizioni del paragrafo 2
• Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 165 — credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

Guida aggiornata a giugno 2026. L’applicazione dell’art. 15 dipende dalla convenzione e dai fatti del caso: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

L'art. 15 OCSE tassa il reddito di lavoro anche nello Stato dove svolto; resta al solo Stato di residenza se ricorrono TRE condizioni cumulative: soggiorno <=183 giorni in 12 mesi, datore non residente nello Stato di attivita', onere non a carico di una stabile organizzazione li'. Conta anche il datore economico.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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