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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai una casa all’estero che affitti e devi capire come dichiarare il canone in Italia, oltre all’IVIE? È un’area piena di trappole, perché il reddito da locazione estera non segue le regole della casa in Italia. Due chiavi risolvono quasi tutto: il canone estero è un reddito diverso (non fondiario), e il come si tassa dipende da una domanda precisa — quel canone è già tassato nello Stato estero? Se sì, in Italia si dichiara il reddito netto risultante là, con credito d’imposta; se no, si dichiara il canone ridotto del 15% (quindi l’85% imponibile). A questo si aggiunge l’IVIE sul valore dell’immobile. Questa guida mette in ordine canone, IVIE e doppia imposizione.

Il canone estero è un “reddito diverso”

Primo punto che spiazza: gli affitti incassati su un immobile estero non sono redditi fondiari come per le case italiane, ma redditi diversi (art. 67 TUIR). Cambia l’impostazione della dichiarazione e il modo di determinare l’imponibile, che dipende dal trattamento ricevuto nello Stato estero.

Due regole opposte secondo la tassazione estera

È il bivio che decide quanto paghi:

Canone tassato anche all’estero: in Italia concorre al reddito complessivo il reddito netto assoggettato a imposta nello Stato estero per il corrispondente periodo. In questo caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate là (art. 165 TUIR), per evitare la doppia imposizione.
Canone non tassato all’estero: in Italia si dichiara il canone percepito ridotto del 15% a titolo di spese forfettarie. In pratica diventa imponibile l’85% dell’affitto incassato, senza credito (nulla è stato pagato all’estero).

Conoscere il trattamento estero non è un dettaglio: cambia sia la base imponibile sia il diritto al credito.

L’IVIE si aggiunge sempre

La tassazione del canone non sostituisce l’IVIE: sono due piani distinti. Sull’immobile estero affittato resta dovuta l’IVIE all’1,06% del valore (con i criteri Paese per Paese), oltre alla tassazione del reddito da locazione. L’immobile va indicato nel quadro RW per il monitoraggio e per liquidare l’IVIE.

Da notare il contrasto con l’immobile estero non locato: quello, se soggetto a IVIE, non concorre alla formazione del reddito complessivo (analogamente alle case italiane assoggettate a IMU). È la locazione a far emergere il reddito da dichiarare.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio affitta un appartamento in Francia, tassato là. Il canone è già tassato in Francia. In Italia Tizio dichiara il reddito netto risultante dall’imposizione francese e scomputa il credito per le imposte pagate in Francia. In più, versa l’IVIE sull’immobile e compila il quadro RW.

Caso 2 – Caia affitta una casa in un Paese che non tassa quel reddito. Non essendoci imposizione estera sul canone, Caia dichiara in Italia l’85% dell’affitto incassato (canone meno 15% forfettario), senza credito. Anche qui si aggiungono IVIE e quadro RW.

Gli errori che costano caro

Trattare il canone come reddito fondiario. È reddito diverso, con regole proprie.
Applicare sempre la riduzione del 15%. Vale solo se il canone non è tassato all’estero.
Dimenticare il credito d’imposta. Se il canone è tassato all’estero, spetta il credito.
Pensare che il canone assorba l’IVIE. Sono imposte distinte, entrambe dovute.
Ignorare il quadro RW. L’immobile affittato va comunque monitorato.

Domande frequenti

Come si tassa l’affitto di una casa all’estero?

È un reddito diverso. Se il canone è tassato nello Stato estero, in Italia si dichiara il reddito netto risultante là, con credito d’imposta; se non è tassato all’estero, si dichiara il canone ridotto del 15% (85% imponibile).

Posso dedurre le spese?

Quando il canone non è tassato all’estero, la riduzione forfettaria del 15% copre le spese. Se è tassato all’estero, rileva il reddito netto determinato secondo le regole estere.

Pago anche l’IVIE sulla casa affittata?

Sì. L’IVIE all’1,06% è dovuta a prescindere dalla locazione e si aggiunge alla tassazione del canone. L’immobile va indicato nel quadro RW.

E se la casa estera non è affittata?

L’immobile estero non locato, se soggetto a IVIE, non concorre al reddito complessivo, come accade per le case italiane assoggettate a IMU. È la locazione a generare reddito imponibile.

Fonti normative

• DPR 917/1986 (TUIR), art. 67 e art. 70 — redditi diversi e immobili situati all’estero
• TUIR, art. 165 — credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
• D.L. 201/2011, art. 19 — IVIE sull’immobile estero
• D.L. 167/1990 — monitoraggio fiscale e quadro RW

Guida aggiornata a giugno 2026. Il trattamento del canone dipende dalla tassazione nello Stato estero e dalla convenzione: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

In sintesi

Il canone di casa estera e' reddito diverso: se tassato all'estero si dichiara il netto con credito d'imposta; se no, canone ridotto del 15% (85% imponibile). L'IVIE si aggiunge.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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