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La maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni consente, per il periodo d’imposta 2026, di dedurre il costo del personale riferibile all’incremento occupazionale maggiorato del 20% (deduzione complessiva del 120%), percentuale che sale al 30% (deduzione del 130%) per l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela. La misura nasce con l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ed è stata prorogata ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, commi 399-400, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il punto critico, che fa cadere molte aziende, è che il beneficio spetta solo se cresce davvero l’organico complessivo: non basta firmare un nuovo contratto.
Cos’è la maxi-deduzione e a chi conviene
Si tratta di un’agevolazione fiscale che opera come deduzione maggiorata in sede di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In pratica, il costo del lavoro collegato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato non si deduce solo per il suo valore effettivo, ma per un valore aumentato del 20% o del 30%. Maggiore deduzione significa minore base imponibile e quindi minori imposte sui redditi dovute.
I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (lavoro autonomo). La misura conviene in particolare a chi sta facendo crescere stabilmente l’organico a tempo indeterminato: aziende in fase di espansione, studi professionali che strutturano il personale, imprese che trasformano contratti precari in stabili e, complessivamente, aumentano le persone in forza. Non conviene, e anzi non spetta proprio, a chi assume un nuovo dipendente ma nello stesso periodo ne perde altrettanti o di più: in quel caso l’organico complessivo non cresce e il bonus non si applica.
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Le due maggiorazioni: 20% e 30%
La regola base prevede una maggiorazione del 20%, che porta la deduzione del costo riferibile all’incremento occupazionale al 120%. La maggiorazione sale al 30% (deduzione del 130%) quando l’assunzione riguarda lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o meritevoli di maggior tutela.
Cosa si intende per categorie svantaggiate
A titolo puramente esemplificativo, rientrano tra le categorie destinatarie di una tutela rafforzata figure come, ad esempio, le persone con disabilità, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione, le donne con specifici requisiti, gli ex percettori di reddito di cittadinanza e altre categorie individuate dalla normativa. L’elenco non è libero né inventabile: le categorie che danno diritto alla maggiorazione del 30% sono quelle indicate nell’allegato al D.Lgs. 216/2023, al quale occorre fare riferimento per verificare se una specifica assunzione rientra nel beneficio rafforzato. Prima di applicare il 130% è quindi indispensabile confrontare la posizione del lavoratore con quell’allegato.
Il doppio test di incremento occupazionale
Questo è il cuore della misura e l’errore più frequente. Per accedere alla maxi-deduzione devono essere soddisfatte contemporaneamente due condizioni, non una sola:
- Test sui dipendenti a tempo indeterminato: il numero di dipendenti a tempo indeterminato a fine periodo deve superare la media dei dipendenti a tempo indeterminato del periodo precedente.
- Test sull’organico complessivo: il numero complessivo dei dipendenti (a tempo indeterminato più a tempo determinato) a fine periodo deve superare la media complessiva del periodo precedente.
La logica è chiara: il legislatore vuole premiare la crescita netta e stabile dell’occupazione. Se aumentano i contratti a tempo indeterminato ma, nello stesso tempo, si riduce l’organico complessivo (ad esempio non rinnovando i contratti a termine), il secondo test non è superato e il beneficio non spetta. In altre parole, non basta assumere a tempo indeterminato: l’azienda nel suo insieme deve essere cresciuta.
Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi)
Quanto segue è un esempio puramente illustrativo, costruito con numeri tondi a scopo didattico e non rappresenta un caso reale.
Caso A – il bonus spetta. Ipotizziamo un’impresa che nel periodo precedente aveva in media 10 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, quindi 12 complessivi. A fine del periodo 2026 ha 13 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, quindi 15 complessivi.
| Voce | Media periodo precedente | Fine periodo 2026 | Test |
|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 10 | 13 | Superato (13 > 10) |
| Organico complessivo | 12 | 15 | Superato (15 > 12) |
Entrambi i test sono superati: l’incremento occupazionale è netto e l’azienda può applicare la maggiorazione sul costo riferibile all’incremento.
Caso B – il bonus non spetta. Ipotizziamo la stessa impresa con media precedente di 10 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, quindi 14 complessivi. A fine 2026 ha 12 dipendenti a tempo indeterminato ma solo 1 a tempo determinato, quindi 13 complessivi.
| Voce | Media periodo precedente | Fine periodo 2026 | Test |
|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 10 | 12 | Superato (12 > 10) |
| Organico complessivo | 14 | 13 | Non superato (13 < 14) |
Qui il primo test è superato, ma il secondo no: pur avendo aumentato i contratti stabili, l’azienda ha ridotto l’organico complessivo. Manca l’incremento netto e la maxi-deduzione non si applica.
Come e quando si usa la maxi-deduzione
La fruizione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi, in sede di acconto e saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2026. Non esiste uno sportello, non si presenta una domanda preventiva e non si "prenota" il beneficio: la maggiorazione si traduce in una variazione che riduce la base imponibile quando si calcolano e si versano le imposte. Per questo è fondamentale impostare correttamente i calcoli a monte, perché l’effetto si riflette già sugli acconti.
La prassi ufficiale di riferimento è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20 gennaio 2025, che fornisce i chiarimenti applicativi e che resta valida anche per i periodi d’imposta 2026 e 2027, in virtù della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
Errori da evitare
- Confondere le assunzioni lorde con l’incremento netto. Il beneficio non si misura sul numero di nuovi contratti firmati, ma sulla crescita netta dell’organico rispetto alla media del periodo precedente. Cinque nuove assunzioni a fronte di cinque cessazioni non producono alcun incremento.
- Dimenticare il test sull’organico complessivo. Molti guardano solo ai dipendenti a tempo indeterminato e si fermano lì. Se l’organico complessivo (indeterminato più determinato) non supera la media precedente, il beneficio salta, anche se i contratti stabili sono aumentati.
- Applicare la maggiorazione del 30% senza verifica. Il 130% spetta solo per i lavoratori indicati nell’allegato al D.Lgs. 216/2023: applicarlo "a sensazione" espone a contestazioni.
- Trascurare l’effetto sugli acconti. Poiché la misura opera in dichiarazione, va considerata correttamente già nella determinazione degli acconti del periodo d’imposta 2026.
Domande frequenti
La maxi-deduzione vale anche per i professionisti?
Sì. I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni (lavoro autonomo). Anche uno studio professionale che incrementa stabilmente il proprio personale dipendente può accedere, rispettando i due test di incremento occupazionale.
Devo presentare una domanda all’Agenzia delle Entrate?
No. Non c’è alcuno sportello né istanza preventiva. La maggiorazione si applica in sede di dichiarazione, riducendo la base imponibile in occasione di acconto e saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2026.
Se assumo un dipendente a tempo determinato, ho diritto al bonus?
Il beneficio è ancorato all’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, che è oggetto del primo test. I contratti a tempo determinato rilevano nel secondo test, quello sull’organico complessivo. Un’assunzione a termine, da sola, non fa scattare la maggiorazione, ma incide sul conteggio complessivo richiesto dal doppio test.
Quando spetta la maggiorazione del 30% invece del 20%?
La deduzione del 130% spetta per l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate o meritevoli di maggior tutela, individuate nell’allegato al D.Lgs. 216/2023. Per gli altri casi si applica la maggiorazione ordinaria del 20% (deduzione del 120%).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.