Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In breve. Nel 2026 i dividendi continuano a essere tassati su tre piani distinti. Tra società soggette a IRES il dividendo è escluso dal reddito d’impresa per il 95%, quindi imponibile solo per il 5%: con IRES al 24% l’aliquota effettiva è circa l’1,2% del dividendo lordo. Verso le persone fisiche non imprenditori si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla dimensione della partecipazione. Sui dividendi in uscita verso l’estero la ritenuta interna è del 26%, ridotta dalle convenzioni o azzerata dall’esenzione madre-figlia UE. La vera notizia del 2026 è un doppio cambio: la Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto soglie minime per accedere all’esclusione 95%, soglie poi abrogate in corso d’anno, ripristinando il regime senza limiti.

La novità 2026: il doppio cambio sull’esclusione 95%

Il punto più delicato dell’anno riguarda i dividendi che circolano tra società. La regola storica (art. 89, comma 2, TUIR) prevede che gli utili distribuiti da una società di capitali a un’altra società soggetta a IRES siano esclusi dal reddito d’impresa nella misura del 95%, lasciando imponibile solo il 5%. È il meccanismo che evita la doppia (o tripla) imposizione lungo la catena societaria.

La Legge di Bilancio 2026 aveva modificato questo impianto introducendo delle soglie per poter continuare ad applicare l’esclusione 95%: in sostanza, l’agevolazione sarebbe spettata solo se la partecipante deteneva almeno il 5% del capitale della partecipata, oppure se la partecipazione aveva un valore fiscalmente riconosciuto di almeno 500.000 euro. La misura si applicava alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026 e avrebbe penalizzato soprattutto le partecipazioni di minoranza e gli investimenti azionari di portafoglio detenuti da società.

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Il dietrofront è arrivato poco dopo. Le soglie introdotte dalla Manovra 2026 sono state abrogate da un decreto legge del 2026 (entrato in vigore il 28 marzo 2026), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. In pratica, è come se le soglie non fossero mai entrate in vigore: l’esclusione 95% torna ad applicarsi senza soglie minime di partecipazione, esattamente come prima della Manovra.

Avvertenza importante. Gli estremi esatti del decreto del 2026 che ha disposto l’abrogazione (numero del decreto, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed eventuale legge di conversione) vanno verificati sul testo ufficiale prima di citarli in un atto o in una dichiarazione. Quello che è certo è l’esito: nessuna soglia di partecipazione condiziona, ad oggi, l’esclusione del 95%.

I tre piani di tassazione dei dividendi

Per orientarsi conviene tenere separati i tre soggetti che possono incassare un dividendo. Le regole, le aliquote e perfino la logica sono diverse.

Chi incassa Regime Base imponibile Prelievo effettivo
Società soggetta a IRES Esclusione 95% (art. 89 c.2 TUIR) Solo il 5% concorre al reddito d’impresa ~1,2% del lordo (5% × 24%)
Persona fisica non imprenditore Ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva (art. 27 DPR 600/1973) Intero dividendo 26%, qualificata o non qualificata
Socio estero (dividendi in uscita) Ritenuta interna ridotta da convenzioni o esenzione madre-figlia Intero dividendo 26% ridotto dai trattati / 0% madre-figlia / 1,20% in casi residui

La differenza chiave è che per la società il dividendo è quasi neutro (perché l’utile è già stato tassato a monte e l’esclusione 95% serve proprio a non tassarlo di nuovo per intero), mentre per la persona fisica il 26% è un prelievo definitivo che chiude la partita: niente dichiarazione del dividendo, niente conguaglio.

Società IRES: esclusione 95%, effettivo circa 1,2%

Quando una società di capitali incassa un dividendo da un’altra società, solo il 5% concorre a formare il reddito imponibile. Su quel 5% si applica l’IRES (24%). Il risultato è un’imposizione effettiva pari a circa l’1,2% del dividendo lordo. È un carico volutamente basso: l’utile è già stato tassato in capo alla società che lo ha prodotto, e l’esclusione 95% serve a evitare che venga tassato una seconda volta lungo la catena partecipativa.

