Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta rapida. Dal momento in cui un’impresa ha anche un solo lavoratore, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza). I due obblighi che la legge gli vieta espressamente di delegare sono la valutazione di tutti i rischi con redazione del DVR e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17). In concreto, appena assume deve: 1) valutare i rischi e redigere il DVR con data certa; 2) nominare l’RSPP (o autonominarsi, nei limiti di legge e con corso dedicato); 3) nominare il medico competente dove la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria; 4) designare gli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio); 5) garantire la formazione di tutti i lavoratori; 6) consentire l’elezione/designazione del RLS. L’omissione della valutazione dei rischi o della formazione è reato e comporta arresto o ammenda a carico del datore.

Chi è il “datore di lavoro” ai fini della sicurezza

Per il Testo Unico il datore di lavoro non è necessariamente il titolare dell’impresa, ma il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unita’ produttiva e esercita i poteri decisionali e di spesa. E’ questa la persona su cui gravano gli obblighi di sicurezza. Nelle micro e piccole imprese coincide quasi sempre con l’imprenditore o l’amministratore.

Il punto chiave da capire è che la sicurezza non è un adempimento “da grande azienda”: scatta dal primo lavoratore, compresi soci che prestano attività, collaboratori e, in molti casi, i lavoratori equiparati. Aprire una partita IVA senza dipendenti è diverso dall’assumere: è l’assunzione del primo lavoratore (o l’impiego del primo soggetto equiparato) a far scattare l’intero pacchetto di obblighi.

I due obblighi che NON puoi delegare (art. 17)

L’articolo 17 del D.Lgs 81/2008 è la norma cardine: stabilisce che il datore di lavoro non può delegare due attività.

Tutto il resto (singole misure, gestione operativa, acquisti) può essere oggetto di delega di funzioni a soggetti idonei, con i requisiti di forma e sostanza previsti dall’art. 16. Ma queste due decisioni restano in capo al datore: anche se si fa assistere da un consulente tecnico, è il datore che, alla fine, firma il DVR e nomina l’RSPP, assumendosene la responsabilità.

Il DVR: il documento da cui parte tutto (art. 28-29)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è la fotografia ragionata di tutti i pericoli presenti in azienda e delle misure adottate per ridurli. E’ obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore, senza soglie minime di dimensione.

L’autocertificazione non basta più

Fino a qualche anno fa le imprese fino a 10 lavoratori potevano “autocertificare” di aver effettuato la valutazione dei rischi, senza redigere un documento vero e proprio. Questa possibilità è definitivamente venuta meno: dal 1° giugno 2013 anche le micro imprese devono redigere il DVR in forma documentale. In pratica, oggi non esiste impresa con dipendenti che possa fare a meno del DVR: le aziende più piccole e a rischio non elevato possono utilizzare le procedure standardizzate (un modello semplificato approvato a livello ministeriale), ma il documento va comunque prodotto.

Cosa deve contenere il DVR (art. 28, comma 2)

Il DVR deve avere data certa (o attestata dalla sottoscrizione congiunta di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente ove nominato) e contenere almeno:

La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, eta’, provenienza da altri Paesi). Il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo, dopo infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.

Le figure della sicurezza da mettere in piedi

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

E’ il tecnico che coordina la prevenzione in azienda. Deve possedere requisiti di formazione specifici (moduli A, B e C, con aggiornamento periodico) e può essere interno o esterno. La nomina è un atto del datore, non delegabile.

Datore di lavoro che si autonomina RSPP (art. 34). Nelle aziende che rientrano nei casi dell’Allegato II, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP (oltre a quelli di addetto al primo soccorso e antincendio), previa informazione all’RLS. L’Allegato II individua, ad esempio, soglie dimensionali per tipologia di attività (tra cui aziende artigiane e industriali entro un certo numero di addetti e, in generale, aziende che occupano fino a 200 lavoratori): verifica caso per caso se la tua attività e la tua dimensione rientrano, perché i limiti variano per settore. Se rientra, il datore-RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione (con durata articolata in base alla classe di rischio dell’attività) e i relativi aggiornamenti periodici.

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

E’ la figura che rappresenta i lavoratori sui temi di salute e sicurezza. Nelle aziende fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende più grandi è individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Se in azienda non viene eletto un RLS, subentra il RLS territoriale (RLST). Il datore deve consentirne l’elezione/designazione e garantirgli formazione e informazione.

Medico competente e sorveglianza sanitaria (art. 41)

Il medico competente non è sempre obbligatorio: va nominato quando la valutazione dei rischi fa emergere l’obbligo di sorveglianza sanitaria, cioè quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali la normativa la prevede (ad esempio movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre soglia, agenti chimici, biologici o fisici, rumore, vibrazioni, lavoro notturno). E’ proprio il DVR a dire se in azienda serve o meno.

La sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, la visita medica preventiva (anche pre-assuntiva) per accertare l’idoneita’ alla mansione e le visite periodiche. Al termine il medico esprime per iscritto un giudizio di idoneita’ alla mansione specifica, che può essere: idoneita’, idoneita’ parziale (con prescrizioni o limitazioni), inidoneita’ temporanea o inidoneita’ permanente. Copia del giudizio va consegnata sia al lavoratore sia al datore.

Addetti alle emergenze: primo soccorso e antincendio

In ogni azienda il datore deve designare uno o più lavoratori incaricati della gestione delle emergenze: primo soccorso e prevenzione incendi/evacuazione. Questi addetti devono ricevere una formazione specifica. Nelle aziende che rientrano nei casi dell’Allegato II, anche questi compiti può assolverli direttamente il datore di lavoro.

