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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2120 c.c. Disciplina del trattamento di fine rapporto

In vigore

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. (1) L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Diritto universale al TFR: in ogni caso di cessazione del rapporto subordinato il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, indipendentemente dal motivo della cessazione.
  • Formula di calcolo: ogni anno di servizio matura una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5; le frazioni di anno sono proporzionalmente calcolate.
  • Rivalutazione annuale: il TFR accantonato si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto (1,5% fisso + 75% dell'aumento ISTAT famiglie operai/impiegati).
  • Anticipazione: il lavoratore con almeno 8 anni di servizio puo richiedere un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa.
  • Retribuzione utile: concorrono al calcolo tutte le somme corrisposte con carattere di continuita, esclusi i rimborsi spese e gli emolumenti occasionali.

Il trattamento di fine rapporto: natura e funzione

L'art. 2120 c.c., nella versione introdotta dalla L. 297/1982, disciplina organicamente il trattamento di fine rapporto (TFR), istituto che costituisce una forma di retribuzione differita obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati. Il TFR cumula anno per anno una quota della retribuzione che viene accantonata e versata al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte.

La formula di calcolo: quota annua e retribuzione utile

La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua per 13,5. Il divisore fisso di 13,5 — non casuale, ma frutto di una scelta politica del legislatore — equivale a circa il 7,41% della retribuzione lorda annua. La retribuzione utile include tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto con carattere non occasionale: paga base, contingenza, indennita di funzione, lavoro straordinario abituale, premi fissi, valore del vitto e alloggio. Sono invece esclusi i rimborsi spese e i compensi strettamente occasionali.

Il meccanismo di rivalutazione

Il TFR accantonato non rimane statico ma si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto: 1,5% fisso piu il 75% dell'inflazione ISTAT rilevata per le famiglie di operai e impiegati. Questo meccanismo garantisce al lavoratore una protezione parziale dall'erosione monetaria, pur non assicurando una rivalutazione piena al tasso di inflazione reale. Per frazioni di anno, si utilizza l'indice ISTAT del mese di cessazione rispetto a dicembre dell'anno precedente.

L'anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno otto anni di servizio continuativo presso lo stesso datore puo richiedere un'anticipazione non superiore al 70% del TFR gia maturato. Le causali ammesse sono tassative: spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche, o acquisto della prima casa per se o per i figli (documentato da atto notarile). L'anticipazione e concedibile una sola volta nell'arco del rapporto di lavoro ed e soggetta a limiti quantitativi: non piu del 10% degli aventi diritto ogni anno e del 4% del totale dei dipendenti. I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore e criteri di priorita.

TFR e previdenza complementare: la scelta del lavoratore

Dal 2007, i lavoratori del settore privato devono scegliere se mantenere il TFR presso il datore di lavoro (nelle imprese con meno di 50 dipendenti) o destinarlo a una forma di previdenza complementare (fondo pensione). Nelle aziende con 50 o piu dipendenti, il TFR non destinato alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta incide sul rendimento atteso: la rivalutazione ex art. 2120 e storicamente inferiore ai rendimenti medi dei fondi pensione negoziali, ma garantisce maggiore sicurezza.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR spettante al lavoratore?

Si somma per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le frazioni di anno sono proporzionate; le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si contano come mese intero.

Quali voci retributive rientrano nel calcolo del TFR?

Tutte le somme corrisposte continuativamente: paga base, contingenza, tredicesima, lavoro straordinario fisso, valore del vitto e alloggio. Sono esclusi i rimborsi spese e i compensi occasionali.

Come viene rivalutato il TFR ogni anno?

Al 31 dicembre di ogni anno il TFR accantonato viene incrementato con un tasso composto pari all'1,5% fisso piu il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT famiglie operai/impiegati.

Posso richiedere un'anticipazione del TFR per comprare casa?

Si, a condizione di avere almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore. L'anticipazione non puo superare il 70% del TFR maturato e deve essere documentata con atto notarile di acquisto della prima casa per se o per i figli.

Il TFR spetta anche in caso di dimissioni volontarie?

Si. L'art. 2120 c.c. garantisce il TFR in ogni caso di cessazione del rapporto subordinato, incluse le dimissioni, il licenziamento, il pensionamento e la morte del lavoratore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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