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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In breve: se qualcuno ha pubblicato una tua foto o un tuo video sui social senza il tuo consenso, di norma quella pubblicazione è illecita (art. 10 del codice civile e artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore). Puoi chiedere la rimozione all’autore e alla piattaforma, presentare reclamo al Garante per la privacy e agire in giudizio per far cessare la diffusione e ottenere un risarcimento. Quando si tratta di minori, la tutela è ancora più forte e serve il consenso di entrambi i genitori.

La regola: serve il consenso (e le eccezioni dell’art. 97)

Il punto di partenza è semplice: l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in circolazione senza il suo consenso. Lo dice l’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che si affianca all’art. 10 del codice civile sull’abuso dell’immagine altrui. La tua immagine è tua: chi vuole pubblicarla deve avere il tuo via libera.

L’art. 97 prevede però alcune eccezioni, cioè casi in cui il consenso non serve. In sintesi, la pubblicazione è ammessa quando è giustificata da:

Attenzione però a due limiti importanti. Primo: queste eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo, perché il diritto all’immagine è un diritto fondamentale della persona. Secondo, e decisivo: anche quando ricorre un’eccezione, la foto non può mai essere pubblicata se ne deriva un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Una foto pubblicata per ridicolizzarti o screditarti resta illecita anche se sei una persona conosciuta.

Consenso a essere fotografati ≠ consenso a pubblicare

È uno degli equivoci più frequenti. Aver acconsentito a farti fotografare — a una festa, a un evento, durante una vacanza tra amici — non significa aver acconsentito alla pubblicazione di quelle immagini sui social. Sono due cose diverse.

Il consenso alla pubblicazione è autonomo: deve riguardare proprio la diffusione e va valutato per quella specifica destinazione. Inoltre è tendenzialmente revocabile: se in passato avevi dato il permesso ma ora cambi idea, puoi opporti alla diffusione. Lo stesso vale per il contesto: aver autorizzato l’uso di una foto per un certo scopo non legittima il suo riutilizzo per finalità diverse (per esempio commerciali o promozionali) che non avevi mai accettato.

In concreto: il fatto che tu sorridessi nello scatto, o che fossi consapevole della fotocamera, non basta a far considerare lecita la pubblicazione. Chi diffonde deve poter dimostrare che hai acconsentito proprio a quella diffusione.

La via privacy: rimozione e Garante (GDPR)

Pubblicare una tua foto sui social non è solo una questione di diritto all’immagine: è anche un trattamento di dati personali, soggetto al Regolamento europeo (GDPR). Questo ti dà strumenti aggiuntivi e spesso rapidi.

Il principale è il diritto alla cancellazione (il cosiddetto diritto all’oblio) previsto dall’art. 17 del GDPR: puoi chiedere a chi ha pubblicato l’immagine di rimuoverla, ad esempio perché il trattamento è illecito (manca il tuo consenso) o perché hai revocato il consenso eventualmente dato. Quando i dati sono stati resi pubblici, chi li ha diffusi ha anche l’onere di attivarsi per informare gli altri soggetti che li trattano, incluse copie e link.

Se chi ha pubblicato non risponde o si rifiuta, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. È una procedura amministrativa gratuita: il Garante può istruire il caso, ammonire o sanzionare il responsabile e ordinare la rimozione delle immagini. In parallelo, quasi tutte le piattaforme social hanno un modulo di segnalazione per chiedere la rimozione di contenuti che ti ritraggono senza consenso: è spesso la via più veloce per ottenere la cancellazione del singolo post.

Le foto dei minori: tutela rafforzata e genitori separati

Quando la foto o il video ritrae un minore, la protezione è molto più severa. La pubblicazione delle immagini di un bambino è considerata una scelta che eccede l’ordinaria amministrazione: per questo richiede il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.

