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Risposta secca
Sì: il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio è un reato, previsto dall’art. 570-bis del codice penale. Quando le inadempienze riguardano il mantenimento dei figli minori si procede d’ufficio: basta una denuncia (o anche una segnalazione) e il pubblico ministero deve agire, senza bisogno di querela. Attenzione però: il processo penale punisce l’ex, ma non ti restituisce i soldi. Per recuperare il credito serve la strada civile (pignoramento, ordine ex art. 156 c.c.). Di regola la mossa più efficace è affiancare il penale al recupero civile, non scegliere l’uno o l’altro.
Cosa puniscono l’art. 570 e l’art. 570-bis c.p.
Le norme da conoscere sono due e non vanno confuse, perché hanno presupposti molto diversi.
Art. 570 c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare
È la fattispecie «madre». Punisce, tra l’altro, chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ai figli inabili al lavoro o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. Il punto critico è che qui i «mezzi di sussistenza» sono una cosa diversa e più ristretta dell’assegno di mantenimento civile: indicano il minimo indispensabile per vivere (vitto, alloggio, cure, vestiario essenziale). Per condannare occorre la prova dello stato di bisogno del beneficiario e che proprio l’inadempimento dell’obbligato abbia causato la mancanza di quel minimo vitale.
Art. 570-bis c.p. – mancato versamento dell’assegno
È la norma costruita su misura per il tuo caso. Punisce il coniuge (o l’ex) che si sottrae all’obbligo di corrispondere ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, divorzio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure che viola gli obblighi economici in materia di affidamento dei figli. La differenza decisiva: per il 570-bis non serve provare lo stato di bisogno di chi avrebbe dovuto ricevere i soldi. Il reato si configura per il semplice inadempimento dell’assegno stabilito dal giudice, a prescindere dal fatto che il beneficiario sia o meno in difficoltà economica. Secondo la giurisprudenza la tutela copre non solo l’assegno mensile, ma anche le spese straordinarie per i figli (purché necessarie e non meramente voluttuarie).
In pratica: se l’ex semplicemente non versa l’assegno fissato in sentenza o nei provvedimenti di separazione/divorzio, la strada naturale è il 570-bis, molto più agevole da provare rispetto al 570 perché ti basta dimostrare che esiste un provvedimento del giudice e che non è stato rispettato.
Quando è querela e quando si procede d’ufficio
È il nodo che cambia tutta la strategia. La regola da tenere a mente:
- Inadempienze che riguardano i figli minori (o figli incapaci): si procede d’ufficio. Non serve fare querela: è sufficiente una denuncia o anche una semplice segnalazione che faccia arrivare la notizia di reato alla Procura, che a quel punto è obbligata ad attivarsi.
- Inadempienze che riguardano solo l’assegno per l’ex coniuge (senza figli minori coinvolti): qui la procedibilità può essere a querela della persona offesa, con i relativi termini.
Questa distinzione è stata di recente al centro di un giudizio della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 96 del 2026 (depositata il 5 giugno 2026), la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Varese, che chiedeva di trasformare il 570-bis in reato sempre procedibile a querela. Risultato: per le condotte che incidono sul mantenimento dei figli minori resta ferma la procedibilità d’ufficio. È una conferma importante per il genitore creditore: quando ci sono di mezzo i figli minori, lo Stato si fa carico dell’azione penale anche senza una tua iniziativa formale di querela.
Cosa rischia concretamente l’ex
Il 570-bis richiama le pene previste dall’art. 570 c.p. Sul piano astratto si tratta della reclusione fino a un anno oppure della multa (in linea con la cornice edittale dell’art. 570, da circa 103 a 1.032 euro), pene che in alcune ipotesi possono applicarsi anche congiuntamente. Sono pene non altissime, e questo va detto con onestà: difficilmente l’ex finirà in carcere per un assegno non pagato. La pena può essere sospesa, convertita o ridotta.
Però le conseguenze pratiche per l’obbligato sono più pesanti di quanto la sola pena lasci pensare:
- una condanna penale con iscrizione nel casellario giudiziale, con tutto ciò che comporta (concorsi pubblici, certificati, alcune professioni);
- la pressione del procedimento: spesso l’apertura del fascicolo o l’avviso di conclusione indagini spinge l’inadempiente a mettersi in regola per evitare il processo;
- la possibilità, in sede penale, di costituirsi parte civile e ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno derivante dal reato.
Un punto chiave da capire, e da ricordare bene: il penale non sostituisce il recupero civile del credito. Anche se l’ex viene condannato, la sentenza penale non «trasforma» automaticamente in denaro le rate non pagate. Per incassare le somme arretrate devi comunque azionare gli strumenti civili. Per questo conviene quasi sempre muoversi su due binari.
Penale o civile? In genere: entrambi
Sono due strade con obiettivi diversi e complementari.
La strada civile (quella che ti restituisce i soldi)
- Pignoramento: la sentenza o il provvedimento del giudice che fissa l’assegno è già titolo esecutivo. Con esso puoi pignorare lo stipendio, il conto corrente o altri beni dell’ex per recuperare le rate non versate.
- Ordine di pagamento diretto al terzo (art. 156 c.c.): il giudice può ordinare al datore di lavoro dell’obbligato (o a chi gli deve somme periodiche, come l’INPS) di versare direttamente a te una parte di quanto spetterebbe all’ex. È uno strumento molto efficace, perché intercetta il reddito alla fonte e ti mette al riparo dai ritardi cronici.
