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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il GBER (General Block Exemption Regulation) è il Regolamento (UE) n. 651/2014: la cornice che dichiara intere categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed esonera gli Stati membri dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. In parole semplici: senza il GBER, ogni incentivo pubblico dovrebbe passare al vaglio di Bruxelles prima di essere erogato; grazie al GBER, se l’aiuto rientra nelle categorie e nei limiti previsti, lo Stato può concederlo direttamente, comunicandolo a posteriori.

Per l’impresa che riceve un’agevolazione, il GBER è importante perché la maggior parte dei bandi e degli incentivi italiani (Nuova Sabatini, crediti d’imposta Transizione, agevolazioni ZES, fondi regionali) viene concessa “in regime de minimis oppure in regime GBER”. Capire la differenza tra i due regimi serve a sapere quanto aiuto si può cumulare e con quali vincoli. Questa guida spiega il meccanismo; per il regime di piccola entità rimandiamo alla nostra guida dedicata al de minimis.

Che cos’è il GBER e perché esiste

L’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che gli aiuti di Stato siano in linea di principio vietati e debbano essere notificati alla Commissione, che ne valuta la compatibilità: una procedura lunga e complessa. Il GBER nasce per snellire questo sistema: individua categorie di aiuti che, rispettando condizioni precise, sono automaticamente compatibili e quindi esenti dall’obbligo di notifica. Il vantaggio è duplice: gli Stati attivano gli incentivi più rapidamente e le imprese ottengono sostegni anche elevati, ben oltre i tetti del de minimis, purché l’aiuto sia ancorato a finalità di interesse europeo (ricerca, transizione verde e digitale, sviluppo delle PMI, occupazione, coesione territoriale).

Quali categorie di aiuto copre

Il Regolamento 651/2014 disciplina numerose categorie di aiuto, ciascuna con le proprie regole. Tra le principali:

Ogni categoria ha articoli dedicati che fissano i costi ammissibili, le percentuali massime di aiuto e le soglie oltre le quali resta comunque obbligatoria la notifica individuale.

I concetti chiave del GBER

Per leggere un bando in regime GBER occorre padroneggiare alcuni concetti tecnici: non sono dettagli formali, determinano quanto contributo l’impresa riceve effettivamente.

Costi ammissibili

Sono le voci di spesa su cui si calcola l’aiuto e variano per categoria: macchinari e impianti per un investimento PMI, costi del personale di ricerca per la R&S, ore dei formatori per la formazione. L’aiuto non si calcola sul totale del progetto, ma solo sui costi che il Regolamento riconosce come ammissibili.

Intensità di aiuto

È la percentuale dei costi ammissibili che può essere coperta con risorse pubbliche. Ad esempio, se un investimento ha costi ammissibili di 100.000 € e l’intensità massima è del 40%, l’aiuto pubblico non può superare i 40.000 €. L’intensità cambia in base alla categoria di aiuto, alla dimensione dell’impresa e alla zona geografica.

Maggiorazioni per PMI e zone svantaggiate

Il GBER premia le imprese più piccole e i territori più deboli: le intensità di aiuto sono in genere maggiorate per le piccole e medie imprese (con bonus tipicamente più alti per le piccole rispetto alle medie) e per gli investimenti realizzati nelle aree ammesse dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. È il motivo per cui lo stesso bando può offrire percentuali diverse a seconda di chi presenta domanda e dove.

Effetto di incentivazione

Principio cardine: l’aiuto deve indurre l’impresa a fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto (o non nella stessa misura). In pratica, salvo eccezioni per le PMI, la domanda di aiuto va presentata prima dell’avvio dei lavori del progetto. Spese avviate prima della domanda di norma non sono ammissibili: è uno degli errori più frequenti che fa perdere l’agevolazione.

Soglie di notifica individuale

Anche all’interno del GBER esistono massimali per progetto: superato un certo importo di aiuto, lo Stato è comunque obbligato a notificare il singolo intervento alla Commissione. Sono soglie elevate, definite per categoria, e servono a riservare il controllo europeo agli aiuti di maggiore impatto.

GBER e de minimis a confronto

I due regimi rispondono a logiche opposte. Il de minimis fissa un plafond unico per impresa e si applica con grande flessibilità a quasi qualunque finalità; il GBER consente aiuti molto più consistenti ma li vincola a categorie, costi ammissibili e intensità precise.

