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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2405 c.c. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee

In vigore

amministrazione e alle assemblee I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.

In sintesi

  • I sindaci hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo.
  • La mancata partecipazione ingiustificata alle assemblee determina la decadenza dall'ufficio.
  • Anche l'assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del CdA o del comitato esecutivo durante un esercizio sociale causa decadenza.
  • L'obbligo di presenza è strumentale alla funzione di vigilanza continuativa e preventiva del collegio sindacale.
Ratio

L'art. 2405 c.c. impone ai sindaci un obbligo di presenza fisica, oggi estendibile alle forme di partecipazione a distanza consentite dallo statuto, alle principali adunanze sociali. La ratio è chiara: il controllo sindacale non può essere esercitato in modo efficace se il sindaco non è presente nei momenti deliberativi fondamentali della vita societaria. La partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, in particolare, consente al collegio di acquisire tempestivamente informazioni sulle scelte gestionali e di rilevare eventuali irregolarità prima che producano danni irreversibili. La sanzione della decadenza per assenza ingiustificata reiterata riflette la gravità dell'inadempimento a un obbligo che è al tempo stesso un diritto funzionale del sindaco.

Analisi

La norma distingue due fattispecie di decadenza per assenza. La prima riguarda l'assemblea dei soci: il sindaco che non vi assiste senza giustificato motivo decade automaticamente dall'ufficio, indipendentemente dal numero di assemblee cui risulti assente. La seconda riguarda le adunanze del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo: la decadenza scatta solo dopo due assenze ingiustificate consecutive durante lo stesso esercizio sociale, criterio che bilancia il rigore sanzionatorio con la necessità di consentire ai sindaci impegni occasionalmente incompatibili. Il requisito del «giustificato motivo» è valutato caso per caso: malattia documentata, impegni professionali sopravvenuti urgenti e simili circostanze possono scriminare l'assenza.

Quando si applica

L'obbligo e la correlativa sanzione si applicano a ogni componente effettivo del collegio sindacale di una S.p.A. La norma non distingue tra presidente e semplici componenti del collegio: tutti hanno il medesimo obbligo di presenza. La decadenza opera automaticamente al verificarsi della condizione (mancata partecipazione all'assemblea, o seconda assenza ingiustificata consecutiva al CdA/comitato esecutivo) senza necessità di delibera. Nella prassi, il presidente del collegio o il consiglio di amministrazione ne prendono atto e ne danno comunicazione alla successiva assemblea, che provvede alla nomina del sindaco in sostituzione del decaduto.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 2404 c.c. (riunioni del collegio sindacale, con decadenza per assenza ingiustificata alle riunioni collegiali), con l'art. 2401 c.c. (subentro dei supplenti in caso di decadenza) e con l'art. 2406 c.c. (poteri sostitutivi del collegio sindacale in caso di omissioni degli amministratori). L'obbligo di intervento va letto in combinato con l'art. 2403 c.c. (doveri del collegio sindacale), che delinea il perimetro complessivo della vigilanza, della quale la presenza alle adunanze è il presupposto informativo indispensabile.

Domande frequenti

Il sindaco deve partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione?

Sì, i sindaci hanno l'obbligo di assistere a tutte le adunanze del CdA, del comitato esecutivo e alle assemblee dei soci. L'assenza reiterata senza giustificato motivo causa decadenza.

Quante assenze bastano per far decadere un sindaco?

Per le assemblee dei soci, basta un'assenza ingiustificata. Per le adunanze del CdA o del comitato esecutivo, occorrono due assenze ingiustificate consecutive nello stesso esercizio sociale.

Cosa si intende per giustificato motivo?

La legge non lo definisce espressamente. Nella prassi sono considerati giustificati motivi la malattia documentata, impegni professionali sopravvenuti e urgenti, cause di forza maggiore. La valutazione è rimessa al collegio e, in ultima analisi, al giudice.

Il sindaco può partecipare da remoto alle riunioni?

Sì, se lo statuto o il regolamento del collegio lo consentono e sono garantite l'identificazione del partecipante e la possibilità di intervenire in tempo reale. La partecipazione a distanza è equiparata a quella in presenza.

Chi subentra al sindaco decaduto per assenza?

Il sindaco supplente subentra automaticamente ai sensi dell'art. 2401 c.c. La prima assemblea utile provvede poi alla nomina di un nuovo membro per integrare il collegio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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