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Art. 2187 c.c. Usi
In vigore
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi. CAPO III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione SEZIONE I – Del registro delle imprese
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In sintesi
Ratio
L'art. 2187 c.c. riconosce il ruolo degli usi come fonte integrativa del contratto nelle associazioni agrarie (mezzadria, colonia parziaria, soccida). La ratio è duplice: da un lato tutela la tradizione consuetudinaria agraria, profondamente radicata nelle diverse realtà territoriali italiane; dall'altro colma le inevitabili lacune che possono emergere in rapporti complessi e di lunga durata. Il legislatore ha consapevolmente scelto di non uniformare totalmente la disciplina, lasciando spazio alla lex loci per le materie non coperte dalla legge o dalla convenzione delle parti.
Analisi
La norma individua un preciso ordine di priorità: (1) le disposizioni di legge espresse delle sezioni II, III e IV; (2) la convenzione delle parti; (3) gli usi locali. Solo in assenza di convenzione (e, implicitamente, di norma di legge) opera il richiamo agli usi. Per «usi» si intendono le consuetudini locali in materia agraria, raccolte nelle apposite raccolte provinciali o camerali. Non si tratta di usi negoziali (art. 1340 c.c.) né di usi normativi (art. 1 disp. prel. c.c.), ma di pratiche consuetudinarie specificamente richiamate dalla legge come fonte integrativa del contratto agrario.
Quando si applica
La norma si applica ai rapporti di mezzadria (sezione II), colonia parziaria (sezione III) e soccida (sezione IV) per le questioni non coperte da norma espressa e non regolate dalle parti in contratto. In mancanza di convenzione, l'interprete deve ricercare l'uso locale applicabile consultando le raccolte degli usi camerali del territorio dove il rapporto si svolge. La norma è residuale e opera solo dopo aver verificato l'assenza sia di disposizione di legge specifica sia di accordo contrattuale.
Connessioni
L'art. 2187 c.c. si coordina con gli artt. 1340 c.c. (usi nei contratti) e con l'art. 1 delle disposizioni preliminari al c.c. (gerarchia delle fonti). Nel sistema delle associazioni agrarie, il richiamo agli usi completa la disciplina della mezzadria (artt. 2141-2163 c.c.), della colonia parziaria (artt. 2164-2170 c.c.) e della soccida (artt. 2170-2186 c.c.). La norma precede il Capo III sul registro delle imprese, segnando il passaggio dal diritto agrario al diritto commerciale nel Libro V del c.c.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 2187 del Codice Civile?
L'art. 2187 c.c. stabilisce che nelle associazioni agrarie (mezzadria, colonia parziaria, soccida), per le materie non espressamente regolate dalla legge, in mancanza di convenzione tra le parti si applicano gli usi locali. È una norma di chiusura che valorizza le consuetudini agrarie territoriali.
Quando si applicano gli usi nelle associazioni agrarie?
Gli usi operano solo in via residuale: prima si applicano le disposizioni di legge, poi la convenzione delle parti. Solo in assenza di entrambe si ricorre agli usi locali. Il meccanismo segue la gerarchia delle fonti del diritto privato.
Cosa sono gli usi agrari richiamati dall'art. 2187 c.c.?
Sono le consuetudini locali in materia di associazioni agrarie, raccolte nelle apposite tavole degli usi predisposte dalle Camere di commercio provinciali. Non coincidono con gli usi negoziali dell'art. 1340 c.c., ma sono espressamente richiamati dalla legge come fonte integrativa del contratto.
L'art. 2187 c.c. si applica anche alla soccida?
Sì. La norma richiama espressamente i rapporti regolati dalle sezioni II, III e IV del Capo II, che includono rispettivamente la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida. Per tutte e tre le associazioni, in assenza di convenzione, operano gli usi locali.
Gli usi prevalgono sulla legge nei contratti agrari?
No. Gli usi operano in via subordinata rispetto alla legge e alla convenzione delle parti. La legge viene sempre prima; la convenzione delle parti viene prima degli usi. Solo in assenza di entrambe gli usi locali integrano il contratto agrario.