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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2587 c.c. Brevetto dipendente da brevetto altrui

In vigore

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

In sintesi

  • Il brevetto dipendente è quello la cui attuazione implica necessariamente l'uso di invenzioni protette da brevetti anteriori ancora in vigore.
  • Il titolare del brevetto dipendente non può attuarlo né utilizzarlo senza il consenso dei titolari dei brevetti anteriori.
  • I diritti dei titolari dei brevetti precedenti sono salvaguardati anche in presenza del brevetto dipendente.
  • Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia (Codice della Proprietà Industriale).
Ratio

L'art. 2587 c.c. disciplina il fenomeno dei brevetti dipendenti (o blocking patents), che si verifica quando un'invenzione successiva, pur nuova e dotata di attività inventiva, non può essere sfruttata senza utilizzare un'invenzione anteriore ancora protetta da brevetto. La norma tutela i titolari dei brevetti anteriori, evitando che la concessione di un brevetto successivo possa di fatto svuotare il valore economico dei brevetti preesistenti. Al contempo, riconoscendo la validità del brevetto dipendente, la norma non impedisce l'innovazione incrementale, ma la subordina al previo accordo tra i titolari. La tensione tra incentivo all'innovazione e rispetto dei diritti acquisiti è qui risolta col principio del consenso obbligatorio.

Analisi

Un brevetto è «dipendente» quando la sua attuazione, non la sua titolarità né la sua validità, implica necessariamente quella di invenzioni coperte da brevetti anteriori. La dipendenza è tecnica: il prodotto o il processo brevettato successivamente incorpora o richiede l'uso di un elemento brevettato precedentemente. Il CPI (art. 70) chiarisce che in questi casi i titolari sono reciprocamente tenuti a concedersi licenze, qualora l'invenzione dipendente presenti un importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica rispetto all'invenzione anteriore: si tratta della licenza obbligatoria per brevetto dipendente, uno strumento che bilancia l'interesse privato dei titolari con l'interesse pubblico alla diffusione dell'innovazione. In assenza di accordo, è il Tribunale delle imprese a determinare le condizioni della licenza.

Quando si applica

La fattispecie si configura concretamente quando un'impresa sviluppa un'invenzione migliorativa che incorpora elementi di una tecnologia brevettata da un concorrente. Prima di commercializzare il prodotto derivante dal brevetto dipendente, l'impresa deve ottenere licenza dal titolare del brevetto anteriore, negoziando condizioni commerciali (royalty, territorialità, esclusività). In mancanza di accordo, può ricorrere alla licenza obbligatoria ex art. 70 CPI solo se l'invenzione dipendente rappresenta un importante progresso tecnico. Nel settore farmaceutico e delle telecomunicazioni, i brevetti dipendenti e i relativi patent pool (consorzi di licenze incrociate) sono particolarmente frequenti.

Connessioni

L'art. 2587 c.c. si coordina con l'art. 2591 c.c. (rinvio alle leggi speciali) e trova disciplina attuativa nell'art. 70 CPI (licenza obbligatoria per brevetti dipendenti). In ambito TRIPS, l'art. 31 prevede condizioni per le licenze obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti a rispettare. Il fenomeno dei brevetti dipendenti è strettamente connesso con i patent thicket (reti di brevetti sovrapposti) tipici dei settori ad alta tecnologia (ICT, biotech, farmaceutico). Sul piano sistematico, si collega agli artt. 2584 e 2585 c.c. in tema di diritto di esclusiva e oggetto del brevetto, nonché all'art. 2590 per i rapporti tra invenzioni del lavoratore e brevetti preesistenti del datore di lavoro.

Domande frequenti

Cos'è un brevetto dipendente?

Un brevetto dipendente è un brevetto valido la cui attuazione pratica richiede necessariamente l'uso di un'invenzione già protetta da un brevetto anteriore ancora in vigore. Il titolare del brevetto dipendente ha un brevetto valido, ma non può sfruttarlo senza il consenso del titolare del brevetto anteriore.

Il titolare di un brevetto dipendente può almeno vietare agli altri di usarlo?

Sì. Il brevetto dipendente è pienamente valido e il suo titolare può impedire a terzi (compresi il titolare del brevetto anteriore) di utilizzare l'invenzione dipendente senza il suo consenso. I due titolari sono dunque in una situazione di blocco reciproco, che li spinge a negoziare licenze incrociate.

Esiste un modo per ottenere il diritto di usare il brevetto anteriore anche senza accordo?

Sì, attraverso la licenza obbligatoria prevista dall'art. 70 del Codice della Proprietà Industriale. Il titolare del brevetto dipendente può chiederla al Tribunale se la propria invenzione rappresenta un importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica rispetto all'invenzione anteriore e se il titolare del brevetto anteriore si è rifiutato di concedere una licenza a condizioni ragionevoli.

Come ci si accorge che il proprio brevetto è 'dipendente' da un altro?

Attraverso un'attenta analisi dello stato della tecnica (freedom-to-operate analysis, FTO), condotta da un consulente in proprietà industriale. Questa analisi verifica se la realizzazione dell'invenzione richiede l'uso di tecnologie tutelate da brevetti di terzi ancora in vigore, consentendo di identificare i rischi di dipendenza prima di commercializzare il prodotto.

Cosa succede quando il brevetto anteriore scade?

Alla scadenza del brevetto anteriore, l'invenzione preesistente entra nel pubblico dominio. A quel punto il titolare del brevetto dipendente può liberamente attuare la propria invenzione senza dover chiedere alcuna autorizzazione o pagare royalty al titolare del brevetto ormai scaduto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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