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Calcolatore Plusvalenza Immobiliare

Versione dati: 13 maggio 2026

Imposta sostitutiva (26%)

Stima orientativa. La plusvalenza si determina al netto dei costi inerenti documentati; per i terreni edificabili e per gli immobili da donazione valgono regole particolari. Riferimenti: art. 67 e 68 TUIR; art. 1 c. 496 L. 266/2005.

La plusvalenza immobiliare e’ il guadagno realizzato vendendo un immobile a un prezzo superiore a quello di acquisto. E’ tassata come reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. b, TUIR) solo se il fabbricato e’ venduto entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. E’ invece esente se l’immobile e’ posseduto da oltre 5 anni, se e’ stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo o se e’ pervenuto per successione. I terreni edificabili sono sempre tassati.

Quanto si paga

In sede di rogito si puo’ optare per un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, applicata direttamente dal notaio (art. 1, comma 496, L. 266/2005). In alternativa la plusvalenza concorre al reddito complessivo e si tassa con le aliquote IRPEF ordinarie. La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto aumentato delle spese inerenti documentate.

Riferimenti: art. 67 e 68 del TUIR (D.P.R. 917/1986); art. 1, comma 496, L. 266/2005.

Quando la vendita di un immobile genera plusvalenza tassabile

La plusvalenza da cessione di immobili è un reddito diverso tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR (DPR 917/1986) quando l’immobile è ceduto entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto (aumentato dei costi inerenti e delle spese incrementative documentate).

Esenzioni

Tassazione

La plusvalenza concorre al reddito complessivo (IRPEF progressiva); in alternativa, per le cessioni di immobili, il venditore può chiedere al notaio l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% (art. 1, comma 496, L. 266/2005). Per i terreni edificabili la plusvalenza è sempre tassabile a prescindere dal periodo di possesso.

Le aliquote e i presupposti possono cambiare: il calcolo è indicativo.