Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca: chiedi tutto al venditore, non al corriere

Se hai comprato online e il pacco non è mai arrivato (oppure il tracking dice “consegnato” ma tu non hai ricevuto nulla), il tuo interlocutore è il venditore, non il corriere. Fino al momento in cui entri materialmente in possesso del bene, il rischio della perdita o del danneggiamento durante il trasporto resta a carico del venditore: se il pacco si smarrisce per strada, è lui che deve rispedire o rimborsare.

In pratica: scrivi al venditore, chiedi la nuova consegna o il rimborso; se non consegna entro il termine, lo diffidi assegnandogli un termine supplementare e, decorso invano, risolvi il contratto e pretendi indietro tutte le somme pagate. Il fatto che il sistema del corriere segni “consegnato” non basta: la prova della consegna effettiva spetta al venditore, non a te.

Il termine di consegna: art. 61 Codice del Consumo

Il punto di partenza è l’art. 61 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). La regola è semplice: salvo che le parti abbiano concordato un termine diverso, il professionista deve consegnare i beni senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, cioè dal momento dell’ordine.

Risorsa gratuita
Scadenzario fiscale 2026 (PDF)
  • Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Cosa succede se questo termine scade e il pacco non c’è? La norma prevede un meccanismo a due passi:

  1. Il consumatore invita il venditore a consegnare entro un termine supplementare adeguato alle circostanze (per esempio dieci o quindici giorni). È la cosiddetta diffida.
  2. Se anche questo termine supplementare decorre invano, il consumatore ha diritto a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

In alcuni casi puoi saltare il termine supplementare e risolvere subito: se il venditore ha espressamente rifiutato di consegnare, se il rispetto del termine era essenziale considerate tutte le circostanze, oppure se tu avevi comunicato prima dell’ordine che la consegna entro una certa data era per te essenziale (pensa a un regalo per una data precisa). In queste ipotesi, mancata la consegna nel termine pattuito o nei 30 giorni, hai diritto a sciogliere il contratto immediatamente.

La conseguenza pratica della risoluzione è netta: il professionista deve rimborsarti tutte le somme versate senza ingiustificato ritardo.

Il passaggio del rischio: art. 63 Codice del Consumo

Qui sta il cuore della questione, ed è la norma che spesso il consumatore non conosce. L’art. 63 del Codice del Consumo regola il cosiddetto passaggio del rischio.

Nei contratti in cui il professionista deve spedire i beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo – o un terzo da lui designato, diverso dal vettore – entra materialmente in possesso dei beni.

Tradotto: finché il pacco è in viaggio, il rischio è del venditore. Se il corriere lo perde, lo smarrisce, te lo distrugge o lo consegna a qualcun altro, la perdita ricade sul venditore, non su di te. Tu hai pagato per ricevere un bene a casa: finché quel bene non è nelle tue mani, l’operazione non è completata e il rischio non si è spostato.

È bene conoscere anche l’unica vera eccezione, perché serve a non confondersi. Il rischio passa già al momento della consegna al vettore quando il corriere è stato scelto dal consumatore e tale scelta non era tra quelle proposte dal venditore. È un caso raro nell’e-commerce ordinario: se compri su un sito e accetti il corriere che il sito ti propone (anche se ti fa scegliere tra più opzioni offerte dal venditore stesso), non rientri nell’eccezione e quindi il rischio resta del venditore fino alla consegna a te.

Una notazione tecnica utile: questa regola deroga al principio generale per cui la cosa perisce per il proprietario (res perit domino) e sostituisce il criterio della proprietà con quello della consegna materiale. Il legislatore ha volutamente usato la parola “perdita” (e non solo “perimento”) proprio per coprire anche lo smarrimento del pacco, non solo la sua distruzione.

Perché risponde il venditore e non il corriere

Molti negozi online, di fronte a un pacco perso, rispondono: “Si rivolga al corriere”. È una risposta comoda per loro, ma giuridicamente scorretta. Il motivo è semplice e va capito bene.

Tu hai un rapporto contrattuale con il venditore: gli hai dato i soldi, lui ti deve il bene. Tu non hai nessun contratto con il corriere: il corriere è stato scelto e incaricato dal venditore, non da te. Il rapporto tra venditore e corriere è una faccenda interna che riguarda loro due e non ti coinvolge. Sarà semmai il venditore, dopo averti rimborsato o rispedito la merce, a rivalersi sul corriere per il danno subìto.

Per questo l’invito “contatti direttamente il vettore” è da considerarsi illegittimo: il tuo unico interlocutore obbligato è il venditore. A lui chiedi nuova consegna o rimborso; lui non può scaricare su di te un problema che la legge mette a suo carico.

Il caso “risulta consegnato ma non ricevuto”

Questo è il caso più insidioso, perché il venditore tende a dire: “Il tracking segna consegnato, quindi per noi è tutto a posto”. Non è così.

Lo stato “consegnato” è soltanto un’indicazione fornita dal corriere: è un dato del sistema di tracciamento, non una prova legale incontrovertibile che tu abbia effettivamente ricevuto il pacco. L’onere della prova della consegna grava sul venditore. È lui che, se sostiene di aver adempiuto, deve dimostrare che il bene è entrato nella tua disponibilità: ricevuta firmata da te o da persona da te autorizzata, fotografia della consegna, riscontro documentale verificabile.

Se il venditore non riesce a fornire questa prova – per esempio perché la “firma” non è la tua, perché il pacco è stato lasciato a un vicino non autorizzato, o perché la foto del corriere ritrae un indirizzo che non è il tuo – allora la consegna giuridicamente non si è perfezionata e tu resti creditore del bene (o del rimborso). Quando contesti, quindi, chiedi per iscritto al venditore la prova concreta della consegna: spesso è proprio in questo passaggio che la posizione del venditore si sgretola.

