Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca

Dipende dal grado di assenza. Se il coerede è semplicemente irreperibile (non risponde, è all’estero, non si fa trovare), gli altri eredi non sono bloccati: la dichiarazione di successione si presenta comunque indicando tutti i chiamati, e la divisione si ottiene per via giudiziale notificando l’atto anche all’irreperibile (notifica per pubblici proclami o ex art. 143 c.p.c., con eventuale curatore speciale). Se invece la persona è scomparsa da tempo, si può chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso (art. 48 c.c.); decorsi due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.), e dopo dieci anni la morte presunta (art. 58 c.c.). In ogni caso esiste sempre una strada: nessun erede irreperibile può paralizzare per sempre l’eredità.

Primo passo: capire in quale dei quattro stati si trova il coerede

La parola “irreperibile” è usata nel linguaggio comune per situazioni molto diverse, che il diritto tratta in modo profondamente differente. Sbagliare inquadramento significa scegliere lo strumento sbagliato e perdere mesi. Distinguiamo quattro stati.

1. Erede semplicemente irreperibile

È il caso più frequente e meno grave. Il coerede esiste, è (presumibilmente) vivo, ma non risponde alle lettere, non si presenta dal notaio, vive all’estero senza recapito, oppure semplicemente si rifiuta di collaborare. Qui non serve alcun procedimento di scomparsa o assenza: la persona è viva e capace, manca solo il suo accordo. Si procede normalmente con la successione e, per uscire dalla comunione ereditaria, con la divisione giudiziale, notificandogli l’atto con le forme previste per chi non si trova.

2. Scomparso (art. 48 c.c.)

Si parla di scomparso quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie. È una situazione più seria della semplice irreperibilità: non è solo che non risponde, è che non si sa più nulla di lui. In questo caso il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore dello scomparso che lo rappresenti nei giudizi, negli inventari, nelle liquidazioni e nelle divisioni in cui ha interesse, e adotti i provvedimenti necessari a conservare il suo patrimonio (art. 48 c.c.). Se lo scomparso ha già un rappresentante legale o un procuratore, la nomina non avviene o avviene solo per gli atti che il procuratore non può compiere.

3. Assente (artt. 49 e ss. c.c.)

Trascorsi due anni dal giorno dell’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda ragionevolmente di avere diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla sua morte possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.). Una volta che la sentenza di assenza diventa eseguibile, il tribunale ordina l’apertura degli eventuali atti testamentari e coloro che sarebbero eredi (legittimi o testamentari) se l’assente fosse morto nel giorno dell’ultima notizia possono chiedere l’immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 50 c.c.). Attenzione: chi ottiene il possesso temporaneo non può vendere, ipotecare o dare in pegno quei beni, salvo necessità e autorizzazione del tribunale. È un possesso “a tempo”, reversibile se l’assente ritorna.

4. Morte presunta (artt. 58 e ss. c.c.)

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno dell’ultima notizia, il tribunale, su istanza del pubblico ministero o di una delle persone legittimate, può dichiarare con sentenza la morte presunta dell’assente, fissata nel giorno cui risale l’ultima notizia (art. 58 c.c.). La sentenza non può comunque essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età. La morte presunta può essere dichiarata anche se non era mai stata pronunciata l’assenza. Esistono poi casi speciali a termine più breve (art. 60 c.c.): scomparsa in operazioni belliche, prigionia, internamento, deportazione o infortunio, in cui la morte è più probabile e quindi i termini si accorciano. Con la morte presunta la successione si apre a tutti gli effetti, come per una morte accertata.

La dichiarazione di successione si presenta comunque

Un punto che genera molta ansia: la dichiarazione di successione si può e si deve presentare anche se un coerede è irreperibile. La dichiarazione fiscale serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate chi sono i chiamati all’eredità e quali beni cadono in successione; non richiede che tutti gli eredi abbiano accettato né che siano fisicamente presenti. Si indicano tutti i chiamati, compreso quello che non si trova, con i dati anagrafici disponibili.

In pratica gli altri eredi presentano la dichiarazione nei termini di legge (di norma entro dodici mesi dall’apertura della successione), inserendo il coerede irreperibile tra i soggetti chiamati. Questo evita sanzioni per omessa dichiarazione e “fotografa” l’asse ereditario. La questione del se e come quel coerede accetterà o riceverà la sua quota è un problema successivo e separato, che si risolve con la divisione e con gli strumenti di rappresentanza. Non confondete i due piani: il piano fiscale (dichiarazione) corre comunque; il piano civilistico (accettazione, divisione, assegnazione delle quote) si gestisce a parte.

La divisione giudiziale e il litisconsorzio necessario

Finché l’eredità resta indivisa, i coeredi sono in comunione ereditaria: nessuno può vendere o disporre liberamente della sua parte di beni specifici. Per uscirne serve la divisione. Se uno dei coeredi è irreperibile, la divisione consensuale (davanti al notaio, con l’accordo di tutti) è impossibile: manca una firma. Resta la divisione giudiziale, cioè la causa davanti al tribunale per sciogliere la comunione.

