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Art. 2155 c.c. Raccolta e divisione dei prodotti
In vigore
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
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In sintesi
Ratio e struttura della norma
L'art. 2155 c.c. disciplina la fase piu' delicata e concretamente rilevante del contratto di mezzadria: la raccolta e la divisione dei prodotti. E' in questo momento che si realizza il risultato economico dell'attivita' agricola e che si determinano le quote spettanti a ciascuna parte. La norma bilancia le esigenze operative del mezzadro — che deve raccogliere nel momento ottimale per il prodotto — con il diritto del concedente di partecipare e vigilare sul processo di divisione.
Il consenso preliminare del concedente
Il primo comma impone al mezzadro di ottenere il consenso del concedente prima di iniziare le operazioni di raccolta. Questa previsione non e' di carattere meramente formale: la scelta del momento del raccolto incide sulla qualita' e sulla quantita' dei prodotti, e quindi sulle quote di entrambe le parti. Il concedente ha quindi un interesse diretto a essere informato e a partecipare alla decisione.
Nella prassi, il consenso era spesso presunto o tacito, specialmente nei rapporti consolidati tra famiglie coltoniche e proprietari fondiari. Tuttavia, in caso di contestazione, la prova del consenso incombeva sul mezzadro. Un mezzadro che avesse iniziato la raccolta senza consenso avrebbe potuto essere ritenuto responsabile delle conseguenze negative della scelta temporale.
L'obbligo di custodia
Tra la raccolta e la divisione intercorre necessariamente un lasso di tempo, anche breve. In questo periodo, il mezzadro e' obbligato a custodire i prodotti. Si tratta di una responsabilita' di tipo custodiale: il mezzadro risponde del perimento o del deterioramento dei prodotti causato da negligenza nella conservazione. Non risponde, invece, per i danni derivanti da eventi fortuiti o di forza maggiore.
L'obbligo di custodia e' funzionale alla divisione: garantisce che i prodotti che saranno divisi corrispondano effettivamente a quelli raccolti, tutelando la quota del concedente.
La divisione in natura sul fondo
I prodotti sono divisi fisicamente — in natura — sul podere stesso, con l'intervento delle parti. La presenza di entrambi e' essenziale: impedisce contestazioni successive sulla misura e sulla qualita' della divisione. La scelta della divisione in natura, anziche' della vendita preventiva, e' coerente con la natura del contratto di mezzadria, che e' un'impresa agricola familiare e non un'impresa commerciale.
Si pensi a Tizio concedente e Caio mezzadro che, a fine estate, si recano insieme sul campo e misurano i sacchi di grano raccolto. Meta' va a Tizio, meta' rimane a Caio. La divisione avviene sul posto, senza intermediari ne' operazioni di vendita preventiva.
Il trasporto della quota del concedente
Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, il mezzadro e' tenuto a trasportare ai magazzini del concedente la quota a questi assegnata. Si tratta di un obbligo aggiuntivo rispetto alla mera divisione, che grava sul mezzadro quale parte del rapporto contrattuale. Le spese di trasporto — salvo patto contrario — seguono l'obbligo: sono a carico del mezzadro.
La norma e' tuttavia dispositiva: nella pratica, molte convenzioni prevedevano che il concedente provvedesse direttamente al ritiro della propria quota o che le spese di trasporto fossero divise tra le parti.
Sopravvivenza della norma dopo la L. 203/1982
Come le altre norme del Capo III sulla mezzadria, l'art. 2155 c.c. e' applicabile solo ai rapporti di mezzadria sorti prima della L. 203/1982. Nei contratti di affitto agrario, il problema della divisione in natura non si pone: l'affittuario raccoglie i prodotti e paga il canone al locatore, senza necessita' di divisione fisica dei frutti del fondo.
Domande frequenti
Il mezzadro puo' raccogliere i prodotti quando vuole?
No. L'art. 2155 c.c. impone che il mezzadro ottenga il preventivo consenso del concedente prima di iniziare le operazioni di raccolta. L'avvio della raccolta senza consenso costituisce inadempimento contrattuale.
Chi e' responsabile dei prodotti tra la raccolta e la divisione?
Il mezzadro, che e' obbligato a custodirli fino alla divisione. Risponde dei danni causati da sua negligenza nella conservazione, ma non degli eventi fortuiti o di forza maggiore.
La divisione dei prodotti puo' avvenire senza la presenza del concedente?
No, salvo accordo diverso. La norma prevede che la divisione avvenga sul fondo con l'intervento di entrambe le parti, a garanzia della correttezza dell'operazione.
Chi trasporta la quota del concedente ai suoi magazzini?
Il mezzadro, salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi locali. E' un obbligo contrattuale aggiuntivo rispetto alla divisione in natura.
Le parti possono concordare modalita' di divisione diverse da quelle previste dall'art. 2155 c.c.?
Si'. La norma e' dispositiva: convenzione, usi locali o (in origine) norme corporative possono stabilire regole diverse per la raccolta, la custodia e la divisione dei prodotti.