Come ottenere il rimborso, passo per passo

Ecco la sequenza ordinata da seguire, dalla più semplice alla più formale.

  1. Reclamo scritto al venditore. Contatta il venditore (email, modulo del sito, area ordini) descrivendo il problema: pacco non arrivato oppure risultante consegnato ma non ricevuto. Chiedi nuova consegna oppure rimborso e, nel caso “consegnato”, pretendi la prova della consegna. Conserva data e copia di tutto.
  2. Diffida con termine supplementare. Se il venditore non risponde o nega, invialgli una diffida formale (meglio via PEC o raccomandata) in cui lo inviti a consegnare entro un termine supplementare adeguato, avvertendo che, decorso invano, considererai il contratto risolto e chiederai il rimborso. È il passaggio richiesto dall’art. 61.
  3. Risoluzione e richiesta di rimborso. Scaduto invano il termine supplementare, comunica per iscritto la risoluzione del contratto e chiedi la restituzione di tutte le somme pagate senza ingiustificato ritardo. Se ricorri all’ipotesi di risoluzione immediata (rifiuto espresso, termine essenziale), salti il passaggio del termine supplementare.
  4. Storno del pagamento. Se hai pagato con carta o con sistemi che offrono tutela, valuta la procedura di contestazione dell’addebito (chargeback) o di protezione acquisti messa a disposizione dal circuito di pagamento.
  5. Strumenti esterni. Se il venditore resta inerte, puoi appoggiarti a un’associazione dei consumatori, attivare una procedura di conciliazione stragiudiziale, oppure – come ultima via – agire per il recupero del credito davanti al giudice competente per i piccoli importi.

Il ruolo del marketplace

Se hai comprato non direttamente dal sito del venditore ma tramite un marketplace (una piattaforma che ospita venditori terzi), hai una corsia in più. Molte piattaforme offrono programmi di protezione dell’acquirente che intervengono proprio quando il pacco non arriva o arriva danneggiato, rimborsando l’acquirente e gestendo poi internamente la posizione del venditore terzo.

Apri quindi una contestazione attraverso gli strumenti della piattaforma, rispettando i tempi indicati. Attenzione però: queste protezioni sono un canale aggiuntivo e pratico, ma non sostituiscono né riducono i tuoi diritti di legge nei confronti del venditore. Restano fermi il termine di consegna dell’art. 61 e il passaggio del rischio dell’art. 63: il marketplace è una scorciatoia operativa, non l’unica strada.

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio ordina un elettrodomestico su un negozio online e paga 400 euro. Il sito indica la consegna in pochi giorni. Passano tre settimane e il pacco non arriva; il tracking è fermo. Tizio scrive al venditore, che si trincera dietro un “deve sentire il corriere”. Tizio sa di avere ragione: il rischio del trasporto, ai sensi dell’art. 63, è del venditore finché lui non riceve il bene. Trascorsi i 30 giorni, invia una diffida assegnando quindici giorni; scaduti invano, comunica la risoluzione del contratto. Il venditore è tenuto a restituirgli i 400 euro senza ingiustificato ritardo.

Caio ordina un paio di scarpe. Il tracking dice “consegnato e firmato”, ma Caio non ha ricevuto nulla ed era al lavoro. Chiede al venditore la prova della consegna: la firma sulla ricevuta non è la sua e la foto del corriere ritrae un portone diverso. Poiché l’onere della prova della consegna è del venditore e questa prova manca, Caio resta creditore: chiede e ottiene la nuova spedizione, in alternativa il rimborso.

Sempronio, invece, ha fatto una cosa particolare: ha pregato il negozio di affidare il pacco a un suo corriere di fiducia, scelto da lui e non tra le opzioni offerte dal sito. Il pacco si perde. Qui si applica l’eccezione dell’art. 63: avendo Sempronio scelto autonomamente un vettore non proposto dal venditore, il rischio era passato a lui già alla consegna al corriere. Sempronio non può rivalersi sul venditore, ma conserva i propri diritti verso il vettore che ha smarrito il pacco. È l’eccezione che conferma la regola: nel normale acquisto online, dove il corriere lo sceglie il venditore, il rischio resta del venditore.

Domande frequenti

Il venditore mi dice di rivolgermi al corriere: devo farlo?

No. Non hai alcun contratto con il corriere, che è stato scelto e incaricato dal venditore. Il tuo unico interlocutore obbligato è il venditore: a lui chiedi nuova consegna o rimborso. Sarà semmai lui a rivalersi sul corriere.

Il tracking segna “consegnato”: ho perso ogni diritto?

No. Lo stato “consegnato” è un’indicazione del corriere, non la prova legale che tu abbia ricevuto il bene. L’onere di provare la consegna effettiva è del venditore: chiedigli per iscritto ricevuta firmata o riscontro verificabile. Se non li ha, resti creditore del bene o del rimborso.

Entro quanto deve consegnare il venditore?

Salvo diverso accordo, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni dall’ordine (art. 61). Se non rispetta il termine, lo diffidi assegnandogli un termine supplementare; decorso invano, puoi risolvere il contratto e chiedere il rimborso di tutte le somme pagate.

Posso annullare subito senza dare un secondo termine?

Sì, in alcuni casi: se il venditore ha espressamente rifiutato di consegnare, se il rispetto del termine era essenziale, o se avevi comunicato prima dell’ordine che una certa data di consegna era per te essenziale. In queste ipotesi puoi risolvere immediatamente senza concedere il termine supplementare.

Hai un caso concreto?
Questa guida spiega la regola.
Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

Richiedi una consulenza →

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.