Testo dell'articoloVigente
Risposta secca
No, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può prendersi tutto il saldo. Dipende da quando lo stipendio o la pensione è stato accreditato. Le mensilità già accreditate prima del pignoramento sono protette: resta impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2026 circa 1.638 euro), e il creditore può toccare solo l’eventuale eccedenza. La mensilità accreditata alla data o dopo il pignoramento, invece, è aggredibile, ma solo nei limiti di legge (di regola un quinto, ridotto per i debiti fiscali). In nessun caso possono azzerare il conto se ci sono dentro emolumenti da lavoro o pensione.
Il punto che quasi nessuno spiega: pignorare lo stipendio è diverso da pignorare il conto
La confusione nasce qui. Esistono due operazioni completamente diverse, con regole diverse.
Nel pignoramento dello stipendio o della pensione alla fonte, il creditore notifica l’atto direttamente al datore di lavoro o all’INPS. Da quel momento il terzo (datore o ente previdenziale) trattiene ogni mese una quota dalla busta paga o dal cedolino, prima ancora che il denaro arrivi al lavoratore. Si colpisce il flusso mensile, e si applicano i limiti del quinto (o quelli ridotti dell’Agente della Riscossione).
Nel pignoramento del saldo del conto corrente, invece, il creditore notifica l’atto alla banca. Qui non si colpisce il flusso, ma il denaro fermo sul conto in un dato istante: il saldo. Il problema è che dentro quel saldo possono esserci proprio gli stipendi e le pensioni già ricevuti nei mesi precedenti. Per evitare che il debitore resti senza il minimo vitale, la legge ha introdotto una protezione apposita, contenuta nei commi 7 e 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
In sintesi: una cosa è trattenere una quota dello stipendio in arrivo; altra cosa è aggredire i risparmi già accreditati sul conto. Sono soggetti a tutele distinte.
La regola del triplo dell’assegno sociale (art. 545, commi 7-8, c.p.c.)
L’articolo 545 del codice di procedura civile, al comma 8, stabilisce una distinzione netta a seconda del momento dell’accredito:
- Somme accreditate PRIMA del pignoramento. Lo stipendio, il salario, le altre indennità da lavoro o la pensione che risultavano già sul conto al momento della notifica del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. La somma pari al triplo dell’assegno sociale resta intoccabile: è una franchigia che il debitore conserva sempre.
- Somme accreditate ALLA DATA o DOPO il pignoramento. Le mensilità che entrano sul conto al momento del pignoramento o successivamente seguono i limiti ordinari previsti dai commi precedenti dell’articolo 545 (e dalle norme speciali): per lo stipendio, di regola, il limite è il quinto; per la pensione opera invece la sua specifica soglia di impignorabilità.
Quanto vale, in concreto, il triplo dell’assegno sociale? L’assegno sociale per il 2026 è pari a 546,24 euro al mese. Il triplo è quindi circa 1.638 euro: è questa la somma che, sul saldo del conto alimentato da stipendi o pensioni già accreditati, non può essere toccata.
Attenzione a un dettaglio pratico: la protezione opera per le somme che hanno origine in stipendio o pensione. Se sul conto confluiscono anche altre entrate (un bonifico di un parente, un rimborso, denaro contante versato), su quelle la franchigia del triplo non si applica automaticamente. Per questo è importante poter dimostrare la provenienza delle somme.
I limiti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sullo stipendio (art. 72-ter DPR 602/1973)
Quando a procedere è l’Agente della Riscossione per debiti fiscali (cartelle, avvisi di accertamento esecutivi), sul flusso di stipendio e salario non si applica il quinto pieno, ma i limiti ridotti dell’articolo 72-ter del DPR 602/1973. Questi limiti sono più favorevoli al debitore rispetto a quelli di un creditore privato:
- Un decimo (1/10) dello stipendio, per importi fino a 2.500 euro;
- Un settimo (1/7) dello stipendio, per importi oltre 2.500 e fino a 5.000 euro;
- Un quinto (1/5) dello stipendio, per importi superiori a 5.000 euro.
L’articolo 72-ter contiene anche una tutela poco conosciuta: in caso di accredito dello stipendio sul conto corrente, gli obblighi della banca pignorata non si estendono all’ultimo emolumento accreditato a quel titolo. In pratica l’ultima mensilità già arrivata gode di una protezione ulteriore. È bene tenere presente che si tratta di una disciplina tecnica, la cui applicazione concreta dipende dalla situazione specifica.
Il punto chiave da capire è che questi limiti ridotti dell’Agente della Riscossione riguardano il pignoramento dello stipendio come flusso (cioè presso il datore di lavoro). Quando invece si discute del saldo del conto dove lo stipendio è già finito, torna in primo piano la regola del triplo dell’assegno sociale dell’articolo 545.
