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La risposta in breve
L’eredità giacente è il patrimonio di una persona morta (beni e debiti) che nessuno ha ancora accettato e di cui il chiamato all’eredità non ha il possesso. In questa fase di vuoto il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione nomina un curatore, che fa l’inventario, amministra i beni e — previa autorizzazione del giudice — paga i debiti.
Per i due lettori di questa guida la sostanza è questa. Se sei un parente lontano chiamato che non ha ancora deciso se accettare, la giacenza serve a custodire il patrimonio senza che tu perda il diritto di scegliere e senza che tu risponda con i tuoi beni. Se sei un creditore del defunto che vuole essere pagato, puoi essere tu stesso a chiedere al tribunale la nomina del curatore e poi presentare (insinuare) il tuo credito: è la strada per trovare un interlocutore quando gli eredi spariscono.
Quando si apre l’eredità giacente (art. 528 c.c.)
L’art. 528 del Codice civile fissa due presupposti che devono ricorrere insieme:
- Il chiamato all’eredità non ha ancora accettato. La successione si è aperta con la morte, ma chi è chiamato a succedere (per testamento o per legge) non ha ancora detto sì, né in modo espresso né in modo tacito.
- Il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari. Il possesso va inteso in senso materiale: deve mancare un rapporto di fatto tra il chiamato e i beni. Chi invece detiene già la casa o i conti del defunto, di regola, non dà luogo a giacenza ma a regole diverse (è il chiamato nel possesso dei beni).
Quando questi presupposti ci sono, il patrimonio resta «sospeso»: c’è una massa di beni e debiti senza un titolare che la gestisca. L’istituto serve proprio a evitare questo vuoto, conservando il patrimonio nell’interesse di chi alla fine accetterà e dei creditori.
Giacenza e diritto di accettare: cosa cambia per il chiamato
Importante per il parente lontano: la nomina del curatore non ti fa perdere il diritto di accettare. Quel diritto, di regola, si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. La giacenza non ti obbliga a nulla: puoi prenderti il tempo per capire se nell’eredità prevalgono i beni o i debiti, e nel frattempo qualcuno custodisce il patrimonio al posto tuo.
Chi nomina il curatore e come
La nomina spetta al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (cioè dell’ultimo domicilio del defunto). Il tribunale provvede con decreto, su istanza di chiunque vi abbia interesse oppure d’ufficio.
Chi può presentare l’istanza di nomina:
- i creditori del defunto, che hanno tutto l’interesse a trovare un soggetto a cui chiedere il pagamento;
- gli altri chiamati o eredi che non sono nel possesso dei beni;
- i legatari e in generale chiunque vanti un interesse sul patrimonio del defunto.
Una volta verificati i presupposti, il giudice dichiara giacente l’eredità e nomina il curatore con decreto. Il curatore, per assumere l’incarico, presta giuramento davanti al giudice e da quel momento inizia a gestire il patrimonio sotto la vigilanza del tribunale.
Cosa fa il curatore (artt. 529, 530, 531 c.c.)
Il curatore non è il proprietario dell’eredità: è un amministratore che agisce nell’interesse di chi accetterà e dei creditori, sempre sotto il controllo del giudice.
Gli obblighi del curatore (art. 529 c.c.)
L’art. 529 elenca i compiti del curatore. Egli è tenuto a:
- compiere l’inventario dell’eredità;
- esercitare e promuovere le ragioni dell’eredità (per esempio riscuotere crediti del defunto) e rispondere alle domande proposte contro di essa;
- amministrare il patrimonio con diligenza;
- depositare il denaro trovato nell’eredità o ricavato dalla vendita di beni mobili o immobili presso un ufficio postale o un istituto di credito designato dal tribunale;
- rendere conto della propria amministrazione.
Inventario, amministrazione e rendiconto (art. 531 c.c.)
L’art. 531 richiama, per l’inventario e l’amministrazione, le stesse regole previste per l’erede che accetta con beneficio d’inventario. Il primo atto è dunque l’inventario dei beni; il rendiconto è la forma di controllo che creditori, legatari e interessati possono esercitare sulla gestione, ed è approvato dal tribunale che vigila sull’operato.
Il pagamento dei debiti (art. 530 c.c.)
Questo è il punto chiave per il creditore. L’art. 530 stabilisce che il curatore, fatto l’inventario e ottenuta l’autorizzazione del tribunale, può procedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Il curatore paga i creditori e i legatari man mano che si presentano, ma sempre con la previa autorizzazione del giudice. Se però c’è opposizione di creditori o legatari, si passa alla liquidazione dell’eredità secondo le regole previste per l’eredità accettata con beneficio d’inventario.
Tradotto: il curatore non paga «a sportello» chi grida più forte. Paga in modo ordinato e autorizzato; e se più creditori si contendono un patrimonio che potrebbe non bastare per tutti, si apre una liquidazione che punta a una soddisfazione regolata dei crediti.
Gli obblighi fiscali: la dichiarazione di successione
Tra i compiti del curatore c’è anche la dichiarazione di successione a fini fiscali. Il termine ordinario per presentarla è di dodici mesi (art. 31 del Testo unico sulle successioni e donazioni). Per il curatore, però, i dodici mesi non decorrono dalla morte ma dal giorno in cui ha avuto notizia legale della propria nomina. Il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione e a versare l’imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.
Come finisce la giacenza
La giacenza è una situazione temporanea, ponte tra l’apertura della successione e l’individuazione di un titolare stabile. Può chiudersi in due modi.
