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In sintesi: cosa serve davvero per la startup innovativa nel 2026
La startup innovativa e la PMI innovativa sono due qualifiche introdotte dall’ordinamento italiano per agevolare le imprese ad alto contenuto tecnologico. La disciplina della startup innovativa nasce con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (il cosiddetto “Startup Act”), ma e stata profondamente rivista dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, L. 16 dicembre 2024, n. 193, in vigore dal 18 dicembre 2024. Le regole su durata dell’iscrizione, permanenza oltre il terzo anno e oggetto sociale che leggi qui sono quelle vigenti nel 2026, integrate dalla circolare esplicativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 luglio 2025.
In breve: per essere startup innovativa occorre essere una società di capitali (anche cooperativa) che rientri nella definizione europea di micro, piccola o media impresa, residente in Italia, costituita da non più di 60 mesi, con valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, che non distribuisce utili, ha come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e possiede almeno uno di tre requisiti alternativi (R&S, personale qualificato, privativa industriale o software). La permanenza nel Registro e ora articolata su più fasi e non e più automaticamente quinquennale. Vediamo ogni punto con i numeri verificati.
I requisiti per qualificarsi come startup innovativa
Tutti i requisiti che seguono derivano dall’art. 25 del d.l. 179/2012, come modificato dalla L. 193/2024. Sono cumulativi: devono sussistere tutti contemporaneamente.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
Forma societaria, sede e dimensione
- L’impresa deve essere una società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.), costituita anche in forma cooperativa. Sono escluse le società di persone e le ditte individuali.
- Deve essere residente in Italia (o in altro Stato UE/SEE con stabile organizzazione in Italia).
- Con la L. 193/2024 e ora richiesto espressamente che la società rientri nella definizione europea di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Anzianita: non oltre 60 mesi
La società deve essere costituita da non più di 60 mesi. E un requisito tipico della startup: una volta superato questo limite (o la diversa durata massima di iscrizione, vedi oltre), l’impresa perde la qualifica, salvo poter eventualmente transitare nella categoria della PMI innovativa.
Soglia di fatturato e divieto di distribuzione utili
- A partire dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro.
- La società non deve distribuire utili per tutta la durata della qualifica.
- Non deve essere stata costituita da una fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d’azienda.
Oggetto sociale innovativo e il nuovo limite su consulenza e agenzia
L’oggetto sociale deve avere ad oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La L. 193/2024 ha introdotto un’esclusione esplicita: la startup non può svolgere in via prevalente attività di agenzia o di consulenza. E uno dei filtri più rilevanti delle nuove regole, pensato per evitare l’abuso della qualifica da parte di società di mera intermediazione.
Almeno uno dei tre requisiti alternativi di innovativita
Oltre ai requisiti sopra, occorre possedere almeno uno dei seguenti tre criteri (art. 25, comma 2, lett. h):
- Spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, risultante dal bilancio (o, nel primo anno, da dichiarazione del legale rappresentante).
- Personale altamente qualificato: impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale composto per almeno un terzo (1/3) da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi (2/3) da soggetti in possesso di laurea magistrale.
- Privativa industriale o software: essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varieta vegetale) oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato, purche direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Attenzione: la durata dell’iscrizione e cambiata con la L. 193/2024
E qui che si concentra la novità più importante per chi pianifica la propria impresa nel 2026. Prima della riforma, la startup poteva restare iscritta nella sezione speciale fino a 5 anni in modo sostanzialmente automatico. Oggi il percorso e a fasi e la permanenza oltre il terzo anno e condizionata.
Fase iniziale: 3 anni
La durata ordinaria dell’iscrizione nella sezione speciale e di 3 anni dalla costituzione.
Prima proroga: fino a 5 anni
La permanenza può essere estesa di ulteriori 2 anni (fino a 5 complessivi) solo se la società dimostra di possedere almeno uno dei requisiti rafforzati previsti dall’art. 2-bis del d.l. 179/2012 (ad esempio una certa intensita di spese in R&S o l’ottenimento di privative industriali). Non e più un automatismo: serve un’azione dimostrativa.
