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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nel 2026 la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi. Non esiste più alcun esonero legato ai ricavi o ai compensi. Chi nel 2026 emette ancora fatture cartacee o PDF semplici sta violando un obbligo, con sanzioni che molti articoli online riportano ancora in modo errato: le vecchie percentuali del 5%-10% dei corrispettivi non valgono più per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Questa guida mette in ordine obblighi, termini, conservazione e sanzioni reali del 2026.

L’obbligo vale per tutti, anche per i forfettari

Dal 1° gennaio 2024 è caduto l’ultimo esonero: anche i contribuenti in regime forfettario devono emettere fattura elettronica tramite SdI, a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti. La regola deriva dall’art. 18 del D.L. 36/2022 (convertito dalla L. 79/2022), che ha rimosso l’esonero previsto in origine dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.

In pratica, nel 2026 nessun forfettario è esente. Chi pensava di esserne ancora fuori – magari perché aperto da poco o perché ha letto guide non aggiornate – non lo è. La fattura va trasmessa al cliente passando dal Sistema di Interscambio, che la consegna e ne attesta data e contenuto.

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I termini di emissione: 12 giorni o giorno 15 del mese dopo

I termini cambiano a seconda del tipo di fattura.

Fattura immediata: entro 12 giorni

La fattura immediata va emessa, cioè trasmessa allo SdI, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, DPR 633/1972). Il momento di effettuazione si individua secondo l’art. 6 dello stesso decreto: per le prestazioni di servizi, di norma, coincide con il pagamento del corrispettivo.

Esempio (ipotesi): ipotizziamo un’operazione effettuata il 3 marzo. Il termine ultimo per trasmettere la fattura immediata allo SdI è il 15 marzo (3 + 12 giorni). La data riportata in fattura resta quella dell’operazione, il 3 marzo, ma c’è tempo fino al 15 per l’invio.

Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo

Quando le cessioni sono documentate da DDT o da documento equipollente, è possibile la fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/1972). Più consegne fatte a uno stesso cliente nel mese possono confluire in un’unica fattura riepilogativa.

Esempio (ipotesi): ipotizziamo più consegne con DDT nel mese di marzo. La fattura differita riepilogativa può essere emessa entro il 15 aprile.

La conservazione a norma: l’errore che i forfettari pagano

Emettere la fattura non basta. Le fatture elettroniche devono essere sottoposte a conservazione sostitutiva a norma, un processo digitale che ne garantisce autenticità, integrità e leggibilità nel tempo (D.M. 17/06/2014 e Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005). Questo obbligo riguarda anche i forfettari.

L’errore più diffuso è pensare che il cassetto fiscale o il portale dell’Agenzia delle Entrate “conservi tutto” automaticamente. Non è così: il portale mette a disposizione i file, ma la conservazione a norma è un processo a parte, che il contribuente deve attivare. Molti software e provider la offrono, spesso con una delega da attivare esplicitamente. La delega al provider non sempre è sufficiente o automatica: va verificata, perché in caso di contestazione l’onere ricade sul contribuente.

La conservazione va completata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Le sanzioni 2026: dimentica il 5%-10%

Qui sta il punto critico. La riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Le vecchie misure “dal 90% al 180%” e le percentuali del 5%-10% dei corrispettivi che ancora circolano online non sono più quelle vigenti.

Per l’omessa o tardiva fatturazione, la sanzione è pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 300 euro per operazione. Se invece la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA, si applica una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

Errore Sanzione 2026 (dal 1/9/2024)
Omessa o tardiva fatturazione che incide sulla liquidazione IVA 70% dell’imposta sull’imponibile non documentato, minimo 300 euro per operazione
Violazione che NON incide sulla liquidazione IVA Sanzione fissa da 250 a 2.000 euro
(Riferimento errato ancora diffuso online) “5%-10% dei corrispettivi”: NON valido per le violazioni dal 1/9/2024

Attenzione al caso del forfettario: chi non applica l’IVA potrebbe pensare di essere al riparo, ma una fattura omessa o tardiva resta una violazione documentale e ricade nelle ipotesi sanzionatorie sopra indicate.

Sanare in ritardo: il ravvedimento operoso

Se ci si accorge di un errore o di un ritardo, è possibile regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta secondo le misure previste dalla legge in funzione del tempo trascorso dalla violazione. La riduzione è tanto maggiore quanto prima si interviene, e presuppone che la violazione non sia già stata contestata. Le frazioni di riduzione vanno calcolate sul caso concreto e sulle norme vigenti al momento della regolarizzazione.

Domande frequenti

Un forfettario può ancora emettere fatture cartacee nel 2026?

No. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica via SdI riguarda anche i forfettari, senza soglie di esonero. Nel 2026 la fattura cartacea o il semplice PDF non sono validi per assolvere l’obbligo.

Entro quando devo emettere la fattura?

La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La fattura differita, per cessioni documentate da DDT o documento equipollente, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Le fatture conservate dall’Agenzia delle Entrate bastano?

Il portale dell’Agenzia mette a disposizione i file, ma la conservazione sostitutiva a norma è un processo distinto, da attivare. Spesso va delegata al software o al provider e la delega va verificata: l’obbligo, anche per i forfettari, resta in capo al contribuente.

Le sanzioni del 5%-10% sono ancora valide?

No, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Dopo il D.Lgs. 87/2024 la sanzione per omessa o tardiva fatturazione è il 70% dell’imposta con minimo 300 euro per operazione, oppure una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione IVA.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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