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Art. 2122 c.c. la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
In vigore
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. (1) È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Contesto normativo e ratio dell'articolo
L'art. 2122 c.c. disciplina il destino delle indennita di fine rapporto quando il contratto di lavoro si scioglie per la causa definitiva e imprevedibile della morte del prestatore. La norma coordina due benefici economici, l'indennita sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 2118 e il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120, attribuendoli a soggetti individuati in base a un criterio di prossimita familiare e, in via secondaria, di dipendenza economica dal defunto.
La platea dei beneficiari preferenziali
Il primo comma stabilisce una graduatoria sostanzialmente familiare: coniuge e figli sono beneficiari in via principale e incondizionata, indipendentemente dal fatto che convivessero o fossero economicamente dipendenti dal lavoratore. I parenti entro il terzo grado (nonni, nipoti, fratelli, zii, pronipoti) e gli affini entro il secondo grado (genitori del coniuge, cognati) rientrano invece nella platea solo se vivevano a carico del prestatore di lavoro al momento della morte. La Cassazione ha chiarito che la nozione di «a carico» non richiede una totale dipendenza economica: e sufficiente che il lavoratore contribuisse in modo continuativo e rilevante al loro sostentamento.
Il criterio del bisogno nella ripartizione
In assenza di accordo tra gli aventi diritto, il legislatore non affida la divisione alle quote ereditarie, che rispondono a logiche di trasmissione del patrimonio, bens'i a un criterio solidaristico e concreto: il bisogno di ciascuno. Tizio, vedovo con reddito autonomo, e Caia, figlia non autosufficiente, otterranno quote diverse a prescindere dalla loro posizione nella successione. Il tribunale valutera la situazione patrimoniale e reddituale complessiva di ogni avente diritto, l'eta, le condizioni di salute e ogni altra circostanza rilevante.
La successione legittima come extrema ratio
Solo quando manchi del tutto la cerchia preferenziale descritta nel primo comma le indennita seguono le regole ordinarie della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.). In questo caso le somme entrano nell'asse ereditario e si distribuiscono agli eredi secondo le quote di legge, con possibile assoggettamento alle passivita ereditarie.
Nullita dei patti anteriori alla morte
Il terzo comma sancisce la nullita assoluta di qualsiasi accordo, anche bilaterale e oneroso, stipulato prima della morte del lavoratore che abbia ad oggetto l'attribuzione o la divisione delle indennita. La ratio e evidente: prevenire che pressioni familiari o del datore di lavoro inducano il prestatore a disporre in vita di somme destinate per legge alla tutela dei superstiti. Il patto nullo non e sanabile e non produce alcun effetto; l'accordo concluso dopo la morte e invece pienamente valido.
Natura giuridica: diritto iure proprio vs. diritto ereditario
La giurisprudenza prevalente e la dottrina maggioritaria qualificano il diritto di coniuge e figli come un diritto proprio (iure proprio), che sorge direttamente per legge al momento della morte del lavoratore e non transita per l'asse ereditario. Ne consegue che: (a) tali indennita non sono aggredibili dai creditori del defunto prima che siano attribuite; (b) il beneficiario non e obbligato ad accettare l'eredita per percepirle; (c) le imposte di successione non si applicano alle somme erogate iure proprio.
Casistica pratica
Esempio: Tizio muore lasciando la moglie Caia, un figlio maggiorenne con reddito stabile e un fratello invalido che viveva con lui. Il TFR e l'indennita di preavviso spettano a Caia e al figlio in quanto tali; il fratello e incluso solo perche era a carico. Se i tre non si accordano sulla ripartizione, il giudice assegnera la quota maggiore al fratello invalido in ragione del bisogno piu elevato.
Domande frequenti
Chi ha diritto al TFR in caso di morte del lavoratore?
Hanno diritto al TFR il coniuge e i figli in via principale; parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° solo se vivevano a carico del lavoratore.
Come si divide il TFR tra piu aventi diritto?
Se non vi e accordo, il tribunale ripartisce le somme in base al bisogno concreto di ciascun avente diritto, non secondo le quote ereditarie.
Il TFR entra nell'asse ereditario?
No, il diritto di coniuge e figli e iure proprio: nasce direttamente per legge e non fa parte dell'eredita, quindi non e aggredibile dai creditori del defunto.
E valido un accordo anticipato sulla ripartizione del TFR in caso di morte?
No, qualsiasi patto stipulato prima della morte del lavoratore circa l'attribuzione o la divisione delle indennita e nullo di diritto.
Cosa succede se il lavoratore non ha coniuge ne figli?
Le indennita sono attribuite secondo le norme della successione legittima; in assenza di parenti a carico, entrano nell'asse ereditario.