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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Vivi in un Paese e lavori in smart working per un’azienda di un altro: dove finiscono i tuoi contributi? Fino a poco fa la risposta rischiava di spostare la previdenza nel Paese di residenza non appena si superava una quota minima di lavoro da casa. Dal 2023-2024 le regole sono cambiate: un accordo quadro multilaterale UE (in vigore dal 1° luglio 2023, applicabile ai lavoratori italiani dal 1° gennaio 2024) consente, su richiesta, a chi svolge telelavoro transfrontaliero nel proprio Stato di residenza per meno del 50% del tempo totale, di restare soggetto alla previdenza dello Stato dove ha sede il datore. Una flessibilità importante per il lavoro ibrido. Attenzione però: riguarda i contributi, non le tasse. Questa guida spiega come funziona.

Il problema che l’accordo risolve

Per la regola generale del coordinamento europeo, chi lavora abitualmente in più Stati può finire soggetto alla previdenza del Paese di residenza se vi svolge una parte sostanziale dell’attività. Con la diffusione del lavoro da casa, anche poche giornate di telelavoro nel Paese di residenza rischiavano di spostare l’intera contribuzione, complicando la vita di aziende e lavoratori transfrontalieri.

La novità: la soglia del 50%

L’accordo quadro introduce una deroga mirata: su richiesta del lavoratore con il consenso del datore, chi svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nel proprio Stato di residenza per meno del 50% (fino al 49,99%) del tempo di lavoro totale può restare soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato in cui il datore ha la sede. In pratica: con il telelavoro sotto metà del tempo, i contributi possono restare nel Paese del datore.

L’accordo si applica ai dipendenti che risiedono in uno Stato firmatario e lavorano per un datore con sede in un altro Stato firmatario. La legislazione così determinata vale per un periodo massimo di tre anni per volta, rinnovabile con una nuova richiesta.

Contributi sì, tasse no

È il punto da non sbagliare: l’accordo quadro riguarda esclusivamente la previdenza. La tassazione del reddito di lavoro segue regole proprie — l’art. 15 del modello OCSE e le singole convenzioni — che possono attribuire l’imposizione in modo diverso. Restare nella previdenza dello Stato del datore non significa automaticamente esservi tassati. I due profili vanno valutati separatamente.

Una scelta che va richiesta

La deroga non è automatica: serve una domanda (in Italia all’INPS), con il consenso del datore. Senza richiesta, si applica la regola ordinaria del coordinamento, con il rischio di spostamento della contribuzione. Pianificare per tempo è quindi essenziale per chi struttura il lavoro ibrido transfrontaliero.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio, ibrido sotto metà. Residente in Italia, lavora per un’azienda austriaca: 2 giorni a settimana da casa in Italia (40% circa), il resto in Austria. Con la richiesta e il consenso del datore, resta nella previdenza austriaca.

Caso 2 – Caia, telelavoro prevalente. Residente in Italia, lavora per un’azienda tedesca ma da casa per il 70% del tempo. Supera la soglia: l’accordo quadro non si applica e tornano le regole ordinarie, con la previdenza che tende allo Stato di residenza.

Gli errori che costano caro

Pensare che la deroga sia automatica. Va richiesta, con il consenso del datore.
Superare il 50% di telelavoro. Oltre la soglia l’accordo non si applica.
Confondere contributi e tasse. L’accordo riguarda solo la previdenza.
Ignorare che serve uno Stato firmatario. Vale tra Stati che hanno aderito.
Non rinnovare. La legislazione scelta vale al massimo tre anni per volta.

Domande frequenti

Lavoro da casa per un’azienda estera: dove pago i contributi?

Dal 2023-2024, su richiesta con il consenso del datore, se il telelavoro nello Stato di residenza è sotto il 50% del tempo puoi restare nella previdenza dello Stato del datore. Sopra il 50% tornano le regole ordinarie.

Qual è la soglia esatta?

Meno del 50% (fino al 49,99%) del tempo di lavoro totale svolto in telelavoro nello Stato di residenza. È la condizione per applicare la deroga dell’accordo quadro.

L’accordo vale anche per le tasse?

No. Riguarda solo la previdenza. La tassazione del reddito segue l’art. 15 del modello OCSE e la convenzione applicabile, che possono portare a risultati diversi.

Come si attiva e quanto dura?

Con una richiesta (in Italia all’INPS) e il consenso del datore. La legislazione così determinata vale fino a tre anni per volta, rinnovabile con una nuova domanda.

Fonti normative

• Accordo quadro multilaterale UE sul telelavoro transfrontaliero abituale — in vigore dal 1° luglio 2023 (Italia firmataria; applicabile ai lavoratori italiani dal 1° gennaio 2024)
• Regolamento (CE) 883/2004 — coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
• INPS — istruzioni sul telelavoro transfrontaliero e sulla legislazione applicabile
• Modello OCSE di Convenzione, art. 15 — tassazione del reddito di lavoro (profilo fiscale distinto)

Guida aggiornata a giugno 2026. L’applicazione dell’accordo dipende dagli Stati coinvolti e dal caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

Dall'accordo quadro UE (in vigore 1.7.2023, applicabile ai lavoratori italiani dal 1.1.2024): su richiesta con consenso del datore, chi fa telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza per meno del 50% (fino al 49,99%) puo' restare nella previdenza dello Stato del datore, max 3 anni rinnovabili. Riguarda i contributi, non le tasse.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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