Qui entra il cardine processuale: l’art. 784 c.p.c. impone il litisconsorzio necessario. La domanda di divisione dell’eredità (o di scioglimento di qualunque altra comunione) deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi o condividenti e degli eventuali creditori opponenti. Questo non significa che tutti debbano promuovere la causa: significa che tutti devono partecipare al giudizio, come attori o come convenuti. Se manca anche un solo coerede, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio. La qualità di litisconsorti necessari permane in ogni fase del processo finché non cessa lo stato di comunione con l’assegnazione delle quote.

Come si “fa partecipare” chi non si trova? Lo si cita comunque, notificandogli l’atto introduttivo con le forme previste per i destinatari irreperibili:

In questo modo il giudizio di divisione può proseguire validamente: il giudice può disporre la stima dei beni, la formazione delle quote e, se i beni non sono comodamente divisibili, la vendita con ripartizione del ricavato. La quota dell’irreperibile non sparisce: viene accantonata e resta a sua disposizione.

Gli strumenti a disposizione degli altri eredi

La scelta tra questi strumenti dipende dalla fotografia concreta: irreperibile ma vivo e che probabilmente accetterà la sua quota (curatore speciale nel giudizio di divisione); scomparso senza notizie (curatore dello scomparso, poi assenza); quota di un chiamato che non si trova e non ha accettato, con beni a rischio abbandono (eredità giacente).

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Muore il padre. Gli eredi sono i tre figli: Tizio, Caio e Sempronio. Tizio e Caio vogliono dividere la casa e i conti correnti, ma Sempronio è emigrato all’estero anni fa e nessuno ha più un suo recapito: non risponde alle lettere, non si presenta dal notaio.

Primo passo, l’inquadramento. Sempronio non è “scomparso” in senso tecnico se semplicemente vive lontano e non collabora: è un coerede irreperibile. Tizio e Caio, entro i termini, presentano la dichiarazione di successione indicando tutti e tre i chiamati, compreso Sempronio, con i dati anagrafici disponibili. Il piano fiscale è a posto.

Per dividere, però, serve l’accordo di tutti, e Sempronio non firma. Tizio e Caio promuovono allora la divisione giudiziale davanti al tribunale. Poiché l’art. 784 c.p.c. impone il litisconsorzio necessario, citano anche Sempronio: visto che residenza e domicilio sono sconosciuti, l’atto gli viene notificato ex art. 143 c.p.c. dopo le ricerche prescritte, e il giudice, su istanza, nomina un curatore speciale (art. 78 c.p.c.) che lo rappresenti nel processo. La causa prosegue: il giudice stima i beni, forma le quote e, non essendo la casa comodamente divisibile in tre, può disporne la vendita con ripartizione del ricavato. La quota di Sempronio viene accantonata: resta sua, a disposizione se ricompare.

Variante. Se invece di Sempronio non si avessero notizie da molti anni e si dubitasse che fosse ancora in vita, Tizio e Caio potrebbero chiedere la nomina di un curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) e, decorsi due anni dall’ultima notizia, la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.), con immissione nel possesso temporaneo dei beni. Dopo dieci anni, la morte presunta (art. 58 c.c.) aprirebbe anche la successione di Sempronio stesso.

Domande frequenti

Posso bloccare la dichiarazione di successione perché un coerede non si trova?

No, ed è anzi un errore aspettare. La dichiarazione di successione si presenta comunque, indicando tutti i chiamati compreso l’irreperibile. Ritardarla espone gli altri eredi a sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione. Il problema dell’accettazione e dell’assegnazione della quota dell’irreperibile è successivo e separato.

Che differenza c’è tra coerede irreperibile e scomparso?

L’irreperibile è (presumibilmente) vivo: semplicemente non collabora, è lontano o non si fa trovare; basta notificargli gli atti con le forme per gli irreperibili. Lo scomparso è chi non compare più nel luogo dell’ultimo domicilio e di cui non si hanno più notizie: lì serve il curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) e, col tempo, la dichiarazione di assenza o di morte presunta.

Se cito in giudizio l’irreperibile e poi ricompare, la divisione è valida?

Sì, se la notifica e l’eventuale nomina del curatore speciale sono state fatte correttamente. La sua quota viene accantonata e resta a sua disposizione. Per questo è fondamentale documentare le ricerche e rispettare le forme dell’art. 143 c.p.c.: una notifica eseguita male può rendere nullo il procedimento.

Quanto tempo serve per arrivare alla divisione con un coerede irreperibile?

Per il semplice irreperibile, i tempi sono quelli di una causa di divisione giudiziale, allungati dalle notifiche ex art. 143 c.p.c. (la notifica si perfeziona dopo venti giorni dalle formalità). Per lo scomparso/assente i tempi sono molto più lunghi: due anni per l’assenza, dieci per la morte presunta. Per questo conviene sempre verificare prima se basta inquadrare il coerede come semplice irreperibile.

Hai un caso concreto?
Questa guida spiega la regola.
Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

Richiedi una consulenza →

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.