Aspetto De minimis (Reg. UE 2023/2831) GBER (Reg. UE 651/2014)
Logica Plafond unico per impresa, libero nelle finalità Per categorie di aiuto con regole dedicate
Tetto 300.000 € su 3 anni per impresa unica Importi molto più alti, fino alle soglie di notifica per progetto
Calcolo dell’aiuto Importo cumulato sul plafond Intensità (% sui costi ammissibili)
Vincoli sulle spese Pochi vincoli sulla tipologia di spesa Solo costi ammissibili definiti per categoria
Effetto di incentivazione Non richiesto Richiesto (domanda di norma prima dell’avvio)
Notifica alla Commissione Non prevista Non prevista sotto le soglie; obbligatoria oltre

Le regole di cumulo

Il cumulo è il punto più delicato, perché determina se più aiuti possono sommarsi sullo stesso progetto. I principi di fondo sono due.

La regola pratica da ricordare: il problema nasce quando due aiuti insistono sulle stesse spese. Su costi diversi e separabili, di solito ci si può muovere con più margine. Trattandosi di valutazioni puntuali, vanno sempre verificate nel singolo bando e negli articoli del Regolamento.

Durata del Regolamento 651/2014

Il GBER è stato adottato nel 2014 e modificato e prorogato più volte. La revisione più rilevante è il Regolamento (UE) 2023/1315 (in vigore dal 1° luglio 2023), che ha aggiornato soglie e categorie — soprattutto in chiave Green Deal e transizione digitale — e ha prorogato la validità del 651/2014 fino al 31 dicembre 2026. La Commissione europea ha avviato i lavori per un nuovo GBER destinato a subentrare: chi pianifica progetti a cavallo del 2026-2027 dovrebbe verificare la disciplina vigente al momento della domanda, perché le regole potrebbero cambiare.

Quando conviene il GBER e quando il de minimis

Non esiste una risposta unica: dipende dal progetto e dalla “capienza” residua dell’impresa.

Spesso i bandi lasciano scegliere il regime: la scelta va fatta calcolando, caso per caso, quale dei due massimizza l’aiuto netto senza compromettere altri incentivi futuri sullo stesso plafond o sugli stessi costi.

Domande frequenti

Che cosa significa GBER?

GBER è l’acronimo inglese di General Block Exemption Regulation, cioè il Regolamento generale di esenzione per categoria. In Italia corrisponde al Regolamento (UE) n. 651/2014, che esenta determinate categorie di aiuti di Stato dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

Qual è la differenza tra GBER e de minimis?

Il de minimis fissa un plafond unico per impresa (300.000 € su tre anni, secondo il Reg. UE 2023/2831) ed è molto flessibile. Il GBER consente aiuti di importo più elevato, ma li vincola a categorie specifiche, a costi ammissibili definiti e a intensità massime di aiuto. Il de minimis guarda al totale ricevuto; il GBER guarda alla percentuale dei costi del singolo progetto.

Il GBER ha un tetto come il de minimis?

Non un plafond unico per impresa. Il GBER ragiona per intensità di aiuto (percentuale sui costi ammissibili) e per soglie di notifica individuale fissate per categoria di aiuto. Sotto tali soglie l’aiuto è esente da notifica; sopra, lo Stato deve comunque notificare il singolo progetto alla Commissione.

Posso cumulare un aiuto GBER con il de minimis?

Dipende dai costi su cui insistono. Sugli stessi costi ammissibili il cumulo è ammesso solo se non si supera l’intensità massima prevista dal GBER; su costi distinti il cumulo è generalmente possibile. La verifica va sempre fatta sul singolo bando.

Devo presentare la domanda prima di avviare il progetto?

Di regola sì, per gli aiuti GBER soggetti all’effetto di incentivazione: la domanda va presentata prima dell’avvio dei lavori, altrimenti le spese rischiano di non essere ammissibili. Esistono regole specifiche per le PMI. Conviene sempre controllare le condizioni del bando.

Fino a quando è valido il Regolamento 651/2014?

Dopo le modifiche del Regolamento (UE) 2023/1315, la validità del GBER è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. La Commissione sta lavorando a un nuovo GBER; chi programma progetti oltre quella data dovrebbe verificare la disciplina aggiornata al momento della domanda.

Nota redazionale: questa guida ha finalità informative e divulgative. L’autore è un praticante non abilitato; non costituisce consulenza professionale. Per la disciplina puntuale di intensità, massimali e cumulo si rimanda al testo consolidato del Regolamento (UE) 651/2014 e alle regole del singolo bando.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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