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Art. 2031 c.c. Obblighi dell’interessato
In vigore
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
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In sintesi
Gli obblighi dell'interessato: presupposto dell'utilita'
L'art. 2031 c.c. disciplina le obbligazioni dell'interessato (il dominus negotii) nei confronti del gestore. A differenza dell'art. 2028, che si concentra sulle obbligazioni del gestore, questa norma regola il lato passivo del rapporto: in che misura l'interessato e' tenuto a sopportare le conseguenze della gestione altrui.
Il presupposto fondamentale e' che la gestione sia stata utilmente iniziata. L'utilita' non richiede che la gestione abbia prodotto un risultato positivo concreto (il raccolto potrebbe essere andato male nonostante la cura del gestore), ma che l'intervento fosse oggettivamente idoneo a produrre un vantaggio per l'interessato nel momento in cui e' stato intrapreso. La valutazione si colloca al momento dell'inizio della gestione, non ex post.
Le tre obbligazioni dell'interessato
Ricorrendo il presupposto dell'utilita', l'interessato e' gravato da tre distinte obbligazioni. La prima e' l'adempimento delle obbligazioni assunte dal gestore in nome dell'interessato: se Tizio, gestendo gli affari di Caio, ha stipulato un contratto di fornitura in nome di Caio, questi e' direttamente obbligato verso il fornitore come se avesse stipulato il contratto personalmente.
La seconda obbligazione e' di tenere indenne il gestore per le obbligazioni assunte in nome proprio: se Tizio ha stipulato il contratto di fornitura in nome proprio (perche' non aveva procura), Caio deve liberarlo da tali obbligazioni, o rimborsandogli quanto ha pagato o subentrando nel debito. Questa distinzione tra obbligazioni assunte in nome altrui e obbligazioni assunte in nome proprio e' fondamentale per individuare chi risponde verso i terzi.
La terza obbligazione e' il rimborso delle spese necessarie o utili con gli interessi legali dal giorno del pagamento. Le spese 'necessarie' sono quelle indispensabili per la conservazione del patrimonio dell'interessato (riparazione urgente di una perdita d'acqua); le spese 'utili' sono quelle che, pur non indispensabili, hanno incrementato il patrimonio dell'interessato. Non sono invece rimborsabili le spese meramente voluttuarie o quelle che si siano rivelate inutili o dannose.
L'eccezione della gestione vietata
Il secondo comma dell'art. 2031 introduce un'importante eccezione: la norma non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto espresso dell'interessato. Se Caio aveva comunicato a Tizio di non voler far eseguire certe riparazioni, e Tizio le ha ugualmente eseguite, Caio non e' obbligato al rimborso delle relative spese.
Il legislatore ha pero' temperato questa eccezione con una clausola di ordine pubblico: il divieto dell'interessato non esclude gli obblighi se e' contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Cosi', se Caio avesse vietato a Tizio di far smettere una perdita di gas pericolosa per i vicini, il divieto sarebbe contrario all'ordine pubblico e Caio resterebbe obbligato al rimborso delle spese di messa in sicurezza.
Raccordo con la ratifica (art. 2032)
Gli obblighi ex art. 2031 sorgono automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge, indipendentemente dalla volonta' dell'interessato. La ratifica ex art. 2032 produce effetti piu' ampi (trasforma la gestione in mandato anche per il passato), ma non e' necessaria per far sorgere gli obblighi di rimborso e indennizzo: questi esistono gia' in forza della legge, purche' la gestione sia stata utilmente iniziata e non vietata.
Domande frequenti