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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2621 c.c. False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi

In vigore

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In sintesi

  • L'articolo 2621 punisce con la reclusione da uno a cinque anni le false comunicazioni sociali nelle società non quotate.
  • I soggetti attivi sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione contabile, sindaci e liquidatori.
  • La condotta consiste nell'esposizione di fatti materiali rilevanti non veritieri o nell'omissione di informazioni dovute per legge.
  • È richiesto il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
  • La falsità deve essere concretamente idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
  • La disciplina vigente deriva dalla riforma operata con la legge 27 maggio 2015, n. 69.

Il delitto di false comunicazioni sociali nelle società non quotate

L'articolo 2621 del Codice civile, nella sua attuale formulazione frutto della riforma operata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, configura uno dei reati centrali del diritto penale societario. La norma sanziona le condotte di falsificazione o omissione informativa poste in essere dai vertici societari nei documenti contabili e nelle comunicazioni dirette ai soci o al pubblico. La riforma del 2015 ha ridisegnato la fattispecie superando l'impianto del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, eliminando le soglie quantitative di punibilità e rafforzando la tutela penale della trasparenza informativa societaria. Il bene giuridico protetto è duplice: da un lato la corretta informazione dei soci e dei terzi, dall'altro la tutela del mercato e dei rapporti economici che si fondano sulla veridicità dei dati societari.

I soggetti attivi e la condotta tipica

Il reato si configura come reato proprio: può essere commesso solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. La condotta può assumere due forme alternative: l'esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Entrambe le condotte devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, e devono manifestarsi nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge.

L'elemento soggettivo: il dolo specifico

La punibilità richiede il dolo specifico, consistente nella finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Non basta dunque la mera consapevolezza della falsità o dell'omissione: occorre che l'agente sia mosso da una specifica intenzione di vantaggio patrimoniale ingiusto. Questa caratterizzazione restringe l'area del penalmente rilevante, distinguendo il reato dalle mere irregolarità formali o dagli errori commessi in buona fede. Il profitto ingiusto può essere diretto (a favore dell'agente) o indiretto (a favore della società o di terzi), purché sia ravvisabile la consapevole strumentalizzazione dell'informazione societaria a finalità di vantaggio patrimoniale non legittimo.

L'idoneità decettiva e gli esempi applicativi

La fattispecie richiede che la falsità o l'omissione siano concretamente idonee a indurre in errore i destinatari. Si pensi al caso di Tizio, amministratore di una S.r.l., che nel bilancio espone crediti commerciali per importi significativamente superiori a quelli effettivi, al fine di ottenere un finanziamento bancario sulla base di un'apparente solidità patrimoniale. Oppure al caso di Caio, sindaco di una società di capitali, che consapevolmente non segnala l'omissione di un debito tributario rilevante nelle relazioni periodiche, agevolando la vendita di quote a un investitore tratto in inganno sulla reale situazione finanziaria. Un terzo esempio è quello di Sempronio, direttore generale, che nelle comunicazioni ai soci occulta perdite operative significative per evitare il ricambio dei vertici aziendali, conseguendo il profitto rappresentato dalla conservazione della propria posizione e dei relativi benefici economici.

L'estensione ai beni gestiti per conto di terzi

Il secondo periodo della norma estende la punibilità ai casi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, tutelando così anche le posizioni di soggetti che, pur non essendo soci, hanno affidato beni alla gestione societaria. Si tratta di una previsione particolarmente rilevante per le società di gestione patrimoniale e per le strutture fiduciarie, dove l'informativa contabile assume rilievo non solo per i soci ma anche per la platea dei mandanti e dei beneficiari finali della gestione.

Profili di compliance e responsabilità della società

L'inclusione del reato di false comunicazioni sociali nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) impone alle società l'adozione di modelli organizzativi adeguati a prevenire la commissione del reato. Sistemi di controllo interno robusti, procedure di redazione del bilancio con adeguata segregazione delle funzioni e attività del collegio sindacale conformi ai principi di vigilanza rappresentano presidi essenziali sia per la prevenzione del reato sia per l'esonero della società da responsabilità.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra l'articolo 2621 e l'articolo 2622?

L'articolo 2621 si applica alle società non quotate, mentre l'articolo 2622 disciplina la fattispecie relativa alle società quotate o assimilate, con un trattamento sanzionatorio più severo (reclusione da tre a otto anni).

Cosa si intende per fatti materiali rilevanti?

Sono fatti dotati di consistenza oggettiva, idonei a incidere sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, escludendo le mere valutazioni o le opinioni soggettive degli amministratori.

L'errore in buona fede esclude la responsabilità penale?

Sì, la norma richiede la consapevolezza della falsità o dell'omissione e il dolo specifico di ingiusto profitto. Errori commessi senza tali elementi soggettivi non integrano il reato, fermo restando il possibile rilievo civilistico o disciplinare.

Cosa si intende per ingiusto profitto?

L'ingiusto profitto è qualsiasi vantaggio patrimoniale conseguito o conseguibile in modo non conforme all'ordinamento, sia esso a favore dell'agente o di terzi, ivi compresa la società stessa o suoi gruppi di riferimento.

Il revisore legale risponde dello stesso reato?

La fattispecie dell'articolo 2621 individua puntualmente i soggetti attivi senza menzionare i revisori legali. Le condotte dei revisori sono disciplinate da specifiche fattispecie penali contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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