Un esempio numerico
Supponiamo che sul conto, al momento della notifica del pignoramento, ci sia un saldo di 2.500 euro, interamente proveniente dagli stipendi accreditati nei mesi precedenti.
- La franchigia impignorabile è il triplo dell’assegno sociale, cioè circa 1.638 euro.
- La parte eccedente è quindi: 2.500 – 1.638 = circa 862 euro.
- Su quei circa 862 euro il creditore può soddisfarsi; i 1.638 euro restano al debitore.
Se invece il saldo è di soli 1.500 euro e proviene da stipendi accreditati prima del pignoramento, l’intero importo è sotto la soglia del triplo: in linea di principio nulla è pignorabile da quel saldo. Diverso il caso della mensilità in arrivo dopo il pignoramento, che segue invece il limite del quinto: su uno stipendio di 1.500 euro accreditato dopo, la quota aggredibile sarebbe pari a circa un quinto, ferme restando le riduzioni dell’articolo 72-ter quando procede l’Agente della Riscossione.
Gli importi servono solo a mostrare il meccanismo: il calcolo concreto dipende dalla data esatta degli accrediti, dalla provenienza delle somme e dal tipo di credito.
Cosa fare per difendersi
Il pignoramento del conto non è automaticamente legittimo per l’intero saldo: spesso la banca, per prudenza, blocca somme superiori a quelle realmente pignorabili. Per questo il debitore deve attivarsi.
- Verifica la provenienza del saldo. Recupera gli estratti conto e individua quali somme derivano da stipendio o pensione e quando sono state accreditate rispetto alla data del pignoramento. È la prova su cui si fonda la tutela.
- Istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di impignorabilità. Si chiede al giudice di dichiarare impignorabile la parte di saldo protetta dalla franchigia del triplo dell’assegno sociale, così da liberarla.
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Se ritieni che il pignoramento sia in tutto o in parte illegittimo (somme impignorabili, vizi dell’atto, importo eccedente), puoi proporre opposizione nelle forme e nei termini di legge.
- Verifica la regolarità della pretesa fiscale. Quando il debito deriva da cartelle, controlla la notifica, la prescrizione e l’eventuale possibilità di rateizzazione o sospensione, che può incidere sulla procedura.
Data la delicatezza dei termini e la tecnicità degli atti, è opportuno farsi assistere da un professionista: un errore sui tempi può precludere la difesa.
Caso pratico: il conto di Tizio
Tizio ha un debito fiscale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli pignora il conto corrente. Al momento della notifica alla banca, il saldo è di 2.000 euro, frutto dello stipendio di Tizio accreditato il mese precedente. La banca, per prudenza, blocca l’intero importo e Tizio si vede il conto congelato.
Tizio recupera l’estratto conto e dimostra che quei 2.000 euro derivano da stipendio accreditato prima del pignoramento. Si applica quindi la franchigia del triplo dell’assegno sociale (circa 1.638 euro): pignorabile è soltanto l’eccedenza, cioè circa 362 euro. Con un’istanza al giudice dell’esecuzione, Tizio ottiene la dichiarazione di impignorabilità della quota protetta e il dissequestro di circa 1.638 euro.
Diverso il caso di Caio, che dopo il pignoramento riceve sullo stesso conto la mensilità successiva: quella nuova somma non gode della franchigia del triplo, ma segue il limite del quinto, ulteriormente ridotto se procede l’Agente della Riscossione. Sempronio, invece, riceve sul conto un bonifico del fratello: quella somma, non avendo origine in stipendio o pensione, non beneficia della protezione dell’articolo 545 e resta pignorabile secondo le regole ordinarie.
Domande frequenti
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può svuotare del tutto il conto se dentro c’è lo stipendio?
No. Se sul conto ci sono stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento, resta impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale (nel 2026 circa 1.638 euro). Solo l’eventuale eccedenza può essere aggredita.
Qual è la differenza tra pignorare lo stipendio e pignorare il conto?
Il pignoramento dello stipendio colpisce il flusso mensile presso il datore o l’INPS, con i limiti del quinto (ridotti per i debiti fiscali ex art. 72-ter). Il pignoramento del conto colpisce il saldo già presente in banca: se è fatto di stipendi o pensioni già accreditati, vale la franchigia del triplo dell’assegno sociale.
La mensilità che arriva dopo il pignoramento è protetta?
Sì, ma in modo diverso. Le somme accreditate alla data o dopo il pignoramento non godono della franchigia del triplo: sono aggredibili nei limiti ordinari, di regola il quinto, con le riduzioni dell’art. 72-ter quando procede l’Agente della Riscossione.
Cosa devo fare se la banca mi ha bloccato tutto il conto?
Recupera gli estratti conto per dimostrare l’origine e la data degli accrediti, poi presenta un’istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di impignorabilità della somma protetta. Se il pignoramento è in tutto o in parte illegittimo, valuta l’opposizione nei termini di legge, possibilmente con l’assistenza di un professionista.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.