Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) tutela i familiari che collaborano in modo continuativo nell’impresa di un congiunto. Non è una società: resta un’impresa individuale, ma ai familiari sono riconosciuti diritti patrimoniali e di partecipazione alle decisioni più importanti.

Che cos’è e a chi si applica

L’art. 230-bis c.c. si applica quando un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, in assenza di un diverso rapporto (di lavoro subordinato o societario). Sono familiari rilevanti il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La disciplina ha funzione residuale: opera se non c’è già un contratto di lavoro o una società.

I diritti dei familiari collaboratori

Al familiare che collabora spettano:

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Le decisioni a maggioranza

Le decisioni che riguardano l’impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi, la cessazione dell’impresa e gli atti di gestione straordinaria sono adottate, ai sensi dell’art. 230-bis c.c., a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa. La gestione ordinaria resta invece in capo al titolare.

Responsabilità verso i terzi

L’impresa resta individuale: verso i terzi risponde il titolare, non i familiari collaboratori (la loro è una tutela interna, nei rapporti con il titolare). L’art. 230-bis non crea una società né una responsabilità verso i creditori in capo ai collaboratori.

Profilo Impresa familiare
Natura Impresa individuale (non società)
Familiari tutelati Coniuge, parenti entro 3° grado, affini entro 2°
Diritti Mantenimento, utili, incrementi, prelazione
Decisioni straordinarie Maggioranza dei familiari
Responsabilità verso terzi Solo il titolare

Esempio pratico

Tizio gestisce un ristorante come ditta individuale; la moglie Caia e il figlio Sempronio vi lavorano stabilmente, senza contratto di lavoro né società. Si configura un’impresa familiare ex art. 230-bis: Caia e Sempronio hanno diritto al mantenimento, a una quota degli utili e degli incrementi proporzionale al lavoro svolto e alla prelazione se Tizio vende l’azienda. Verso i fornitori, però, risponde solo Tizio.

Natura residuale dell’impresa familiare

L’art. 230-bis c.c. ha funzione residuale: si applica solo se non esiste un diverso rapporto qualificato, come un contratto di lavoro subordinato, un rapporto societario o un contratto d’opera. Serve a tutelare il familiare che collabora stabilmente senza un titolo formale, evitando che il suo apporto resti privo di riconoscimento.

Il requisito della collaborazione continuativa

La tutela presuppone una collaborazione continuativa nell’impresa o nella famiglia: non basta un aiuto occasionale o saltuario. La continuità e la prevalenza dell’apporto vanno valutate in concreto; la giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere un contributo effettivo e stabile per il riconoscimento dei diritti dell’art. 230-bis.

Quantificazione della quota

La partecipazione del familiare agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda (avviamento incluso) è commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il diritto matura nel tempo e si liquida, in genere, al momento della cessazione della collaborazione o della divisione. La corretta documentazione dell’apporto è decisiva per evitare contestazioni.

Il diritto di prelazione

Al familiare collaboratore spetta un diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda (art. 230-bis c.c.): può cioè subentrare a parità di condizioni rispetto a terzi. È uno strumento di continuità dell’impresa familiare nelle mani di chi vi ha lavorato.

Differenza con la società

L’impresa familiare non è una società: non c’è un patrimonio autonomo né una responsabilità dei collaboratori verso i terzi. Se i familiari vogliono condividere rischio e gestione come soci, devono costituire una società (di persone o di capitali). La scelta dipende dal grado di coinvolgimento e di protezione patrimoniale desiderato.

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Domande frequenti

Cos'è l'impresa familiare?

È l'impresa individuale in cui un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro; l'art. 230-bis c.c. tutela il collaboratore riconoscendogli diritti patrimoniali e di partecipazione alle decisioni straordinarie.

Chi sono i familiari rilevanti?

Il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché collaborino in modo continuativo e in assenza di un diverso rapporto di lavoro o societario.

Quali diritti ha il familiare collaboratore?

Il mantenimento, la partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda in proporzione al lavoro prestato e il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell'azienda (art. 230-bis c.c.).

I familiari rispondono dei debiti dell'impresa?

No: l'impresa resta individuale e verso i terzi risponde solo il titolare. La tutela dei collaboratori opera nei rapporti interni con il titolare.

Le decisioni si prendono a maggioranza?

Le decisioni straordinarie (impiego di utili e incrementi, indirizzi produttivi, cessazione dell'impresa, atti di gestione straordinaria) sono adottate a maggioranza dei familiari partecipanti; la gestione ordinaria spetta al titolare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.