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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2620 c.c. Estensione delle norme di controllo alle società

In vigore

società Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’articolo 2602. L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’articolo 2618. TITOLO XI – Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati CAPO I – Delle falsità

In sintesi

  • Le norme di controllo previste per i consorzi si estendono alle società costituite per perseguire scopi consortili (art. 2602 c.c.).
  • L'autorità governativa può disporre lo scioglimento della società priva dell'approvazione di cui all'art. 2618.
  • La disciplina tutela la coerenza tra forma societaria adottata e finalità consortili perseguite.
  • L'estensione del controllo evita che la forma societaria sia utilizzata per eludere la vigilanza sui consorzi.
  • La norma si applica indipendentemente dal tipo societario prescelto per il perseguimento degli scopi consortili.
  • Resta ferma la disciplina ordinaria delle società per quanto compatibile con la natura consortile.

L'estensione del controllo: una norma antielusione

L'articolo 2620 del Codice civile rappresenta una disposizione di chiusura del sistema di controllo pubblico previsto per i consorzi. La norma stabilisce che le regole di vigilanza dettate per i consorzi si applicano anche alle società costituite per perseguire gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c., ossia quelli tipici delle aggregazioni consortili tra imprenditori. La ratio è chiara: impedire che la mera scelta di una veste societaria, in luogo della forma consortile, consenta di sottrarsi al regime di vigilanza pubblica. Si tratta di una previsione che riflette il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ampiamente operante nel diritto societario e tributario italiano.

Il presupposto dell'approvazione preventiva

Il secondo comma dell'articolo prevede che l'autorità governativa possa disporre lo scioglimento della società quando la sua costituzione non abbia ottenuto l'approvazione richiesta dall'articolo 2618 del Codice civile. Si tratta di un meccanismo che subordina la legittimità dell'operatività societaria con scopi consortili a una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente. L'assenza di tale approvazione costituisce un vizio strutturale che giustifica l'intervento ablativo della pubblica amministrazione. Il potere di scioglimento può essere esercitato in qualunque momento, anche dopo un periodo di operatività della società, sebbene di norma il controllo si concentri sulla fase costitutiva e sui primi anni di attività.

Esempio applicativo

Immaginiamo che Tizio, Caio e Sempronio, imprenditori operanti nello stesso settore, decidano di costituire una società a responsabilità limitata con l'obiettivo di disciplinare in modo coordinato alcune fasi delle rispettive imprese, perseguendo di fatto finalità tipicamente consortili. Se tale società non avesse ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 2618, l'autorità governativa potrebbe disporne lo scioglimento, indipendentemente dal fatto che la veste formale sia quella societaria e non consortile. Analogamente, può configurarsi l'intervento se una società per azioni preesistente modifica progressivamente il proprio oggetto sociale fino a svolgere prevalentemente attività di natura consortile senza acquisire le previste approvazioni.

Le società consortili e il quadro giuridico di riferimento

Va ricordato che l'ordinamento italiano consente espressamente la costituzione di società consortili: l'articolo 2615-ter c.c., introdotto dalla riforma del 1976, prevede che le società di cui ai capi III e seguenti del titolo V del libro V possano assumere come oggetto gli scopi indicati nell'articolo 2602. Si tratta dunque di una figura riconosciuta dall'ordinamento, ma soggetta al regime di controllo pubblico delineato dagli articoli 2619 e 2620 quando si tratti di aggregazioni rientranti nel perimetro di vigilanza.

Implicazioni pratiche per gli operatori

La disposizione invita gli imprenditori e i professionisti che li assistono a una valutazione attenta della natura sostanziale dell'aggregazione che si intende creare. La scelta della forma giuridica deve essere coerente con la sostanza economica dell'operazione: quando le finalità sono effettivamente consortili, anche il rivestimento societario non sottrae l'iniziativa al regime di vigilanza pubblica. Diventa quindi essenziale verificare la necessità di acquisire le approvazioni richieste prima di avviare l'attività. Le società consortili rappresentano una figura ibrida che richiede particolare attenzione nella fase costitutiva, sia sotto il profilo statutario sia sotto quello degli adempimenti amministrativi. Una corretta pianificazione dell'operazione, supportata da un'analisi puntuale del settore di riferimento e dei requisiti specifici eventualmente applicabili, costituisce il presupposto per evitare contestazioni successive e potenziali provvedimenti di scioglimento.

Domande frequenti

Quali società rientrano nell'ambito dell'articolo 2620?

Si tratta delle società costituite per perseguire gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c., ossia per disciplinare o svolgere in comune determinate fasi delle imprese dei soci, indipendentemente dal tipo societario adottato.

Cosa prevede l'articolo 2618 richiamato dalla norma?

L'articolo 2618 stabilisce specifici regimi di approvazione per i consorzi che svolgono determinate attività di rilievo pubblico, richiedendo un controllo preventivo dell'autorità governativa.

La società consortile è un tipo societario autonomo?

La società consortile non è un tipo societario autonomo ma una variante funzionale che può assumere la veste di società di persone o di capitali, perseguendo gli scopi propri dei consorzi.

Quali conseguenze ha lo scioglimento disposto dall'autorità?

Lo scioglimento determina l'apertura della liquidazione secondo le regole del tipo societario adottato, con la cessazione dell'attività consortile e la definizione dei rapporti pendenti.

È possibile sanare ex post la mancanza di approvazione?

La sanatoria dipende dalla natura del vizio e dalle valutazioni discrezionali dell'autorità competente. In linea generale, le approvazioni di natura preventiva non sono ritenute sostituibili da regolarizzazioni successive.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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