Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2015 c.c. Cessione del titolo all’ordine
In vigore
L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Acquisto non cartolare e sue conseguenze
L'art. 2015 c.c. affronta il caso in cui un titolo all'ordine passi da un soggetto all'altro attraverso un mezzo diverso dalla girata: ad esempio, mediante cessione del credito ordinaria, successione ereditaria, fusione societaria o decreto giudiziale. In questi casi, la norma stabilisce che l'acquisto produce «gli effetti della cessione» del credito, richiamando la disciplina degli artt. 1260 ss. c.c.
Perdita delle protezioni cartolari
La conseguenza principale della regola è che l'acquirente non cartolare perde le protezioni tipiche del possessore legittimato dalla serie continua di girate. In particolare:
— non beneficia del principio dell'acquisto a non domino: se il cedente non era il vero titolare del diritto, l'acquirente non può pretendere di essere protetto come il giratario in buona fede;
— il debitore cartolare può opporre all'acquirente le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente (es. compensazione, precedente pagamento), cosa che non può fare nei confronti del giratario in buona fede.
Formalità e opponibilità ai terzi
Poiché si applicano le norme sulla cessione del credito, l'acquisto tramite mezzo non cartolare deve essere notificato al debitore o da questi accettato per essere a lui opponibile (art. 1264 c.c.). Nei confronti dei terzi, la priorità si determina in base alla data della notifica o accettazione con atto di data certa.
Applicazione pratica
La norma è rilevante in caso di successione ereditaria: l'erede che eredita un titolo all'ordine (es. una cambiale nel portafoglio del defunto) non acquisisce le protezioni cartolari del giratario ma deve agire come cessionario. Analogamente, in caso di fusione societaria, la società incorporante subentra nelle posizioni cartolari della incorporata come cessionaria, non come girataria.
Domande frequenti
Cosa succede se si acquista un titolo all'ordine senza girata?
L'acquisto produce gli effetti della cessione del credito ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c.: l'acquirente non beneficia delle protezioni cartolari tipiche del giratario in buona fede.
Il debitore può opporre eccezioni personali all'acquirente non cartolare?
Sì: poiché si applicano le norme sulla cessione del credito, il debitore può opporre all'acquirente le eccezioni personali (compensazione, precedente pagamento) che avrebbe potuto opporre al cedente.
L'erede di titoli all'ordine ha le stesse protezioni del giratario?
No: l'erede acquista i titoli come cessionario, non come giratario, e non beneficia del principio dell'acquisto a non domino né dell'inopponibilità delle eccezioni personali.
L'acquisto non cartolare deve essere notificato al debitore?
Sì: per essere opponibile al debitore cartolare, l'acquisto tramite mezzo diverso dalla girata deve essere notificato al debitore o da questi accettato ex art. 1264 c.c.
In caso di fusione societaria, la società incorporante è girataria dei titoli della incorporata?
No: in caso di fusione la società incorporante subentra nei titoli all'ordine come cessionaria ai sensi dell'art. 2015 c.c., non come girataria, con le relative conseguenze in termini di eccezioni opponibili.