Questo vale anche tra genitori separati o divorziati con affidamento condiviso: nessuno dei due può pubblicare da solo foto del figlio sui social contro la volontà dell’altro. Se un genitore lo fa nonostante il dissenso dell’altro, quest’ultimo può chiedere — al Garante o al giudice — che la diffusione venga inibita e le immagini rimosse. Il Garante, in questi casi, ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 del codice civile, della normativa sulla protezione dei dati e dei principi a tutela dei minori, disponendo il divieto di pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori.

Il messaggio pratico: davanti a foto di minori online si può e si deve agire con decisione, e il singolo genitore ha pieno titolo per opporsi.

Cosa fare passo per passo

  1. Documenta tutto. Prima di chiedere la rimozione, salva le prove: screenshot del post con data, URL, nome dell’account, eventuali commenti. Se la foto sparisce, ti servirà per dimostrare cosa è stato pubblicato.
  2. Chiedi la rimozione all’autore. Spesso un messaggio chiaro all’autore del post («non ho mai autorizzato questa pubblicazione, rimuovila») risolve la situazione. Tieni traccia scritta della richiesta.
  3. Segnala alla piattaforma. Usa il modulo di segnalazione del social per i contenuti pubblicati senza consenso: è la via più rapida per la rimozione del singolo contenuto.
  4. Invia una diffida. Se non basta, una diffida formale (anche via PEC o raccomandata) intima la rimozione immediata, l’astensione da nuove pubblicazioni e mette in mora chi ha diffuso, fissando una data che tornerà utile in giudizio.
  5. Reclamo al Garante. In assenza di risposta o in caso di rifiuto, presenta reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: è gratuito e può portare a ordini di rimozione e sanzioni.
  6. Azione civile. Puoi rivolgerti al giudice civile per ottenere un provvedimento inibitorio (l’ordine di cessare la diffusione e rimuovere le immagini) e il risarcimento del danno. Nei casi urgenti si può chiedere una tutela cautelare per bloccare subito la circolazione.
  7. Querela, se c’è un reato. Quando alla pubblicazione si accompagna una condotta penalmente rilevante (vedi sotto), valuta la querela presso le forze dell’ordine o la Procura.

Sul risarcimento: la lesione del diritto all’immagine dà diritto al ristoro del danno non patrimoniale, cioè la sofferenza e il pregiudizio alla reputazione e alla sfera personale. Trattandosi di un pregiudizio difficile da quantificare con esattezza, viene di regola liquidato dal giudice in via equitativa, valutando gravità della diffusione, contesto, durata e ampiezza della circolazione.

Quando è anche reato

In alcuni casi la pubblicazione non è solo un illecito civile, ma integra un reato. I due scenari più frequenti sono:

In presenza di questi reati, alla tutela civile (rimozione e risarcimento) si affianca quella penale, e i tempi per la querela vanno rispettati: meglio muoversi rapidamente.

Un caso pratico

Durante una serata, Caio scatta una foto a Tizio mentre balla. Tizio sapeva di essere fotografato e non se ne cura. Il giorno dopo, però, Caio pubblica lo scatto su un profilo pubblico con una didascalia derisoria, e il post inizia a girare. Tizio non aveva mai autorizzato la pubblicazione: aver accettato la foto non equivale ad aver acconsentito a diffonderla, e qui c’è anche un contesto che ne lede il decoro.

Tizio fa subito gli screenshot del post e dei commenti, poi scrive a Caio chiedendo la rimozione e, in parallelo, segnala il contenuto alla piattaforma. Caio prende tempo, così Tizio invia una diffida via PEC e, vista la diffusione che continua, presenta reclamo al Garante e valuta l’azione civile per l’inibitoria e il risarcimento del danno non patrimoniale. Se la didascalia avesse contenuto offese tali da ledere la reputazione, Tizio avrebbe potuto anche querelare Caio per diffamazione. Diverso e ancora più grave sarebbe stato il caso se la foto fosse stata di natura sessuale: lì sarebbe entrato in gioco l’art. 612-ter, con denuncia penale immediata. Sempronio, amico di Tizio, gli ricorda che la regola di fondo è sempre la stessa: senza un consenso specifico alla pubblicazione, quella foto online non doveva esserci.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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