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Quando in un’attività lavorano stabilmente anche i familiari, la legge li tutela con l’impresa familiare: una figura che riconosce diritti economici e gestionali a chi collabora, anche senza un contratto. Ecco come funziona.
Cos’è l’impresa familiare
È l’impresa (di norma individuale) in cui collaborano in modo continuativo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (art. 230-bis c.c.). Tutela il lavoro familiare che altrimenti resterebbe senza riconoscimento. È una figura residuale: opera quando non c’è un diverso rapporto (lavoro subordinato, società).
Chi sono i familiari
Ai sensi dell’art. 230-bis, comma 3, sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, nipoti, zii) e gli affini entro il secondo (suoceri, cognati). L’art. 230-ter tutela anche il convivente di fatto.
I diritti del familiare collaboratore
Il familiare che presta lavoro continuativo ha diritto (art. 230-bis, comma 1):
- al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- alla partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda (anche di avviamento), in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
I diritti gestionali e la prelazione
Le decisioni su impiego degli utili, gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza dei familiari che partecipano (art. 230-bis, comma 1). In caso di trasferimento dell’azienda o di divisione ereditaria, ai familiari spetta un diritto di prelazione (richiamo all’art. 732 c.c.).
| Diritto | Contenuto |
|---|---|
| Mantenimento | Secondo la condizione patrimoniale della famiglia |
| Utili e incrementi | In proporzione a quantità e qualità del lavoro |
| Gestione straordinaria | Decisioni a maggioranza dei familiari |
| Prelazione | Su trasferimento azienda / divisione ereditaria |
La quota e la sua liquidazione
Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che a favore di altri familiari col consenso di tutti (art. 230-bis, comma 4). In caso di cessazione della collaborazione o di cessione dell’azienda, il familiare ha diritto alla liquidazione della propria quota in denaro.
Spunti pratici
- Formalizza l’impresa familiare (atto pubblico/scrittura autenticata) per la rilevanza fiscale degli utili.
- Ricorda la natura residuale: se c’è lavoro subordinato o società, l’art. 230-bis non opera.
- Attenzione alla liquidazione della quota in caso di uscita o vendita dell’azienda.
Esempio pratico
In un negozio gestito come ditta individuale, la moglie e un figlio lavorano stabilmente senza contratto. Si configura l’impresa familiare (art. 230-bis): hanno diritto al mantenimento, agli utili e agli incrementi in proporzione al lavoro, e a partecipare alle decisioni straordinarie. Se l’attività viene venduta, hanno prelazione e diritto alla liquidazione della quota.
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Domande frequenti