Fase scale-up: fino a 9 anni complessivi
Oltre il quinto anno, l’impresa può accedere alla cosiddetta fase di scale-up, con proroghe biennali rinnovabili fino a un massimo di ulteriori 4 anni (quindi 9 anni complessivi), a condizione di soddisfare almeno uno di questi requisiti, per ciascun periodo di estensione:
- aumento di capitale a sovrapprezzo sottoscritto da un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), di importo superiore a 1 milione di euro; oppure
- incremento dei ricavi della gestione caratteristica (voce A1 del conto economico ex art. 2425 c.c.) superiore al 100% annuo.
Il regime transitorio per chi era già iscritto
Le startup già iscritte alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2024) possono permanere oltre il terzo anno a condizione di raggiungere i requisiti entro termini differenziati: entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno se iscritte da oltre 18 mesi, entro 6 mesi se iscritte da meno di 18 mesi. Per le società che svolgevano consulenza o agenzia non e prevista la cancellazione immediata: potranno dimostrare il possesso del requisito con la successiva dichiarazione annuale.
Iscrizione e autocertificazione periodica
La qualifica si acquisisce con l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, tramite domanda telematica alla Camera di Commercio corredata dall’autocertificazione del possesso dei requisiti. Per mantenere lo status, il legale rappresentante deve presentare una dichiarazione di mantenimento dei requisiti con cadenza annuale (e aggiornare le informazioni entro i termini previsti per il deposito del bilancio). Il modello di dichiarazione e stato aggiornato dalle Camere di Commercio per recepire la L. 193/2024. Il mancato rispetto degli adempimenti comporta la cancellazione dalla sezione speciale e la perdita delle agevolazioni.
Le agevolazioni della startup innovativa
Il pacchetto di benefici e ampio e tocca fisco, diritto societario e accesso al credito. Su un punto, pero, occorre la massima trasparenza: gli incentivi fiscali agli investitori nel 2026 attraversano una fase di forte incertezza.
Incentivi fiscali agli investitori (verifica obbligatoria nel 2026)
Storicamente, chi investe nel capitale di una startup innovativa beneficia di una detrazione IRPEF (persone fisiche) o di una deduzione IRES (società). Il quadro 2026, tuttavia, va verificato caso per caso con un professionista perché e in evoluzione:
- La detrazione/deduzione ordinaria del 30% era subordinata a un’autorizzazione UE scaduta il 31 dicembre 2025 e, secondo le fonti consultate, dal 1 gennaio 2026 non risulta più fruibile in assenza di rinnovo nella legge di bilancio 2026.
- Resta operativa la detrazione IRPEF in regime de minimis, pari al 65% dell’investimento, riservata alle sole startup innovative (non alle PMI innovative), entro il limite di 100.000 euro per investitore per periodo d’imposta, con un tetto di aiuti per società beneficiaria, e con obbligo di mantenere la partecipazione per almeno 3 anni.
- E in corso un confronto tra Governo italiano e Commissione europea per ripristinare e rafforzare gli incentivi. Prima di pianificare un investimento, verifica con un professionista quali misure siano effettivamente vigenti e autorizzate al momento dell’operazione.
Esoneri da diritti camerali e imposte di bollo
Per tutta la durata della qualifica, la startup innovativa beneficia dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro delle Imprese, nonche dal versamento del diritto annuale camerale.
Deroghe al diritto societario
- Perdite e riduzione del capitale: i termini entro cui la perdita deve ridursi (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) e l’obbligo di ricapitalizzazione o scioglimento per perdite oltre il terzo del capitale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.) sono posticipati di un esercizio, dando più respiro nelle fasi iniziali in cui le perdite sono fisiologiche.