Persona fisica: 26% e fine della partita

La persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d’impresa subisce una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, operata di norma dalla società o dall’intermediario che paga il dividendo. È un’imposta sostitutiva: vale per le partecipazioni qualificate e non qualificate allo stesso modo, indipendentemente dall’entità della quota. Il socio non deve indicare il dividendo nei redditi soggetti a IRPEF e non sconta addizionali: il 26% è tutto ciò che paga.

Dividendi cross-border: la direzione conta

Quando entra in gioco l’estero, occorre distinguere la direzione del flusso. I dividendi in uscita (società italiana che paga a un socio estero) scontano una ritenuta interna del 26%, che può però essere ridotta dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o azzerata dalla direttiva madre-figlia, come vediamo nel paragrafo dedicato. Per i dividendi in entrata (socio italiano che incassa da una società estera) valgono i regimi visti sopra a seconda del soggetto, con il meccanismo del credito d’imposta per le ritenute estere già subite.

Esempio illustrativo (ipotesi, numeri tondi)

Ipotizziamo una distribuzione di 100.000 euro di dividendo lordo, per confrontare quanto resta in mano a una società rispetto a una persona fisica. I numeri sono volutamente tondi e a scopo puramente illustrativo.

Lo stesso identico dividendo lascia quindi quasi 25.000 euro di differenza a seconda di chi lo incassa. È il motivo per cui, nei gruppi, gli utili tendono a risalire la catena societaria prima di arrivare alle persone fisiche: finché restano tra società, il prelievo è minimo; il 26% scatta solo quando l’utile esce per essere goduto dal socio persona fisica.

Dividendi in uscita e Direttiva madre-figlia

Sui dividendi pagati da una società italiana a soci esteri la ritenuta interna è del 26%. Questa misura piena raramente si applica davvero: quasi sempre interviene una convenzione contro le doppie imposizioni che la riduce, oppure l’esenzione prevista dalla normativa UE.

La Direttiva madre-figlia (2011/96/UE) prevede l’esenzione totale della ritenuta sui dividendi distribuiti da una figlia italiana a una madre residente nella UE o nello Spazio economico europeo, a tre condizioni cumulative:

Se la madre è residente UE/SEE ma non rientra nell’esenzione (ad esempio perché non soddisfa la condizione del 10% o del periodo minimo), è comunque prevista una ritenuta ridotta dell’1,20% (art. 27 e 27-bis DPR 600/1973). È un’aliquota di favore che allinea, di fatto, il carico estero a quello che subirebbe una società italiana sull’esclusione 95%.

Domande frequenti

Le soglie del 5% o dei 500.000 euro per l’esclusione 95% sono ancora in vigore?

No. Erano state introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, ma sono state abrogate da un decreto del 2026 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Oggi l’esclusione del 95% spetta senza soglie minime di partecipazione. Gli estremi esatti del decreto vanno però verificati sul testo ufficiale.

Una persona fisica con una partecipazione qualificata paga di più del 26%?

No. Dal punto di vista della ritenuta a titolo d’imposta, il 26% si applica allo stesso modo alle partecipazioni qualificate e non qualificate. La distinzione tra qualificata e non qualificata non incide più sull’aliquota del dividendo percepito dalla persona fisica non imprenditore.

Perché una società paga circa l’1,2% e una persona fisica il 26%?

Perché rispondono a due logiche diverse. Tra società l’utile è già stato tassato a monte e l’esclusione 95% evita di tassarlo di nuovo lungo la catena: resta imponibile solo il 5%, e il 24% su quel 5% dà circa l’1,2%. Per la persona fisica il 26% è invece il prelievo definitivo sul reddito di capitale che il socio incassa per sé.

La madre UE deve sempre subire la ritenuta del 26% se non ha l’esenzione piena?

No. Per le società madri residenti nella UE o nel SEE che non accedono all’esenzione totale madre-figlia è comunque prevista una ritenuta ridotta dell’1,20%, e in ogni caso resta applicabile l’aliquota convenzionale eventualmente più favorevole prevista dal trattato con lo Stato di residenza.

Le aliquote e le condizioni citate riflettono il quadro 2026 sulla base dei dati disponibili. Gli estremi del decreto che ha abrogato le soglie introdotte dalla Manovra 2026 e le eventuali condizioni residue dell’art. 89 TUIR vanno verificati sui testi ufficiali aggiornati.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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