- Il giudice può inoltre disporre idonee garanzie a tutela del credito.
La strada penale (quella che punisce e fa pressione)
Serve a sanzionare il comportamento, a far pesare la deterrenza e, dove la situazione è bloccata, a smuovere un inadempiente che ignora le diffide civili. Non è lo strumento per «farsi pagare», ma per far rispettare il provvedimento.
La scelta tipica del genitore creditore ben consigliato è quindi attivarli in parallelo: si avvia il recupero civile (per incassare) e, se l’inadempimento è serio e reiterato, si presenta anche la denuncia penale (per punire e fare pressione). Va valutato caso per caso: se l’ex ha redditi pignorabili, spesso la via civile basta da sola; se è un inadempiente cronico, «sparito» o che nasconde i redditi, il penale diventa una leva importante.
Come si denuncia e quali sono i termini
La procedura è più semplice di quanto si tema.
- Raccogli la documentazione: la sentenza o il verbale di separazione/divorzio che fissa l’assegno, il prospetto dei pagamenti mancati o parziali, gli estratti conto, le eventuali diffide già inviate. La prova del reato 570-bis è essenzialmente documentale: provvedimento del giudice + inadempimento.
- Presenta la denuncia o la querela: si può depositare presso qualsiasi ufficio di Polizia, Carabinieri o direttamente in Procura. Per i casi a procedibilità d’ufficio (figli minori) basta una denuncia; dove serve la querela occorre la manifestazione espressa della volontà di punire.
- Rispetta i termini della querela: quando il reato è procedibile a querela, il termine è di tre mesi dal giorno in cui hai avuto piena conoscenza del fatto. Poiché l’omesso mantenimento è considerato un reato permanente, finché l’inadempimento prosegue il termine non inizia a decorrere: i tre mesi si calcolano dalla cessazione della condotta. Nei casi d’ufficio, invece, questo termine non è un ostacolo, perché non è richiesta la querela.
Non è obbligatorio l’avvocato per depositare la denuncia, ma è fortemente consigliato farsi assistere, soprattutto per coordinare il penale con il recupero civile ed eventualmente costituirsi parte civile.
Caso pratico
Tizio e Caia divorziano. Il giudice fissa a carico di Tizio un assegno di 600 euro al mese per il figlio minore Sempronio. Per qualche mese Tizio paga, poi smette del tutto: in un anno accumula 4.800 euro di arretrati e non risponde alle diffide di Caia.
Cosa può fare Caia?
- Sul piano penale: poiché l’inadempimento riguarda il figlio minore, il reato è quello dell’art. 570-bis c.p. ed è procedibile d’ufficio. A Caia basta presentare una denuncia ai Carabinieri allegando la sentenza di divorzio e gli estratti conto: non deve provare che Sempronio sia in stato di bisogno, è sufficiente l’inadempimento del provvedimento. La Procura attiva l’azione penale.
- Sul piano civile: in parallelo, Caia usa la sentenza di divorzio come titolo esecutivo per recuperare i 4.800 euro. Scopre che Tizio è lavoratore dipendente: chiede al giudice, ex art. 156 c.c., di ordinare al datore di lavoro di trattenere e versarle direttamente una quota dello stipendio, sia per gli arretrati sia per le rate future. Così smette di dipendere dalla buona volontà di Tizio.
Risultato: la via civile le restituisce i soldi (passati e futuri), la via penale punisce Tizio e gli fa capire che continuare a non pagare ha conseguenze concrete. Se invece il mancato pagamento avesse riguardato solo l’assegno per l’ex coniuge (senza figli minori), Caia avrebbe dovuto valutare la querela entro i termini e ragionare se la pressione penale valesse la candela rispetto al solo recupero civile.
Domande frequenti
Se l’ex dice di non avere soldi, il reato esiste comunque?
Non automaticamente. Il reato presuppone il dolo, cioè la volontà di sottrarsi all’obbligo. La giurisprudenza riconosce che l’impossibilità assoluta e incolpevole di pagare può escludere il dolo. Però non basta affermare di essere in difficoltà: l’obbligato deve dimostrare un’impossibilità reale, totale e non a lui imputabile. Una semplice riduzione di reddito o «avere altre spese» non lo scrimina.
Devo prima tentare il recupero civile per poter denunciare?
No. Penale e civile sono indipendenti: puoi denunciare anche senza aver avviato il pignoramento, e viceversa. Tuttavia, dal punto di vista pratico, avere già inviato diffide e tentato il recupero rafforza la posizione e documenta la condotta dell’inadempiente.
La condanna penale mi fa recuperare i soldi arretrati?
Non direttamente. La condanna punisce l’ex, e costituendoti parte civile puoi ottenere il riconoscimento di un risarcimento del danno; ma per incassare materialmente le somme dovute (arretrati e rate future) devi comunque utilizzare gli strumenti civili di recupero. È il motivo per cui penale e civile vanno spesso insieme.
Vale anche se l’ex paga ma in ritardo o solo in parte?
Il pagamento parziale o tardivo non mette automaticamente al riparo dell’inadempiente, soprattutto quando incide sulle esigenze dei figli; la giurisprudenza valuta caso per caso la gravità e la sistematicità del comportamento. Conviene documentare con precisione ogni rata mancata o ridotta.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.