Con l’accettazione dell’erede (art. 532 c.c.)
L’art. 532 prevede che la curatela cessa quando l’eredità è stata accettata. Quando il chiamato accetta — in forma espressa o tacita, pura e semplice o con beneficio d’inventario — non c’è più ragione che esista il curatore: il nuovo titolare del patrimonio subentra e la giacenza finisce. Da quel momento è l’erede a rispondere dei debiti, secondo le regole del tipo di accettazione che ha scelto.
Con la devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.)
Se invece nessuno accetta — perché mancano del tutto eredi, oppure perché tutti i chiamati rinunciano o lasciano prescrivere il diritto di accettare — si arriva all’eredità vacante. L’art. 586 stabilisce che, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto opera automaticamente, per legge, senza bisogno di accettazione e non può essere rinunciato. Punto fondamentale per il creditore: lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (responsabilità intra vires).
In sintesi, la differenza è questa: si parla di eredità giacente finché è incerto se e chi accetterà; si parla di eredità vacante quando è accertato che eredi non ce ne sono, e il patrimonio passa allo Stato.
Il punto di vista del creditore: come farsi pagare
Se sei un creditore del defunto e gli eredi si sono volatilizzati, la giacenza è la tua leva. Il percorso tipico è questo:
- Verifica i presupposti. Controlla che nessuno abbia accettato e che i chiamati non siano nel possesso dei beni: è la condizione perché l’eredità sia giacente (art. 528).
- Presenta l’istanza di nomina del curatore. Rivolgiti al tribunale del luogo di apertura della successione chiedendo, come soggetto interessato, la nomina del curatore. È il modo per ottenere un interlocutore legittimato a gestire i beni e a pagare.
- Insinua il tuo credito. Una volta nominato il curatore, fai valere il tuo credito presentandolo nella procedura, con i documenti che lo provano. Il curatore, fatto l’inventario e con l’autorizzazione del giudice, potrà pagarti (art. 530).
- Se i beni non bastano, attendi la liquidazione. In caso di opposizione o di patrimonio insufficiente, si apre la liquidazione secondo le regole del beneficio d’inventario: la soddisfazione avviene in modo ordinato, nei limiti di quanto l’eredità può dare.
- Se l’eredità diventa vacante, ti rivolgerai allo Stato, ma ricordando che risponde solo nei limiti del valore dei beni (art. 586).
Il vantaggio per il creditore è duplice: smette di inseguire eredi irreperibili e ottiene un soggetto controllato dal giudice che amministra e paga secondo regole certe.
Un caso pratico
Tizio muore lasciando un appartamento, un piccolo conto corrente e un debito verso Caio, un fornitore rimasto impagato. Tizio non ha moglie né figli; l’unico parente è Sempronio, un cugino che vive lontano e che, saputo della morte, non sa se nell’eredità prevalgano i beni o i debiti: per questo non accetta e non mette piede nell’appartamento.
Si realizzano i presupposti dell’art. 528: nessuna accettazione, nessun possesso dei beni da parte di Sempronio. Caio, che vuole essere pagato, presenta al tribunale del luogo in cui Tizio aveva l’ultimo domicilio l’istanza di nomina del curatore. Il giudice verifica i presupposti, dichiara giacente l’eredità e nomina un curatore, che giura e prende in carico il patrimonio.
Il curatore fa l’inventario (art. 531), presenta la dichiarazione di successione entro dodici mesi dalla notizia legale della nomina, e amministra i beni. Caio insinua il suo credito; il curatore, ottenuta l’autorizzazione del giudice, lo paga utilizzando le somme del conto e, se serve, vendendo l’immobile (art. 530).
A questo punto due scenari. Se Sempronio accetta l’eredità, la curatela cessa (art. 532) e Sempronio subentra come erede. Se invece Sempronio rinuncia o lascia prescrivere il diritto e non ci sono altri successibili, l’eredità diventa vacante e i beni residui sono devoluti allo Stato (art. 586), che risponde però solo nei limiti del loro valore.
Domande frequenti
Sono un parente lontano: se viene nominato il curatore perdo il diritto di accettare?
No. La giacenza serve a custodire il patrimonio, non a privarti della scelta. Conservi il diritto di accettare, che di regola si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. La curatela cessa proprio quando accetti (art. 532).
Chi paga il curatore e con quali soldi gestisce l’eredità?
Il curatore amministra e attinge dal patrimonio del defunto: il denaro trovato o ricavato dalle vendite va depositato presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal tribunale (art. 529). Il suo compenso e le spese gravano sull’eredità, sotto il controllo del giudice che approva il rendiconto.
Sono creditore: cosa rischio se non chiedo la nomina del curatore?
Rischi di restare senza interlocutore. Finché nessuno accetta e i beni non sono gestiti, non hai un soggetto legittimato a pagarti. Chiedere la nomina del curatore (art. 528) ti consente di insinuare il credito e di farti pagare con l’autorizzazione del giudice (art. 530).
Che differenza c’è tra eredità giacente ed eredità vacante?
La giacenza riguarda la fase in cui è ancora incerto se e chi accetterà: c’è un chiamato che potrebbe ancora dire sì. La vacanza si ha quando è accertato che eredi non ce ne sono (o tutti hanno rinunciato o lasciato prescrivere il diritto): in quel caso l’eredità è devoluta allo Stato per legge, senza accettazione e senza possibilità di rinuncia (art. 586).
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.