- Categorie di quote: la s.r.l. startup innovativa può creare categorie di quote con diritti diversi (anche prive del diritto di voto o con voto non proporzionale) e può effettuare operazioni sulle proprie quote nell’ambito di piani di incentivazione.
Accesso al credito, crowdfunding e lavoro flessibile
- Fondo di Garanzia per le PMI: accesso semplificato e gratuito alla garanzia pubblica sui finanziamenti bancari, con copertura agevolata.
- Equity crowdfunding: possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali online autorizzati, strumento aperto in modo privilegiato a startup e PMI innovative.
- Lavoro flessibile: disciplina dedicata dei rapporti di lavoro a termine e ampia possibilità di remunerazione tramite strumenti finanziari partecipativi e stock option, con regime fiscale e contributivo agevolato per i piani assegnati a dipendenti, collaboratori e amministratori.
- Smart&Start Italia: programma gestito da Invitalia che finanzia i piani di investimento delle startup innovative con finanziamenti agevolati (e, in alcuni casi, contributi a fondo perduto per specifiche aree).
La PMI innovativa: quando conviene
La PMI innovativa (introdotta dal d.l. 3/2015) e una qualifica pensata per le imprese che hanno superato la fase di startup ma restano fortemente orientate all’innovazione. Le differenze chiave rispetto alla startup innovativa sono:
- Nessun limite di eta: la PMI innovativa può essere qualificata indipendentemente dagli anni trascorsi dalla costituzione. E la soluzione naturale per chi esce dalla finestra dei 60 mesi (o dalla durata massima nel Registro) ma mantiene un profilo innovativo.
- Dimensione: deve rientrare nei parametri europei di PMI (in linea di massima fino a 50 milioni di euro di fatturato o 43 milioni di totale attivo).
- Bilancio certificato: e richiesta la certificazione dell’ultimo bilancio da parte di un revisore o di una società di revisione.
- Requisiti di innovativita: a differenza della startup, la PMI innovativa deve possedere almeno due su tre requisiti, ma con soglie più basse: spese in R&S pari ad almeno il 3% del maggiore tra costo e valore della produzione; impiego di almeno 1/5 (20%) di personale con dottorato/dottorandi/ricercatori, oppure 1/3 con laurea magistrale; titolarita o licenza di almeno una privativa industriale o software registrato.
In termini pratici: la startup innovativa conviene nella fase nascente, quando si punta a massimizzare gli incentivi all’investimento e a sfruttare le deroghe sulle perdite. La PMI innovativa conviene quando l’impresa e più matura, ha bilanci consolidati e vuole conservare alcuni vantaggi (Fondo di Garanzia, crowdfunding, stock option agevolate) senza il vincolo dei 60 mesi. Il passaggio dall’una all’altra qualifica e una scelta strategica che incide su fisco e governance.
Errori da evitare e perché serve assistenza
I punti più critici nel 2026, dove e facile sbagliare, sono tre. Primo: la nuova durata a fasi impone di pianificare per tempo come si raggiungeranno i requisiti rafforzati per restare iscritti oltre il terzo anno; chi non se ne occupa rischia la cancellazione automatica. Secondo: il divieto di attività prevalente di consulenza e agenzia richiede una redazione attenta dell’oggetto sociale e una verifica dell’attività effettivamente svolta. Terzo: il regime degli incentivi all’investimento e in evoluzione e va verificato all’atto dell’operazione, perché cio che era fruibile fino al 2025 potrebbe non esserlo oggi senza il rinnovo dell’autorizzazione europea.
La qualificazione, l’iscrizione nella sezione speciale e soprattutto il mantenimento dei requisiti anno dopo anno richiedono valutazioni tecniche su statuto, bilancio, contabilizzazione delle spese in R&S e tempistiche delle dichiarazioni. Per impostare correttamente la propria società come startup o PMI innovativa, accedere alle agevolazioni davvero spettanti ed evitare la perdita della qualifica, e fortemente consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato che valuti il caso concreto alla luce della normativa vigente al momento.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.