Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2122 c.c. – Indennità in caso di morte

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

In sintesi

  • Morte del lavoratore: le indennita di mancato preavviso (art. 2118) e il TFR (art. 2120) spettano al coniuge, ai figli e, se a carico, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°.
  • Ripartizione proporzionale al bisogno: se gli aventi diritto non raggiungono un accordo, il giudice ripartisce le somme in base alle esigenze concrete di ciascuno.
  • Successione legittima in via residuale: in assenza dei beneficiari preferenziali, le indennita si trasferiscono secondo le ordinarie regole ereditarie.
  • Patto ante mortem nullo: qualsiasi accordo stipulato prima della morte del lavoratore circa l'attribuzione o la divisione delle indennita e privo di effetti.
  • Natura non ereditaria: le indennita iure proprio a coniuge e figli non entrano nell'asse ereditario ma sono attribuite direttamente agli aventi diritto.
Indice dei contenuti

Contesto normativo e ratio dell'articolo

L'art. 2122 c.c. disciplina il destino delle indennita di fine rapporto quando il contratto di lavoro si scioglie per la causa definitiva e imprevedibile della morte del prestatore. La norma coordina due benefici economici, l'indennita sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 2118 e il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120, attribuendoli a soggetti individuati in base a un criterio di prossimita familiare e, in via secondaria, di dipendenza economica dal defunto.

La platea dei beneficiari preferenziali

Il primo comma stabilisce una graduatoria sostanzialmente familiare: coniuge e figli sono beneficiari in via principale e incondizionata, indipendentemente dal fatto che convivessero o fossero economicamente dipendenti dal lavoratore. I parenti entro il terzo grado (nonni, nipoti, fratelli, zii, pronipoti) e gli affini entro il secondo grado (genitori del coniuge, cognati) rientrano invece nella platea solo se vivevano a carico del prestatore di lavoro al momento della morte. La Cassazione ha chiarito che la nozione di «a carico» non richiede una totale dipendenza economica: e sufficiente che il lavoratore contribuisse in modo continuativo e rilevante al loro sostentamento.

Il criterio del bisogno nella ripartizione

In assenza di accordo tra gli aventi diritto, il legislatore non affida la divisione alle quote ereditarie, che rispondono a logiche di trasmissione del patrimonio, bens'i a un criterio solidaristico e concreto: il bisogno di ciascuno. Tizio, vedovo con reddito autonomo, e Caia, figlia non autosufficiente, otterranno quote diverse a prescindere dalla loro posizione nella successione. Il tribunale valutera la situazione patrimoniale e reddituale complessiva di ogni avente diritto, l'eta, le condizioni di salute e ogni altra circostanza rilevante.

La successione legittima come extrema ratio

Solo quando manchi del tutto la cerchia preferenziale descritta nel primo comma le indennita seguono le regole ordinarie della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.). In questo caso le somme entrano nell'asse ereditario e si distribuiscono agli eredi secondo le quote di legge, con possibile assoggettamento alle passivita ereditarie.

Nullita dei patti anteriori alla morte

Il terzo comma sancisce la nullita assoluta di qualsiasi accordo, anche bilaterale e oneroso, stipulato prima della morte del lavoratore che abbia ad oggetto l'attribuzione o la divisione delle indennita. La ratio e evidente: prevenire che pressioni familiari o del datore di lavoro inducano il prestatore a disporre in vita di somme destinate per legge alla tutela dei superstiti. Il patto nullo non e sanabile e non produce alcun effetto; l'accordo concluso dopo la morte e invece pienamente valido.

Natura giuridica: diritto iure proprio vs. diritto ereditario

La giurisprudenza prevalente e la dottrina maggioritaria qualificano il diritto di coniuge e figli come un diritto proprio (iure proprio), che sorge direttamente per legge al momento della morte del lavoratore e non transita per l'asse ereditario. Ne consegue che: (a) tali indennita non sono aggredibili dai creditori del defunto prima che siano attribuite; (b) il beneficiario non e obbligato ad accettare l'eredita per percepirle; (c) le imposte di successione non si applicano alle somme erogate iure proprio.

Casistica pratica

Esempio: Tizio muore lasciando la moglie Caia, un figlio maggiorenne con reddito stabile e un fratello invalido che viveva con lui. Il TFR e l'indennita di preavviso spettano a Caia e al figlio in quanto tali; il fratello e incluso solo perche era a carico. Se i tre non si accordano sulla ripartizione, il giudice assegnera la quota maggiore al fratello invalido in ragione del bisogno piu elevato.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 8/1972

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art. 2122, terzo comma, c.c., nella parte in cui escludeva che il lavoratore subordinato, in mancanza dei soggetti indicati al primo comma, potesse disporre per testamento delle indennita dovute in caso di morte. La norma e stata ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost., per disparita di trattamento rispetto agli altri cittadini.

Domande frequenti

Chi ha diritto al TFR in caso di morte del lavoratore?

Hanno diritto al TFR il coniuge e i figli in via principale; parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° solo se vivevano a carico del lavoratore.

Come si divide il TFR tra piu aventi diritto?

Se non vi e accordo, il tribunale ripartisce le somme in base al bisogno concreto di ciascun avente diritto, non secondo le quote ereditarie.

Il TFR entra nell'asse ereditario?

No, il diritto di coniuge e figli e iure proprio: nasce direttamente per legge e non fa parte dell'eredita, quindi non e aggredibile dai creditori del defunto.

E valido un accordo anticipato sulla ripartizione del TFR in caso di morte?

No, qualsiasi patto stipulato prima della morte del lavoratore circa l'attribuzione o la divisione delle indennita e nullo di diritto.

Cosa succede se il lavoratore non ha coniuge ne figli?

Le indennita sono attribuite secondo le norme della successione legittima; in assenza di parenti a carico, entrano nell'asse ereditario.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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