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In sintesi: la Legge di Bilancio 2026 riapre l’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta. Pagando un’imposta sostitutiva del 10%, una società di capitali può trasformare i saldi attivi di rivalutazione e le altre riserve in sospensione in ordinarie riserve di utili, liberamente distribuibili ai soci senza che scatti l’ulteriore prelievo a livello societario al momento della distribuzione. L’opzione si esercita nella dichiarazione Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) e l’imposta si versa in 4 rate annuali di pari importo.
Cosa sono le riserve in sospensione d’imposta e perché pesano
Nel patrimonio netto di molte società di capitali si trovano poste che, pur essendo riserve a tutti gli effetti, portano con sé un vincolo fiscale: si tratta delle riserve in sospensione d’imposta. La più tipica è il saldo attivo di rivalutazione, cioè la riserva che si forma quando in passato la società ha rivalutato beni d’impresa pagando un’imposta sostitutiva ridotta (o, in alcuni casi, senza pagarla) anziché la tassazione ordinaria sui maggiori valori.
Il termine sospensione descrive bene il meccanismo: la tassazione non è eliminata, è rinviata. Finché la riserva resta in bilancio e non viene toccata, non accade nulla. Ma nel momento in cui la società distribuisce quella riserva ai soci, il vincolo si scioglie e l’importo distribuito concorre a formare il reddito imponibile in capo alla società, con applicazione dell’IRES (ed eventualmente dell’IRAP, secondo le regole della singola posta). In pratica la riserva si comporta come una somma su cui l’imposta deve ancora essere assolta.
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Questo è il motivo per cui le riserve in sospensione pesano: sono ricchezza contabile poco utilizzabile. Se la società vuole farle uscire verso i soci, deve mettere in conto un costo fiscale societario spesso elevato, e questo le rende di fatto congelate.
Cosa permette l’affrancamento 2026
La Legge di Bilancio 2026 (riferimento normativo da confermare sul testo ufficiale: art. 1, commi 44-45, della Legge n. 199/2025) riapre la possibilità di affrancare queste riserve. Affrancare significa pagare in via volontaria e anticipata un’imposta sostitutiva del 10% sull’ammontare delle riserve che si decide di liberare.
L’effetto è netto: con l’affrancamento le riserve cessano di essere vincolate e diventano ordinarie riserve di utili. Da quel momento possono essere distribuite ai soci senza ulteriore tassazione in capo alla società al momento della distribuzione. Si tratta quindi di una scelta una tantum: si paga il 10% oggi per eliminare definitivamente il prelievo societario che altrimenti scatterebbe domani sulla riserva distribuita.
Attenzione a un punto fondamentale. L’affrancamento riguarda il prelievo a livello societario. La tassazione in capo al socio sul dividendo, quando la riserva viene poi effettivamente distribuita, resta dovuta secondo le regole ordinarie (ad esempio la ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime d’impresa). L’affrancamento non rende il dividendo esente per il socio: elimina soltanto il prelievo che gravava sulla società.
Quali riserve rientrano
Possono essere affrancate:
- i saldi attivi di rivalutazione in sospensione d’imposta;
- le altre riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti in bilancio.
La condizione temporale è precisa. Devono trattarsi di poste:
- esistenti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- e ancora presenti, anche solo in parte, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
Il requisito anche solo in parte è rilevante: se la riserva esistente al 31 dicembre 2024 si è nel frattempo ridotta ma non è del tutto sparita, la parte ancora presente al 31 dicembre 2025 può rientrare nel perimetro dell’affrancamento.
Come si esercita l’opzione e il calendario delle rate
L’opzione si perfeziona in dichiarazione. Nella dichiarazione dei Redditi 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) la società indica:
- l’ammontare dei saldi, delle riserve e dei fondi che intende affrancare;
- la relativa imposta sostitutiva del 10%.
L’imposta si versa in 4 rate annuali di pari importo. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (esercizio solare), il calendario delle scadenze è il seguente.
| Rata | Importo | Scadenza |
|---|---|---|
| 1° rata | 25% dell’imposta | 30 giugno 2026 |
| 2° rata | 25% dell’imposta | 30 giugno 2027 |
| 3° rata | 25% dell’imposta | 30 giugno 2028 |
| 4° rata | 25% dell’imposta | 2 luglio 2029 |
La rateazione in quattro anni rende l’operazione finanziariamente più sostenibile: il costo non grava tutto sul primo esercizio.
Quando conviene: un esempio illustrativo
I numeri che seguono sono una semplice ipotesi a fini illustrativi, con importi tondi, e non rappresentano un calcolo riferito a un caso reale.
Ipotizziamo una S.r.l. con un saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta di 100.000 euro, che i soci vogliono prima o poi distribuire.
- Scenario A – affrancamento. La società affranca la riserva pagando la sostitutiva del 10%: 10.000 euro, spalmati su quattro rate da 2.500 euro. Dopo l’affrancamento la riserva è libera; quando verrà distribuita, sulla società non scatterà alcun ulteriore prelievo.
- Scenario B – distribuzione senza affrancamento. La società distribuisce la riserva da 100.000 euro senza averla affrancata: l’importo concorre al reddito imponibile in capo alla società. Applicando, sempre per ipotesi, un’aliquota IRES ordinaria del 24%, il prelievo societario sarebbe nell’ordine di 24.000 euro.
In questa ipotesi il confronto è immediato: 10.000 euro contro 24.000 euro di costo potenziale a livello societario. In entrambi gli scenari, poi, il socio sconterà comunque la tassazione ordinaria sul dividendo.
L’affrancamento tende a convenire quando la società ha la concreta intenzione di distribuire la riserva, oppure quando vuole semplificare il patrimonio netto liberandolo da poste vincolate. Se invece la riserva non sarà mai distribuita (ad esempio perché destinata a restare a copertura del capitale), pagare oggi il 10% potrebbe essere un costo non necessario. La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto della situazione patrimoniale e dei piani sui soci.
Avvertenze
- La tassazione in capo al socio sul dividendo, in sede di distribuzione, resta dovuta secondo le regole ordinarie. L’affrancamento incide solo sul prelievo a livello societario.
- L’esempio numerico è dichiaratamente un’ipotesi: importi e aliquote vanno verificati sulla situazione concreta.
- Il riferimento normativo puntuale (testo dei commi 44-45 della Legge n. 199/2025 in Gazzetta Ufficiale) e l’eventuale decreto MEF attuativo con i dettagli operativi vanno confermati sul testo ufficiale prima di procedere.
Domande frequenti
L’affrancamento rende il dividendo esente per il socio?
No. L’affrancamento elimina il prelievo che gravava sulla società quando la riserva veniva distribuita. Il socio che percepisce il dividendo è comunque soggetto alla tassazione ordinaria prevista per i dividendi.
Posso affrancare solo una parte delle riserve in sospensione?
Sì. In dichiarazione si indica l’ammontare dei saldi, delle riserve e dei fondi che si intende affrancare. È possibile scegliere di liberare solo una quota, calcolando la sostitutiva del 10% sull’importo effettivamente affrancato.
Una riserva che si è ridotta tra il 2024 e il 2025 può ancora rientrare?
Sì, purché sia ancora presente, anche solo in parte, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ferma restando l’esistenza nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. La parte residua può essere affrancata.
Come si versa l’imposta sostitutiva del 10%?
In 4 rate annuali di pari importo. Per i soggetti con esercizio solare le scadenze sono il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027, il 30 giugno 2028 e il 2 luglio 2029. L’opzione si perfeziona indicando le riserve affrancate e la relativa imposta nella dichiarazione Redditi 2026.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.