Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2590 c.c. – Invenzione del prestatore di lavoro
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2589 - Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità→Cod. civ. art. 2591 - Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto→Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità→Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui→Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali→Art. 2586 c.c.: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbrica→Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2590 c.c. affronta uno dei temi più delicati del diritto della proprietà intellettuale: a chi appartengono i diritti sulle invenzioni realizzate dal lavoratore nell'ambito del proprio rapporto di lavoro? La norma codifica due principi fondamentali: il riconoscimento del diritto morale di paternità in capo al lavoratore-inventore, e il rinvio alla legge speciale per la disciplina dei diritti patrimoniali. La ratio risiede nell'equilibrio tra due interessi contrapposti: il datore di lavoro che ha finanziato la ricerca e creato le condizioni per l'invenzione, e il lavoratore che ha esercitato la propria creatività intellettuale. La norma del codice si limita a fissare il principio della paternità morale, lasciando al CPI il compito di regolare la complessa distribuzione dei diritti economici.
Analisi
Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione è un diritto della personalità, inalienabile e imprescrittibile: anche se il brevetto è intestato al datore di lavoro, il nome dell'inventore deve essere indicato nella domanda di brevetto. Il CPI (artt. 64-65) distingue tre categorie di invenzioni del lavoratore. Invenzioni di servizio: se l'attività inventiva è oggetto stesso del contratto e il lavoratore è retribuito per inventare, i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro, senza diritto a compenso aggiuntivo. Invenzioni d'azienda: se l'invenzione è compiuta nell'esecuzione del contratto ma non costituisce l'oggetto precipuo della prestazione, il datore ha diritto di opzione sull'invenzione contro pagamento di un equo premio. Invenzioni occasionali: se l'invenzione non ha relazione con l'attività lavorativa, appartiene al lavoratore, salvo diritto di prelazione del datore.
Quando si applica
La norma si applica in tutti i casi in cui esiste un rapporto di lavoro subordinato (e per analogia, in taluni casi, ai collaboratori e ai ricercatori universitari) e il lavoratore realizza un'invenzione. La qualificazione dell'invenzione come «di servizio», «d'azienda» o «occasionale» dipende dall'analisi concreta del contratto di lavoro, delle mansioni svolte e del collegamento tra l'invenzione e le attività dell'impresa. Il lavoratore che realizza un'invenzione è tenuto a darne comunicazione al datore; il datore ha un termine (fissato dal CPI) per esercitare l'eventuale opzione. In caso di controversia, il Tribunale delle Imprese è competente a qualificare l'invenzione e a determinare l'equo premio.
Connessioni
L'art. 2590 c.c. rinvia esplicitamente alle leggi speciali, oggi identificate nel CPI (d.lgs. 30/2005), artt. 64-65, che costituiscono la disciplina di dettaglio. Rileva anche il d.lgs. 198/1996 per le invenzioni nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Sul piano sistematico si collega all'art. 2094 c.c. (rapporto di lavoro subordinato) e agli artt. 2584 e 2591 c.c. Per i lavoratori autonomi o i collaboratori, occorre invece verificare i patti contrattuali specifici, in assenza dei quali l'invenzione appartiene al suo autore. A livello internazionale, la materia è regolata dalla Convenzione di Parigi e dall'accordo TRIPS, che lasciano ai singoli ordinamenti la disciplina delle invenzioni dei dipendenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è assunto come ricercatore chimico da un'azienda farmaceutica con il compito specifico di sviluppare nuovi principi attivi. Durante l'orario di lavoro, nei laboratori dell'azienda e usando le sue risorse, Tizio individua un nuovo composto antinfiammatorio. Trattandosi di un'invenzione di servizio (l'attività inventiva è l'oggetto stesso del contratto), i diritti patrimoniali appartengono all'azienda senza compenso aggiuntivo per Tizio; tuttavia il nome di Tizio deve figurare come inventore nella domanda di brevetto.
Caso 2: Caio è impiegato amministrativo in un'azienda metalmeccanica
Nel tempo libero e usando i propri strumenti, sviluppa un innovativo meccanismo di bloccaggio che però riguarda il settore produttivo del suo datore di lavoro. Poiché l'invenzione è compiuta fuori dall'attività lavorativa ma ha relazione con l'attività dell'azienda (invenzione d'azienda), il datore può esercitare un'opzione per acquisire i diritti sul brevetto, ma deve corrispondere a Caio un equo premio determinato tenendo conto dell'importanza dell'invenzione e del contributo ricevuto dall'azienda.
Domande frequenti
Se invento qualcosa mentre lavoro, il brevetto è mio o del datore di lavoro?
Dipende dal tipo di invenzione. Se inventare è il tuo compito contrattuale (invenzione di servizio), il brevetto appartiene al datore senza compenso aggiuntivo. Se inventi nell'esecuzione del lavoro ma non è il tuo compito principale (invenzione d'azienda), il datore può acquisire il brevetto ma deve pagarti un equo premio. Se l'invenzione è indipendente dal tuo lavoro (invenzione occasionale), è tua.
Il lavoratore-inventore ha diritto di vedere il proprio nome sul brevetto?
Sì. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione è un diritto della personalità inalienabile: anche se il brevetto appartiene al datore di lavoro, il nome dell'inventore deve essere indicato nella domanda di brevetto e nei documenti ufficiali. Questo diritto non può essere contrattualmente eliminato o ceduto.
Cosa si intende per 'equo premio' nell'invenzione d'azienda?
L'equo premio è un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria, spettante al lavoratore quando il datore esercita l'opzione sull'invenzione d'azienda. Il CPI prevede criteri di calcolo basati sull'importanza industriale e commerciale dell'invenzione, sul contributo organizzativo e finanziario del datore e sul contributo creativo del lavoratore. In caso di disaccordo, decide il Tribunale.
Cosa succede se il lavoratore non comunica l'invenzione al datore?
Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al datore la realizzazione dell'invenzione, a prescindere dalla categoria in cui rientra. Il mancato adempimento di questo obbligo può configurare una violazione del dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.) e può avere conseguenze disciplinari, oltre a potenziali responsabilità risarcitorie.
Le regole sulle invenzioni dei lavoratori si applicano anche ai ricercatori universitari?
Parzialmente. Il d.lgs. 198/1996 stabilisce che i ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca titolari di un contratto di lavoro sono proprietari delle invenzioni realizzate, salvo il diritto dell'ente di acquisirle a condizioni determinate. Il regime è quindi più favorevole al ricercatore rispetto al lavoratore privato, in considerazione della funzione pubblica della ricerca.