La formazione obbligatoria

La formazione di tutti i lavoratori non è un optional: è un obbligo del datore (art. 37) e la sua omissione è sanzionata penalmente. I contenuti e le durate sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni.

Per i lavoratori la formazione si articola in una parte generale e una parte specifica calibrata sul livello di rischio del settore (basso, medio, alto), con un monte ore crescente: i percorsi sono storicamente fissati in circa 8 ore complessive per il rischio basso, 12 per il medio e 16 per l’alto. E’ previsto inoltre un aggiornamento periodico a cadenza quinquennale. Poiché’ il quadro è stato oggetto di un nuovo Accordo Stato-Regioni di recente adozione, verifica le durate e le modalita’ aggiornate prima di pianificare i corsi, soprattutto per dirigenti, preposti e per il datore-RSPP.

Oltre alla formazione di base, vanno previsti: la formazione specifica delle figure (RSPP/datore-RSPP, RLS, addetti emergenze), l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI quando richiesto, e le abilitazioni per attrezzature particolari (carrelli elevatori, gru, piattaforme, ecc.).

Le sanzioni a carico del datore di lavoro

La sicurezza è presidiata da sanzioni penali, non solo amministrative: in caso di violazioni gravi il datore rischia l’arresto in alternativa all’ammenda. Le più rilevanti per gli adempimenti base sono raccolte nell’art. 55 del D.Lgs 81/2008.

Attenzione agli importi. Gli importi delle ammende del D.Lgs 81/2008 sono periodicamente rivalutati per legge sulla base dell’indice ISTAT. L’ultima rivalutazione nota è del +15,9%, applicabile alle violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023. Per questo, prima di citare cifre esatte, fai sempre riferimento alle tabelle ufficiali aggiornate dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): gli importi “base” indicati nell’articolo 55 non sono quelli effettivamente applicati oggi.

Novità’: la patente a crediti nei cantieri

Se l’attività opera in cantieri temporanei o mobili (edilizia), dal 1° ottobre 2024 è in vigore l’obbligo della patente a crediti introdotta dal D.L. 19/2024 (inserito nell’art. 27 del D.Lgs 81/2008). Imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere devono dotarsi della patente, rilasciata in formato digitale dall’INL con un punteggio iniziale di 30 crediti; per poter operare occorre mantenere una dotazione pari o superiore a 15 crediti. I crediti possono essere decurtati a seguito di violazioni e infortuni. La patente non riguarda chi non lavora in cantiere: se la tua attività è, ad esempio, un negozio o un ufficio, l’obbligo non ti tocca. Per chi opera in edilizia, invece, è un requisito di accesso al cantiere da verificare con attenzione, anche perché la sua assenza comporta sanzioni significative.

Caso pratico: la piccola impresa con 3 dipendenti

La “Officina Verdi S.r.l.” (nome di fantasia) è una piccola carrozzeria che assume tre dipendenti. Cosa deve fare il titolare, appena parte l’attività con i lavoratori?

  1. Valutare i rischi e redigere il DVR con data certa: trattandosi di lavorazioni con agenti chimici, rumore e movimentazione carichi, il rischio non è “basso” e va valutato con attenzione (no autocertificazione).
  2. Nominare l’RSPP: il titolare può valutare di autonominarsi (verificando di rientrare nei casi dell’Allegato II e frequentando il corso da datore-RSPP) oppure incaricare un RSPP esterno.
  3. Nominare il medico competente: vista l’esposizione ad agenti chimici e rumore, la sorveglianza sanitaria è verosimilmente obbligatoria, con visite di idoneita’ per i tre addetti.
  4. Designare gli addetti a primo soccorso e antincendio e formarli; in una realta’ così piccola questi ruoli possono ricadere anche sul titolare.
  5. Formare i tre lavoratori (parte generale + specifica per il livello di rischio) e prevedere l’aggiornamento; addestrarli all’uso di attrezzature e DPI.
  6. Consentire l’individuazione dell’RLS: in mancanza di elezione interna, subentra l’RLS territoriale.

Se la stessa officina iniziasse a fare anche lavori in cantiere presso terzi, scatterebbe in aggiunta l’obbligo della patente a crediti.

Domande frequenti

Ho un solo dipendente part-time: devo fare il DVR?

Si’. L’obbligo scatta dal primo lavoratore, a prescindere dall’orario. Non esistono soglie minime: cambia, semmai, la possibilità di usare le procedure standardizzate per le imprese più piccole e a rischio non elevato.

Posso fare tutto da solo come titolare?

In parte. Puoi autonominarti RSPP e svolgere i compiti di primo soccorso/antincendio solo se rientri nei casi dell’Allegato II e dopo aver frequentato il corso da datore-RSPP. La valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP restano comunque tue e non delegabili.

Il medico competente serve sempre?

No. Serve solo dove la valutazione dei rischi fa emergere l’obbligo di sorveglianza sanitaria. E’ il DVR a stabilirlo.

In sintesi

Appena un’impresa ha un lavoratore, il datore deve: valutare i rischi e redigere il DVR (non delegabile), nominare l’RSPP (non delegabile, salvo autonomina nei limiti dell’Allegato II), attivare la sorveglianza sanitaria dove necessaria, designare gli addetti alle emergenze, garantire la formazione di tutti e consentire l’individuazione dell’RLS. Le omissioni più gravi (valutazione/DVR e formazione) sono reati con arresto o ammenda. Per le cifre delle sanzioni fai sempre riferimento alle tabelle aggiornate INL; per i cantieri verifica l’obbligo della patente a crediti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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