Testo dell'articoloVigente
Art. 2797 c.c. – Forme della vendita
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.
L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.
Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il procedimento formale di vendita del pegno
L'articolo 2797 del Codice Civile è la norma chiave che disciplina concretamente come il creditore pignoratizio possa realizzare la garanzia. Si tratta di un procedimento articolato, pensato per coniugare l'efficacia della tutela del credito con il rispetto delle garanzie difensive del debitore. Non è un'esecuzione libera, ma una procedura formalizzata.
L'intimazione al debitore tramite ufficiale giudiziario
Il primo passaggio è l'intimazione di pagamento. Il creditore non può procedere direttamente alla vendita: deve prima far notificare al debitore, tramite ufficiale giudiziario, l'ordine di pagare il debito e gli accessori, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita del pegno. Questa formalità garantisce che il debitore sia formalmente avvisato e possa, se vuole, sanare l'inadempimento o predisporre la difesa. Se Tizio ha ricevuto un prestito da Caio garantito da pegno su titoli, Caio dovrà far intimare a Tizio, tramite ufficiale giudiziario, il pagamento residuo prima di poter vendere i titoli.
La notifica al terzo costituente
Quando il pegno è stato costituito non dal debitore ma da un terzo (per esempio un familiare o un socio che ha dato in pegno un proprio bene a garanzia del debito altrui), l'intimazione deve essere notificata anche a costui. La ragione è ovvia: la vendita inciderà sul suo patrimonio, e quindi deve essere posto in condizione di reagire, eventualmente pagando lui stesso il debito per recuperare il bene.
Il termine di cinque giorni per l'opposizione
Dal momento dell'intimazione decorre un termine di cinque giorni entro cui il debitore (o il terzo costituente) può proporre opposizione. Si tratta di un termine breve, coerente con l'esigenza di non paralizzare la realizzazione della garanzia. L'opposizione può fondarsi su contestazioni del credito, sull'inesistenza del debito, su vizi della costituzione del pegno o su altre ragioni sostanziali e processuali rilevanti.
L'effetto dell'opposizione e del suo eventuale rigetto
Se entro cinque giorni nessuna opposizione viene proposta, il creditore può procedere alla vendita. Se invece l'opposizione è presentata, la vendita resta sospesa fino alla pronuncia del giudice. Solo se l'opposizione viene rigettata il creditore acquista nuovamente il potere di procedere. Questo meccanismo rappresenta il principale filtro giurisdizionale dell'escussione del pegno.
Le modalità di vendita: incanto e prezzo corrente di mercato
Le modalità di vendita sono due. La prima è il pubblico incanto, procedura formale a evidenza pubblica che assicura trasparenza e concorrenza tra possibili acquirenti. La seconda, alternativa, è la vendita a prezzo corrente di mercato: ammessa solo per beni che abbiano effettivamente un prezzo di mercato oggettivamente determinabile (per esempio titoli quotati, valute, materie prime). In entrambi i casi la vendita deve avvenire tramite una persona autorizzata a tali atti, tipicamente un istituto di vendite giudiziarie o un intermediario professionale abilitato.
Il caso del debitore senza residenza nel luogo del creditore
Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per proporre opposizione è determinato secondo le regole generali del codice di procedura civile, che tengono conto delle distanze e delle modalità di notifica. Si tratta di una tutela aggiuntiva per il debitore lontano, che altrimenti rischierebbe di non poter reagire utilmente entro cinque giorni.
Domande frequenti
Cosa deve fare il creditore prima di vendere il pegno?
Deve far notificare al debitore, tramite ufficiale giudiziario, un'intimazione di pagamento con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento procederà alla vendita.
L'intimazione deve essere notificata anche a chi ha dato il pegno per un altro?
Sì. Quando il pegno è stato costituito da un terzo, l'intimazione deve essere notificata anche a costui per consentirgli di reagire.
Entro quanto tempo posso oppormi alla vendita?
Cinque giorni dall'intimazione. Se non hai residenza o domicilio nel luogo del creditore il termine è determinato secondo le regole generali del codice di procedura civile.
Come avviene materialmente la vendita?
Al pubblico incanto oppure, se il bene ha un prezzo di mercato oggettivo, anche a prezzo corrente di mercato, sempre tramite una persona autorizzata a tali atti.
Cosa succede se faccio opposizione?
La vendita resta sospesa fino alla pronuncia del giudice. Solo se l'opposizione viene rigettata il creditore può procedere alla vendita del bene.