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Per i premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali è ridotta dall’1%. In pratica si passa dall’aliquota ordinaria del 10% al solo 1%, dopo che per il 2025 il regime transitorio era già sceso al 5%. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarita dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, è rilevante sia per il dipendente, che porta a casa un netto più alto, sia per l’azienda, che ottiene uno strumento di incentivo molto più efficiente a parità di costo lordo.
Questa guida spiega cosa cambia in concreto, i tre requisiti da rispettare, un esempio illustrativo di calcolo del netto e i punti di attenzione su contratto di secondo livello e conversione in welfare.
Cosa cambia nel 2026: dall’aliquota ordinaria del 10% all’1%
L’imposta sostitutiva sui premi di risultato è un’alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF: invece di sommarsi agli altri redditi e scontare aliquote progressive (che possono superare il 35%), la quota di premio agevolata viene tassata con un’aliquota fissa e ridotta. Fino al 2024 questa aliquota era del 10%. Per il 2025 era stata abbassata al 5% in via transitoria. Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027 l’aliquota scende all’1%.
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Per il dipendente significa che, sulla parte di premio che rientra nell’agevolazione, l’imposta è quasi azzerata: su 100 euro lordi di premio agevolato, l’imposta sostitutiva è di 1 euro. Per l’azienda è un argomento forte in sede di contrattazione di secondo livello, perché ogni euro lordo destinato al premio si traduce in un netto quasi integrale per il lavoratore.
I tre requisiti chiave
L’aliquota dell’1% non è automatica per qualunque somma erogata. Devono ricorrere tre condizioni.
1. Tetto di 5.000 euro lordi annui
L’importo agevolabile con l’imposta sostitutiva è fino a 5.000 euro lordi annui per ciascun lavoratore. Si tratta di un limite innalzato rispetto al precedente tetto di 3.000 euro. La parte di premio eventualmente eccedente i 5.000 euro segue invece la tassazione ordinaria IRPEF.
2. Reddito del dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente
L’agevolazione spetta ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Il riferimento è quindi al reddito dell’anno prima: per un premio incassato nel 2026, si guarda al reddito di lavoro dipendente del 2025. Chi ha superato quella soglia non rientra nell’imposta sostitutiva e il premio segue la tassazione ordinaria.
3. Premio da contratto di secondo livello con obiettivi misurabili
Il requisito strutturale è che i premi siano erogati in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di secondo livello e legati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Non basta un bonus discrezionale deciso dal datore di lavoro: serve un accordo di secondo livello che colleghi il premio a obiettivi quantificabili e verificabili. È il cuore dell’agevolazione e l’aspetto su cui si concentrano i controlli.
Esempio di calcolo del netto (ipotesi illustrativa)
Quella che segue è un’ipotesi puramente illustrativa, con numeri tondi scelti per chiarezza, e non un calcolo riferito a un caso reale. Ipotizziamo un dipendente con reddito 2025 inferiore a 80.000 euro che nel 2026 riceve un premio di risultato di 2.000 euro lordi, regolarmente previsto da un accordo aziendale di secondo livello con obiettivi misurabili.
| Voce | Tassazione ordinaria (ipotesi 35%) | Imposta sostitutiva 1% |
|---|---|---|
| Premio lordo | 2.000 euro | 2.000 euro |
| Imposta sul premio | 700 euro | 20 euro |
| Netto in busta | 1.300 euro | 1.980 euro |
Nell’ipotesi, l’aliquota ordinaria del 35% è un valore di esempio usato solo per il confronto: l’aliquota marginale reale dipende dal reddito complessivo del singolo. Con l’imposta sostitutiva all’1% il prelievo sul premio è di 20 euro invece di 700, e il dipendente porta a casa circa 680 euro in più a parità di premio lordo. È questo il motivo per cui lo strumento conviene tanto al lavoratore quanto all’azienda che vuole premiare i risultati.
Il ruolo del contratto di secondo livello e del deposito
Poiché l’agevolazione è subordinata all’esistenza di un contratto territoriale o aziendale che leghi il premio a obiettivi misurabili, la fase contrattuale è decisiva. Il premio deve essere strutturato correttamente: l’accordo deve individuare indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e prevedere parametri verificabili, con un incremento effettivamente conseguito nel periodo congruo rispetto a quello di riferimento.
La disciplina dei premi di produttività prevede inoltre adempimenti formali a carico del datore di lavoro per dare validità all’agevolazione, tra cui il deposito del contratto presso la sede competente. Si tratta di passaggi che vanno gestiti secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore: un premio non correttamente formalizzato rischia di non poter accedere all’imposta sostitutiva.
Conversione del premio in welfare
La normativa sui premi di risultato consente, a determinate condizioni e quando previsto dal contratto, di convertire in tutto o in parte il premio in beni e servizi di welfare aziendale in luogo dell’erogazione monetaria. Questa scelta segue regole proprie, con specifici limiti e condizioni di favore fiscale. Per gli importi, le percentuali e le condizioni applicabili alla conversione in welfare occorre fare riferimento alla normativa di settore e ai chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, che non sono riportati in dettaglio in questa guida.
Come si applica concretamente
Sul piano operativo, l’imposta sostitutiva si applica direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione del premio. Non esiste una domanda da presentare con una scadenza: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ad applicare l’aliquota agevolata quando ricorrono i requisiti, salvo diversa scelta del dipendente. Per il responsabile payroll questo significa verificare a monte i tre presupposti (tetto, reddito dell’anno precedente, contratto di secondo livello) e impostare correttamente il cedolino.
Domande frequenti
Se nell’anno precedente ho superato 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente?
In quel caso non si ha diritto all’imposta sostitutiva all’1%: il premio viene tassato in modo ordinario con le aliquote IRPEF progressive. La soglia di 80.000 euro si valuta sul reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente a quello in cui si percepisce il premio.
L’agevolazione vale anche per i dirigenti?
Il discrimine non è la qualifica in sé, ma i requisiti previsti dalla norma: settore privato, reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente e premio erogato in esecuzione di un contratto di secondo livello con obiettivi misurabili. Un dirigente che rispetti tutte queste condizioni rientra; chi supera la soglia di reddito, o non ha un premio strutturato così, resta escluso.
Cosa succede alla parte di premio oltre i 5.000 euro?
Il tetto agevolabile è di 5.000 euro lordi annui per lavoratore. La quota eventualmente eccedente non perde necessariamente valore, ma non beneficia dell’imposta sostitutiva all’1%: viene assoggettata alla tassazione ordinaria.
Devo presentare una domanda per ottenere l’aliquota all’1%?
No. Non c’è una domanda con scadenza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, come sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione del premio, una volta verificati i requisiti.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.